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PDL 4963-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4963-A



 

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RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 20 maggio 2004

(Relatore: PINTO)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto col ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare

Presentato il 5 maggio 2004
 

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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2004, diretto a garantire il finanziamento di interventi straordinari da realizzare a Parma, città che ospiterà la sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

1) Il decreto-legge n. 113 del 2004.

      Come già rilevato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, con il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è stata istituita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), sorta come struttura di coordinamento avente compiti di consulenza tecnica e scientifica per gli organismi comunitari, in tutti i campi che abbiano un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sui profili inerenti la nutrizione umana. L'Autorità europea ha avuto sede provvisoria a Bruxelles. Successivamente, con decisione del Consiglio Europeo del 13 dicembre 2003, è stata prescelta la città di Parma quale sede ufficiale dell'Autorità. Considerato il significato, anche di prestigio, di tale scelta e atteso che tale struttura dovrebbe portare ad un incremento della popolazione residente in città pari a circa 5.000 unità, il Governo ha stabilito di emanare un apposito provvedimento d'urgenza, che si propone di assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, nell'ambito di una serie di iniziative di ammodernamento infrastrutturale della città di Parma.
      Il decreto-legge n. 113 del 2004 reca infatti disposizioni volte a sostenere gli interventi straordinari di carattere infrastrutturale da realizzare a Parma, in modo da garantire un miglioramento del quadro viario e del nodo urbano della città. A tale scopo, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari a 6.450.000 euro a decorrere dall'anno 2005: al relativo onere si provvederà mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166 (cosiddetto «collegato infrastrutture e trasporti»), come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Come risulta dalla relazione di accompagnamento al decreto-legge, il comune di Parma ha già predisposto quattro specifici progetti, di cui tre relativi al miglioramento della viabilità stradale ed uno destinato alla riqualificazione urbana dell'area della stazione ferroviaria. Il programma degli interventi da realizzare sarà formulato dal comune di Parma e dovrà successivamente essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Le finalità del provvedimento, pertanto, appaiono ampiamente condivisibili, anche perché consentiranno alla città di Parma di incrementare la propria dotazione infrastrutturale e di fronteggiare conseguentemente il gravoso e, al tempo stesso, impegnativo incarico di ospitare l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

2) L'istruttoria in Commissione.

      La VIII Commissione ha proceduto con impegno e serietà all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione

 

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del decreto-legge, svolgendo anche un costruttivo lavoro istruttorio, che ha portato in conclusione a proporre all'Assemblea un testo parzialmente modificato rispetto al testo originario del decreto-legge.
      Infatti, anche grazie ad un atteggiamento di leale collaborazione da parte del rappresentante del Governo e di tutti i gruppi presenti, la Commissione ha potuto approfondire alcuni elementi informativi, affrontando altresì una serie di proposte, provenienti dai gruppi di opposizione, che miravano ad un ampliamento dell'intervento normativo. In particolare, è stata affrontata l'ipotesi di coinvolgere, nell'ambito dei finanziamenti straordinari, anche alcuni progetti riferiti alla provincia di Parma, giudicati da alcuni gruppi come cruciali per il miglioramento della viabilità dell'intero indotto. È stato altresì valutato il possibile coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna nella fase approvativa dei programmi infrastrutturali. Al termine di questo confronto, anche alla luce dei pareri espressi dalle competenti Commissioni, si è peraltro convenuto di non estendere, almeno nella fase di esame in sede referente, la portata applicativa del decreto-legge, rinviando alla discussione in Assemblea le ulteriori riflessioni in proposito. In particolare, vi è un chiaro impegno politico del relatore a verificare possibili proposte emendative che consentano di recepire il rilievo, contenuto anche nel parere espresso dalla I Commissione, relativo alla partecipazione della Regione alla fase programmatoria.
      In seno alla Commissione è stato invece deciso di modificare il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, che, descrivendo le finalità degli interventi da finanziare, in origine faceva genericamente riferimento «all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della città di Parma», mentre a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento del relatore (che ha assorbito anche una proposta emendativa dei gruppi di opposizione), è stato più direttamente indirizzato alla realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione, come opportunamente descritti anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento.
      Si è così risolta una questione sorta nel corso dell'iter del disegno di legge, che si riferiva alle modalità di copertura degli interventi. Poiché infatti il provvedimento in esame autorizza un limite di impegno quindicennale, che per sua natura rende possibile coprire soltanto spese in conto capitale, si è specificato che gli interventi da finanziare debbono avere ad oggetto opere di carattere infrastrutturale, quali l'adeguamento delle strutture viarie e le iniziative di riqualificazione urbana, non potendo altrimenti essere autorizzate eventuali spese di parte corrente, tanto più se si considera che la stessa relazione tecnica allegata al decreto-legge sostiene che il limite di impegno «può ritenersi, sulla base degli attuali tassi di riferimento, sufficiente al finanziamento delle opere».
      Occorre conclusivamente rilevare che, nel corso dell'esame in Commissione, da più parti è stato rilevato che il decreto-legge attiva una procedura che porterà all'ulteriore decurtazione, sia pure in misura limitata, dei limiti di impegno destinati alla realizzazione di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, operando l'ennesima sottrazione di parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002. Al riguardo, è stato fatto notare che il ricorso a norme di copertura finanziaria a valere sui fondi delle infrastrutture strategiche, per di più riferite a finalità differenti rispetto a quelle indicate nel programma di infrastrutture di cui alla delibera CIPE n. 121 del dicembre 2001, rischia di alterare il corretto meccanismo di applicazione della «legge obiettivo», finendo per snaturare, di fatto, l'impostazione originaria del provvedimento e per svuotare le disponibilità finanziarie ad esso dedicate. Se, dunque, in questo caso è di assoluta evidenza la necessità di dare attuazione ad un adempimento di grande rilievo per il Paese e, pertanto, il decreto-legge può considerarsi come un atto «dovuto», resta comunque il fatto che, per il futuro, occorrerà sempre più adeguarsi ad intervenire correttamente sul programma strategico di cui alla citata
 

