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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4994 |
Articolo 1 La vigente disposizione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevede per i componenti della commissione tributaria il requisito di «non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età». Si tratta di una norma la cui applicazione si è però tradotta in illogiche disparità di trattamento tra soggetti che sono sullo stesso piano giuridico, in tutti quei casi in cui l'atto di controllo della Corte dei conti interviene in tempi diversi per nomine deliberate dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella stessa data ma soggette al successivo intervento dell'organo contabile, con possibilità che per alcuni soggetti si verifichi il superamento del settantaduesimo anno di età soltanto per effetto del ritardo con il quale tale organo esegue il controllo.
L'intervento normativo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge allinea la norma in questione al disposto dell'articolo 2, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale così recita: «I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
Articolo 2. In base alla previsione del comma 1 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 nella parte in cui dispone che «componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni (...)», accadrà che con il 1o aprile 2005 oltre 6.300 giudici tributari non saranno più abilitati a esercitare le funzioni nell'attuale commissione di appartenenza, con la paventata conseguenza della possibile paralisi di molte commissioni, anche per problemi relativi all'espletamento dei concorsi, già segnalati dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria con la relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che comporteranno l'esame di diverse decine di migliaia di domande di nomina in altre commissioni.
Al fine di avere il tempo necessario per elaborare una soluzione che soddisfi, da un lato, l'esigenza di evitare l'immedesimazione della funzione giudiziaria nelle stesse persone per un periodo troppo lungo, e contemporaneamente, dall'altro lato, quella di evitare l'inconveniente prima lamentato, appare opportuna una proroga, che abbiamo in prima battuta previsto biennale, dell'attuale durata novennale dell'incarico ricoperto nella stessa commissione.
In merito si dovrà nel frattempo ulteriormente riflettere anche sulla eventuale adozione del sistema, invalso per i magistrati ordinari, che prevede il passaggio da una funzione all'altra dello stesso ufficio giudiziario.
Articolo 3. Dovendo ormai riconoscersi alle commissioni tributarie sicuramente un carattere giurisdizionale, è opportuno che tale carattere emerga immediatamente anche dalla denominazione di tali organi, che appare pertanto più opportuno contraddistinguere come «tribunali tributari provinciali» e «corti di appello tributarie regionali», al fine anche di rendere immediatamente comprensibile ai cittadini interessati di trovarsi di fronte a organi di giustizia, e non a organi amministrativi così come l'attuale denominazione sembra evocare.
Per tutti i motivi esposti, sollecitiamo la rapida approvazione della presente proposta di legge, che risponde alle più urgenti attese degli organi della giustizia tributaria.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, concernente i requisiti generali di cui devono essere in possesso i componenti delle commissioni tributarie, è sostituita dalla seguente:
«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, il settantaduesimo anno di età»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 11, concernente la durata dell'incarico, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della nomina ad altro incarico, il consiglio di presidenza, a completamento dei criteri stabiliti nella tabella F allegata al presente decreto, valuta la professionalità del giudice tributario istante tenuto conto dei seguenti criteri:
a) attitudini;
b) preparazione e capacità tecnico-professionale;
c) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni»;
c) all'articolo 18, concernente la durata in carica del consiglio di presidenza, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza, che siano magistrati ordinari o amministrativi ovvero pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive
1. Per i componenti delle commissioni tributarie che compiono i nove anni previsti dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, alla data del 31 marzo 2005 o successivamente, la durata dell'incarico è prorogata al 31 marzo 2007.
1. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, e successive modificazioni, le parole: «componente di commissione tributaria», «commissione tributaria provinciale» e «commissione tributaria regionale», sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «magistrato tributario», «tribunale tributario provinciale» e «corte di appello tributaria regionale».
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