PDL 4865
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4865
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VOLONTÈ, VIOLANTE, PERETTI, SCIACCA, CAMPA, MANINETTI, RAFFALDINI, MEREU, BATTAGLIA, MAZZONI, PISTONE, GIACCO, BOLOGNESI, D'ALIA, GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESE, MIGLIORI, ZANOTTI, LABATE, GALEAZZI, PETRELLA
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
Presentata il 30 marzo 2004
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come da ultimo modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni.
L'indennizzo dei danni da vaccino è del tutto logico in base al principio secondo cui chi si sottopone ad una vaccinazione protegge se stesso ma contribuisce anche a proteggere gli altri, dal momento che dopo l'immunizzazione non può più essere sorgente di infezione.
Nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni. La misura dell'indennizzo non è infatti
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adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione.
Inoltre, la normativa vigente attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati ma non prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono. La legge n. 210 del 1992 prevede infatti che l'indennizzo spetti ai genitori solo nel caso di decesso del figlio direttamente danneggiato.
La Corte costituzionale in diverse sentenze ha ribadito che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui e che tale misura, oltre a dovere risultare «equa» rispetto al danno subìto (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve tenere conto di tutte le componenti del danno stesso (sentenza n. 307 del 1990). L'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita infatti a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle Forze armate, per le ipotesi di infermità o di malattie derivanti da causa di servizio. La Corte costituzionale con sentenza n. 423 del 2000 ha quindi invitato il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere la disciplina in relazione alle esigenze proprie della delicata materia.
In Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al Ministero della salute una ingente quantità di richieste risarcitorie, il cui valore supera i 300 milioni di euro.
Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, emanato anche in attuazione del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno, in aggiunta a quanto già percepito a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 euro in caso di morte). Tale decreto, tuttavia, esclude i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio e che sono stati colpiti da un danno alla salute molto più grave e molto più precoce di quello normalmente subìto dagli emotrasfusi. I soggetti danneggiati da vaccino hanno invece diritto ad un indennizzo vitalizio di 7.500 euro l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro.
La presente proposta di legge all'articolo 1 reca una modifica all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, al fine di prevedere, in aggiunta all'indennizzo, un ulteriore equo indennizzo comprendente tutte le voci del danno ricevuto a seguito di vaccinazione obbligatoria: esistenziale, patrimoniale, morale e biologico. In determinate situazioni accade infatti che il danno morale eguagli o addirittura superi il danno biologico; inoltre, chi subisce un gravissimo danno alla salute e ha una invalidità permanente e irreversibile deve rassegnarsi a condurre una esistenza in tutto limitata, deve rinunciare al lavoro, alla realizzazione professionale e ad avere una famiglia propria, ma deve continuare a combattere quotidianamente contro i pregiudizi della società.
Con la presente proposta di legge si propone pertanto di determinare un riconoscimento in sede legislativa dei diritti umani ed economici delle persone che hanno visto sacrificare o comunque compromettere la loro vita in nome dell'interesse collettivo.
L'articolo 2 istituisce una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e delle richieste di risarcimento,
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composta dai rappresentanti delle associazioni dei danneggiati da vaccini, da medici legali e da esperti nel campo delle vaccinazioni.
Con l'articolo 3 si prevede che le controversie in atto promosse dai soggetti danneggiati, in qualsiasi stato e grado del giudizio, siano risolte in via transattiva. I criteri per la definizione delle transazioni e per la quantificazione dei risarcimenti sono individuati dalla Commissione paritetica.
Con l'articolo 4 si provvede ad adeguare l'ammontare dell'assegno
una tantum corrisposto in caso di morte (da 150 milioni di lire a 150.000 euro).
L'articolo 5 prevede l'erogazione di un assegno
una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre annualità ed un massimo di dieci annualità del nuovo ulteriore equo indennizzo, a compensazione del periodo pregresso.
L'articolo 6 prevede una modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1992, relativo al giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità.
Infine, all'articolo 7 viene stabilito in 35 milioni di euro annui l'impegno di spesa derivante dall'attuazione della legge, e viene individuata la copertura economica necessaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico-ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni».
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, di seguito denominata «Commissione paritetica».
2. La Commissione paritetica è composta da otto membri di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra
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medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.
3. La Commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.
Art. 3.
1. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati.
2. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla Commissione paritetica.
3. La Commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti.
Art. 4.
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «una tantum di lire 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una tantum di 150.000 euro».
Art. 5.
1. Ai soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato comma 1-bis, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.
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Art. 6.
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
«4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed E annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.