Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5032

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5032



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2951)

d'iniziativa dei senatori

ANTONINO CARUSO, BUCCIERO, ZANCAN, ALBERTI CASELLATI, CALLEGARO, FASSONE, DALLA CHIESA, TIRELLI, DEL PENNINO, RUVOLO, DONATI, CENTARO, CALVI

Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 maggio 2004
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

      1. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
      2. All'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Per la sostituzione dei giudici che svolgono alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare il termine di dieci anni previsto dall'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, decorre dalla medesima data di entrata in vigore».

      3. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma del predetto ordinamento giudiziario.

Art. 2.
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Progetto di Legge
torna su