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PDL 4152-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4152-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIRONDA VERALDI, BIONDI

Modifica all'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione

Presentata il 9 luglio 2003

(Relatore: Giacomo VENTURA)


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 febbraio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4152, recante modifica all'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

              rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Modifica all'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione.
Disposizioni in materia di sospensione del corso della prescrizione.
Art. 1.
Art. 1.

      1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, la prescrizione riprende il suo corso il trentesimo giorno successivo a quello in cui l'impedimento è stato eccepito».

      1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il corso della prescrizione rimane sospeso altresì in caso di sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento dell'imputato o del difensore e riprende a decorrere quando viene meno la causa dell'impedimento o comunque il quarantacinquesimo giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione o rinvio».

 
Art. 2.
        1. Dopo l'articolo 477 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        «Art. 477-bis. - (Legittimo impedimento dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato o il difensore non si presenta alla udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento e fissa, entro quarantacinque giorni, la data della nuova udienza. Tale disposizione non si applica se il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito».


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