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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5032 |
1. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. All'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la sostituzione dei giudici che svolgono alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare il termine di dieci anni previsto dall'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, decorre dalla medesima data di entrata in vigore».
3. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma del predetto ordinamento giudiziario.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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