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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4917-A |
SELVA, Relatore
Il presente disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, firmato a Roma il 17 aprile 2003 (d'ora in avanti denominato «Protocollo»). L'intesa che ha portato alla firma di questo Protocollo, ha coinciso con la volontà delle Parti di fornire un nuovo impulso alla già consolidata cooperazione nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, avviata dai due Paesi con l'Accordo di Mosca del gennaio 2000.
Il primo Accordo italo-russo per l'assistenza italiana nella distruzione delle armi chimiche nella Federazione russa (ratificato dall'Italia con legge 17 febbraio 2001, n. 34) e di cui il Protocollo di Roma è un addendum, si inseriva infatti nel quadro della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione. Secondo tale Convenzione (ratificata dall'Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni) la Federazione russa è tenuta ad effettuare la distruzione di tutti gli arsenali di armi chimiche entro il 2007.
Con lo stanziamento di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'Italia, proprio in attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo del gennaio 2000, ha offerto un contributo sostanziale alla Federazione russa per il raggiungimento di rilevanti risultati sul piano infrastrutturale, rivelatisi di notevole importanza anche in relazione alla più ampia ambizione di consolidare il processo di disarmo ed il controllo degli armamenti, accelerando, in particolare, il delicato processo di distruzione degli stock di armi chimiche.
L'ltalia, infatti, si è proficuamente impegnata per favorire sia la costruzione di opere per l'approvvigionamento di gas, acqua, elettricità, sia la fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell'ambiente, nel quadro dell'allestimento dell'impianto per la distruzione di armamenti chimici di Schuch'ye. Il risultato di maggiore rilievo conseguito rispetto alle linee guida dell'Accordo di Mosca del gennaio 2000, ha coinciso con il completamento di una parte del gasdotto di alimentazione dell'impianto di distruzione di armi chimiche di Schuch'ye. La Aquater, società del Gruppo Ente nazionale idrocarburi (ENI), aveva ricevuto, in tal senso, una commessa da parte del Governo russo per la fornitura e messa in posa di condotte per il trasporto di gas (la cui relativa intesa esecutiva veniva firmata il 17 ottobre 2001 tra la citata ditta italiana e l'Agenzia per il munizionamento della Federazione russa). La commessa si riferiva alla realizzazione di una tratta di circa trenta chilometri sui complessivi centotrentacinque necessari per alimentare l'impianto di Schuch'ye, dei quali circa settanta sono stati poi direttamente realizzati dalle autorità russe.
Il finanziamento di 5 milioni di euro previsto dal Protocollo aggiuntivo (per il quale è stato ottenuto l'accantonamento in Tabella
A per gli esercizi finanziari 2003 e 2004, in ragione di 2,5 milioni di euro per ciascun anno) consentirebbe il completamento del gasdotto che alimenterebbe il summenzionato impianto di Schuch'ye, garantendo le risorse necessarie alle operazioni di posa dei restanti trentacinque km (circa) di tubazioni. Risulta quindi evidente che il Protocollo aggiuntivo che ci si accinge a ratificare, non disciplina ex-novo i termini di una nuova cooperazione tra l'Italia e la Federazione russa, ma piuttosto si pone come una base per il rilancio della già fortunata collaborazione di cui si è fatto stato poco sopra.
L'importanza di continuare la collaborazione tra l'Italia e la Federazione russa viene ulteriormente avvalorata, inter alia, dalla volontà delle parti a che la costruzione del gasdotto di Schuch'ye sia intesa come una prova della volontà dei due Paesi di sostenere lo sviluppo del più ampio quadro prospettato dal «Partenariato globale contro la diffusione delle armi e dei materiali di distruzione di massa», lanciato in occasione del vertice G8 di Kananaskis del 27 giugno 2002.
Intensificando i rispettivi contatti proprio all'indomani della formalizzazione di questo programma, l'Italia e la Federazione russa hanno poi confermato, con la firma del Protocollo aggiuntivo dello scorso 17 aprile, di volerne recepire i principi e lo spirito, diretto ad una decisa riduzione del rischio che materiali o armi di distruzione di massa possano essere utilizzati a scopi terroristici.
Nel preambolo del Protocollo viene così esplicitamente sottolineata l'intenzione delle Parti di consolidare il processo di disarmo e di accelerare la realizzazione del concetto di Partenariato globale concordato dai leader del G8.
Nell'articolo 1 del Protocollo viene indicato l'importo complessivo di 5 milioni di euro come insieme di risorse finanziarie che l'Italia si impegna a fornire a titolo di assistenza gratuita alla Federazione russa.
Al paragrafo 1 dell'articolo 2 del Protocollo si specifica che la Parte russa utilizzerà i finanziamenti esclusivamente per la continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale, che alimenterà l'impianto di distruzione delle armi chimiche dell'ex-Unione Sovietica stoccate a Schuch'ye, nella regione di Kurgan; al paragrafo 2 si aggiunge che le modalità d'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della Federazione russa dovranno coincidere con quanto già statuito nell'Accordo di Mosca del gennaio 2000 e al paragrafo 3 si specifica che i termini di quell'Accordo restano tuttora validi per disciplinare ogni attività prevista dal Protocollo aggiuntivo.
Nell'articolo 3 del Protocollo si individua nel Ministero degli affari esteri italiano e nell'Agenzia russa per il munizionamento le due autorità rispettivamente competenti per le due Parti per l'attuazione del Protocollo.
All'articolo 4, infine, si ribadisce che il Protocollo aggiuntivo è un addendum all'Accordo del gennaio 2000, e che, come prassi, esso entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Si precisa inoltre, che il Protocollo avrà validità fino al completamento di tutte le opere (forniture e servizi) da esso contemplate.
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4917, recante ratifica del Protocollo aggiuntivo Italia-Russia all'Accordo di Mosca per l'assistenza italiana nella distruzione di armi chimiche;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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