PDL 4985
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4985
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIRO ALFANO, VOLONTÈ
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato
Presentata il 7 maggio 2004
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare una situazione che ha creato una discriminazione all'interno della categoria dei funzionari, dei dirigenti e dei direttivi appartenenti alla Polizia di Stato.
Tale situazione ha provocato una profonda amarezza e rischia, se non si interviene prontamente, di ingenerare anche una sorta di demotivazione e frustrazione per la disattenzione verso la categoria dei dirigenti superiori della Polizia di Stato i quali, nell'espletamento delle loro quotidiane funzioni, esprimono il loro patrimonio di professionalità e di ideali al servizio del Paese.
In particolare ci si riferisce al contenuto dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato». L'articolo citato stabilisce disposizioni transitorie e, mentre per i dirigenti generali di livello C è stata prevista, dopo quattro anni, la possibilità di godere del trattamento economico dei pari grado di livello B, qualora non promossi per mancanza di posti in ruolo, per i dirigenti superiori non è stato previsto alcun miglioramento economico.
La categoria interessata ha ravvisato, in tale situazione, una discriminazione rispetto a tutti i ruoli dei direttori e dei dirigenti della Polizia di Stato; è pertanto nostro intendimento, con la presente proposta di legge, riequilibrare e rimuovere questa disparità di trattamento prevedendo, anche per i dirigenti superiori della Polizia di Stato, l'attribuzione, al compimento
Pag. 2
di cinque anni di anzianità nella qualifica, del trattamento economico di dirigente generale di livello C.
Al riguardo va sottolineato, fra l'altro, che a tale categoria, composta da personale in possesso di grande professionalità e capacità, dimostrate quotidianamente nell'espletamento delle delicate funzioni, vengono affidate elevate competenze di coordinamento e di indirizzo operativo, nell'ambito delle questure presenti in ogni provincia, coordinando i vari commissariati e, oltre alle forze di polizia, anche i Carabinieri e la Guardia di finanza, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nell'ambito delle questure inoltre vengono svolte numerose altre funzioni di polizia amministrativa: rilascio di passaporti, di licenze, di porto d'armi, di permessi di soggiorno e di rimpatrio per immigrati, predisposizione di misure di prevenzione, eccetera.
Si tratta di dirigenti superiori della Polizia di Stato, di questori della nostra Repubblica il cui alto senso del dovere e dello Stato li vede impegnati, ogni giorno, con grande professionalità e competenza, al servizio dei cittadini e delle istituzioni per garantire quella sicurezza e quell'ordine pubblico che, soprattutto in un momento così delicato come quello che sta attraversando il nostro Paese, sono elementi indispensabili per poter vivere in condizioni di maggiore tranquillità.
Pag. 3
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «i dirigenti generali» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti superiori»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato, al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico di dirigente generale di livello C, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica».
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.