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delibera CIPE, in modo da garantire il rispetto delle forme previste dalla stessa «legge obiettivo».

3) I pareri espressi.

      La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con una specifica osservazione, relativa al possibile coinvolgimento della Regione nelle fasi procedurali di definizione degli interventi. Infine, il Comitato per la legislazione, nel suo parere, non ha formulato alcun rilievo.
      La VIII Commissione ha ritenuto pertanto che fosse confermata la validità dell'impianto complessivo del provvedimento, convenendo sull'opportunità di proporre all'Assemblea un testo modificato soltanto nella parte relativa agli aspetti classificatori degli interventi da realizzare e riservandosi di valutare per l'esame in Assemblea il recepimento del più volte citato rilievo della I Commissione, in ordine al quale, come sottolineato in precedenza, il relatore ha assunto un impegno al confronto con i gruppi di opposizione.

4) Il testo proposto dalla Commissione.

      Al termine dell'esame in sede referente, è stato quindi conferito al relatore, con l'astensione dei gruppi di opposizione, il mandato a riferire favorevolmente sul testo presentato dal Governo, con la sola modifica che riguarda la specificazione che gli interventi straordinari da finanziare con il presente decreto sono volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario ed alla riqualificazione urbana della città di Parma.
      In tal senso, nell'auspicare un confronto parlamentare sereno e costruttivo sul testo proposto, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2004.

Maria Gabriella PINTO, Relatore.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4963,

            rilevato che il provvedimento in esame reca norme per il finanziamento di interventi straordinari per la città di Parma, finalizzati all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

            ricordato che ai relativi oneri si fa fronte con i fondi di cui alla cosiddetta «legge obiettivo» (articolo 13, comma 1 della legge n. 166 del 2002), il cui rifinanziamento per gli anni 2005 e 2006 è disposto dall'articolo 4, comma 176 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), nei termini indicati dalla allegata tabella 1;

            segnalato, infine, che il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4963, di conversione in legge del decreto legge n. 113 del 2004 recante «Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame appaiono riconducibili al disposto del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, che consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine, tra l'altro, di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

 

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            rilevato altresì che le suddette disposizioni appaiono riconducibili alla materia «governo del territorio», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

            rilevato in proposito che, secondo le più recenti pronunce della Corte costituzionale in materia (cfr. sentenze nn. 16 e 49 del 2004) per rispettare il riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le regioni ove i finanziamenti per interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione riguardino ambiti di competenza delle regioni queste debbano essere chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di partecipazione della regione in materia di programmazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

            sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

                preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui la scelta dei progetti da realizzare è stata operata dal comune di Parma;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

      1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana».

 

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DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 113
 

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Decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004.

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare taluni interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma, città prescelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onore si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onore si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.        2. Identico.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.        3. Identico.

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Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

        È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 3 maggio 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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