PDL 4991
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4991
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ROSATO, IANNUZZI
Obbligo di comunicazione ai condomini di eventuali mancati pagamenti degli amministratori per le utenze comuni
Presentata l'11 maggio 2004
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a colmare una lacuna all'interno della normativa che regola la fornitura di pubblici servizi così come il rapporto tra condomini e amministratori. La normativa vigente consente infatti che, pur in presenza di regolari versamenti delle quote condominiali da parte dei debitori, eventuali mancati pagamenti delle utenze - causati da omissioni dell'amministratore che possono essere anche dolose - non siano comunicati ai condomini stessi, a volte addirittura per mesi, dando così origine a situazioni debitorie che vengono ad essere via via sempre più cospicue.
In attesa di una più organica riforma normativa che meglio indichi le qualifiche e le responsabilità della figura dell'amministratore - la cui attività andrebbe soggetta ad assicurazione obbligatoria nonché a prestazione di idonea fideiussione a garanzia delle obbligazioni contratte con i condomini - è assolutamente opportuno evitare o limitare il rischio per i condomini di subire azioni esecutive da parte delle aziende che forniscono in concessione servizi pubblici quali l'erogazione di acqua, di energia elettrica e di gas.
L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, stabilisce che i concessionari di pubblici servizi che stipulano tramite un amministratore contratti per la fornitura delle utenze comuni di acqua, luce e combustibile da riscaldamento, sono tenuti ad informare, dopo tre mesi di ritardo del pagamento, i condomini stessi delle situazioni di morosità del loro amministratore, anche mediante affissione di avvisi nei locali del condominio. Circa tali ritardi, il
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comma 2 sancisce che gli stessi concessionari sono altresì obbligati a segnalare ogni quindici giorni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio i crediti scaduti superiori a 10 mila euro. Ai sensi del comma 3, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha l'obbligo di comunicare entro quindici giorni dalla seconda segnalazione il nominativo dell'amministratore insolvente al tribunale. Il tribunale può convocare l'amministratore affinché riferisca sui motivi dei mancati pagamenti.
L'articolo 2 stabilisce che i concessionari che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 1, si sostituiscono ai condomini nel recupero di quanto eventualmente fraudolentemente sottratto dall'amministratore.
L'articolo 3 concerne l'entrata in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I concessionari di pubblici servizi che stipulano tramite un amministratore di condominio contratti per la fornitura delle utenze comuni di acqua, di luce e di combustibile da riscaldamento sono tenuti ad informare, dopo tre mesi di ritardo, i condomini interessati del mancato pagamento delle fatture.
2. Per i ritardi di cui al comma 1 gli stessi concessionari ivi previsti sono altresì obbligati a segnalare ogni quindici giorni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio i crediti scaduti superiori a 10 mila euro.
3. Entro quindici giorni dalla seconda segnalazione effettuata ai sensi del comma 2, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ha l'obbligo di comunicare al tribunale il nominativo dell'amministratore insolvente. Il tribunale può convocare l'amministratore affinché riferisca sui motivi dei mancati pagamenti.
Art. 2.
1. I concessionari di cui all'articolo 1 che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 si sostituiscono ai condomini nel recupero di quanto eventualmente fraudolentemente sottratto dall'amministratore.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.