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PDL 5012

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5012



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

RONCHI, LANDOLFI, MALGIERI, BUTTI, SAGLIA, ASCIERTO, BOCCHINO, CIRIELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, LA STARZA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, SAIA

Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia
di tutela del diritto all'attività sportiva e ricreativa

Presentata il 18 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! -Dopo una prima fase di totale disattenzione dello Stato italiano nei confronti dell'attività sportiva, ritenuta all'epoca esternazione di individualismo di tipo elitario, solo nel 1907 viene istituito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con la limitata ed esclusiva finalità di curare l'organizzazione per la partecipazione degli atleti azzurri alle Olimpiadi. Dopo pochi anni, nel 1917, il CONI si dà un'organizzazione più complessa a carattere permanente con funzioni di coordinamento e di controllo di tutta l'attività sportiva. L'attenzione verso lo sport del regime fascista provoca l'inserimento del CONI nella organizzazione statale in virtù di una serie di statuizioni legislative che tendono a coinvolgere sempre più lo Stato nella gestione e nel controllo di tali attività.
      La legge 16 febbraio 1942, n. 426 (come modificata dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, e da altri provvedimenti successivi e infine abrogata dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242) sugella il riconoscimento del CONI quale «ente federativo a base associativa» cui spettano l'organizzazione e il potenziamento dello
 

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sport nazionale, oltre che la promozione e lo sviluppo delle attività sportivo-ricreative con particolare riferimento ai rapporti con gli enti locali, al potenziamento degli impianti e ai servizi per la tutela sanitaria delle attivita sportive.
      Il sistema vigente, disciplinato dal citato decreto legislativo n. 242 del 1999, che vede il CONI operante in un assetto caratterizzato da una pluralità di soggetti dotati di personalità giuridica pubblica o privata, non è del tutto soddisfacente, per cui sono state numerose le iniziative legislative volte alla riforma dell'ente. In particolare, occorre menzionare progetti di legge aventi ad oggetto lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive e fisico-motorie, l'organizzazione e l'ordinamento dello sport, nonché la riforma della legislazione sportiva.
      Nel contempo, in una società sempre più caratterizzata dal dilagare della delinquenza organizzata e dal diffondersi dell'uso della droga, l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o amatoriale assume, per generalizzata convinzione, grande rilievo sociale, perché la pratica sportiva toglie i giovani dalla strada, li indirizza ad un miglior impiego del tempo libero in un contesto storico caratterizzato da straordinari livelli di disoccupazione, abituandoli all'osservanza di regole di vita che inducono al rispetto di se stessi e del prossimo e che sono improntate a lealtà e a probità.
      Manca, tuttavia, ancora, nella nostra Carta costituzionale un esplicito riferimento allo sport, salvo quello indiretto dell'articolo 32 sul diritto alla salute. Elevare a livello costituzionale il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, intesa come momento ricreativo, ma anche di educazione e di rigenerazione spirituale, è proposta che allineerebbe lo Stato italiano ad altri Stati europei che già da tempo hanno assunto tale determinazione e che riconoscono tale diritto a tutti i cittadini, come diritto primario degno della massima tutela.
      La Costituzione del Portogallo, all'articolo 79, statuisce: «1. Ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione fisica e ad esercitare lo sport.
      2. È dovere dello Stato, unitamente alla scuola, ai gruppi ed alle associazioni sportive promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport, ed, altresì, prevenire la violenza nello sport».
      La Costituzione della Grecia, all'articolo 16, comma 9, statuisce: «Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato.
      Lo Stato si farà garante e controllerà tutti i tipi di associazioni sportive specificate dalla legge. L'utilizzo dei sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà essere disciplinato dalla legge».
      La Costituzione della Russia, all'articolo 41, dispone che lo Stato assume le misure volte allo sviluppo della cultura fisica e dello sport.
      La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che lo Stato ha il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività fisica e le autorità locali sono tenute a tale incombenza.
      La Costituzione della Croazia, all'articolo 68, prevede: «La Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo sport». Il diritto delle autonomie locali prevede la possibilità di assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli interessi dei cittadini e in particolare della cultura fisica e dello sport.
      La Costituzione della Turchia dispone, all'articolo 59, che: «È dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione». Fin dagli anni sessanta, peraltro, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sottolinea «il grande e pressante bisogno di praticare attività fisiche e sportive (....) onde compensare gli effetti negativi dell'industrializzazione e dell'urbanesimo generalizzati» e che: «la pratica sportiva offre all'individuo l'occasione di esercitare le proprie attitudini a svolgere un ruolo di animatore e di assumere delle responsabilità, in una società democratica».
 

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      Pertanto, elevare a rango costituzionale il diritto alla attività sportiva significa accogliere e tutelare una istanza che si avverte presente nella nazione, rivolta ai comuni, alle regioni e allo Stato di praticare lo sport e non soltanto di vederlo praticare.
      Si evidenzia di eccezionale attualità il monito di Luigi Onesti, indimenticato presidente del CONI, che affermava: «Una società moderna deve dare ai giovani la possibilità di conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e di ferro in cui li hanno richiusi gli errori dei grandi dandogli spazi e zone verdi di gioco. Così essi potranno vivere quel grande ritorno alla natura che è sempre più invocato e necessario. Ci sembra quindi opportuno che il privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di tutti».
      Prima conseguenza diretta della tutela costituzionale del diritto all'attività sportiva e ricreativa dovrebbe essere l'approvazione di una normativa che sancisca l'obbligatorietà degli impianti sportivi in ogni edificio scolastico di nuova costituzione, l'estensione di tale obbligo agli edifici universitari, nonché la creazione di impianti diretti allo svolgimento della pratica sportiva al servizio delle comunità cittadine in diretta proporzione numerica rispetto al numero dei praticanti. Il tutto in un'ottica di decentramento organizzativo conferendo agli enti locali (regioni, comuni) i mezzi e le autonomie necessari alla realizzazione del dettato costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
      Riconosce e favorisce, altresì, il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.
      La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività di cui al secondo comma».


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