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PDL 4604

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4604



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifiche al codice di procedura penale, in materia
di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento

Presentata il 13 gennaio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel pieno rispetto del principio sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che, all'articolo 2, statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale, la presente proposta di legge intende procedere ad una modificazione della disciplina processualistica regolatrice del giudizio di appello, limitandone la previsione esclusivamente alle sentenze di condanna.
      Il principio citato - che testualmente recita: «1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna.
      2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (articolo 2, commi 1 e 2, del citato Protocollo n. 7) - allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto.
      Nell'evidenziare che, per ovvi motivi, non sarebbe proponibile prevedere un ulteriore grado di giudizio successivo all'appello, anche
 

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in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo penale - che postula l'esigenza del varo di un nuovo codice di procedura penale che si ispiri al modello disegnato dall'articolo 111 della Costituzione, come da più parti auspicato - è necessario apportare al codice di procedura penale oggi in vigore alcune modifiche per rendere, comunque, operativo il principio sovranazionale in esame.
      A tale fine, la presente proposta di legge intende riformare la disciplina del giudizio di appello statuendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi, sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale, sancendo l'appellabilità delle sole sentenze di condanna da parte del pubblico ministero e dell'imputato, mentre i restanti articoli prevedono le necessarie norme di raccordo con le altre disposizioni del codice di procedura penale, da armonizzare in ossequio al principio introdotto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 593. (Casi di appello). - 1. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
      2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. Quando appellante è il pubblico ministero il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefìci, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza».

Art. 3.

      1. Al comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura penale, le parole: «impugnata dal pubblico ministero» sono soppresse.

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.


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