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PDL 4992

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4992



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifica all'articolo 199 del codice di procedura penale, concernente la facoltà di astensione dei prossimi congiunti

Presentata l'11 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 199 del codice di procedura penale contempla e disciplina la facoltà di astensione dei «prossimi congiunti» dell'imputato, in particolare prevedendo che essi non siano obbligati a deporre.
      La nozione di «prossimi congiunti» deve desumersi, innanzi tutto, dall'articolo 307, quarto comma, del codice penale, per il quale «Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole»; il comma 3 dell'articolo 199 del codice di procedura penale estende la facoltà di astensione anche «a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione», nonché, alle condizioni ivi espressamente indicate, al convivente more uxorio, al coniuge separato e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.
      La ragion d'essere di tale «segreto familiare» è stata individuata nell'esigenza di tutelare i rapporti di solidarietà all'interno della famiglia, con le loro implicazioni affettive e morali, assicurando, contemporaneamente, la genuinità della prova nel processo penale, in quanto il teste potrebbe essere turbato, al momento del suo esame, dal conflitto tra gli obblighi di deporre dicendo il vero e i vincoli che lo legano all'imputato, e così rendere - volutamente o meno - dichiarazioni false.
      La norma in esame, riferibile anche ai prossimi congiunti della persona sottoposta alle indagini, per effetto dell'estensione operata, in generale, dall'articolo 61 del codice di procedura penale, si propone, dunque, come eccezione al principio generale per il quale il testimone ha l'obbligo
 

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- penalmente sanzionato - di «rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte» (articolo 198, comma 1, del codice di procedura penale).
      Dalla natura eccezionale di tale facoltà di astensione dall'obbligo di rendere testimonianza si deduce la necessità di applicare rigorosamente l'articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale, dovendosene in particolare evitare qualunque interpretazione estensiva o analogica, a casi e situazioni che non vi siano espressamente contemplati.
      In particolare, resterebbe allora estraneo all'ambito della norma che si considera il caso del «prossimo congiunto» dell'imputato in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b), del medesimo codice. Infatti, interpretando nel senso letterale e più rigoroso l'articolo 199, comma 1, la facoltà di astenersi dal testimoniare dovrebbe riconoscersi solo quando il vincolo di «parentela» - come sopra meglio specificato - sussista rispetto al soggetto imputato in quello stesso processo.
      Però, l'esigenza di evitare al testimone il condizionamento creatogli, anche solo a livello inconscio, dal conflitto tra gli obblighi di riferire la verità e i legami affettivi, può ugualmente proporsi per il prossimo congiunto dell'imputato in procedimento connesso o collegato, soprattutto quando i temi dell'esame finiscano per coinvolgere necessariamente la posizione del familiare, il quale, non a caso, si vedrebbe riconosciuta, dall'articolo 210 del codice di procedura penale, la facoltà di non rispondere.
      Si è quindi correttamente evidenziato che, obbligando alla testimonianza il prossimo congiunto dell'imputato di reato connesso o collegato, si potrebbero «frustrare (...) le ragioni che hanno indotto quest'ultimo, esaminato a norma dell'articolo 210 del codice di procedura penale, ad avvalersi della facoltà di non rispondere».
      La stessa genuinità della deposizione potrebbe essere, in questi casi, messa in pericolo, anche perché il soggetto chiamato a deporre, qualora dicesse il falso, potrebbe comunque beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'articolo 384, primo comma, del codice penale.
      Pertanto, dalla corte d'assise di Messina, con ordinanza del 12 febbraio 2002, era stato promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale, ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
      La Corte costituzionale, tuttavia, con ordinanza 30 gennaio 2003, n. 19, dichiarava la questione manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo avrebbe omesso «di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione».
      Tale decisione della Consulta lascia intendere, dunque, che il giudice, attraverso l'interpretazione dell'articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale, ben potrebbe esonerare dall'obbligo di testimoniare i prossimi congiunti dell'imputato di reato connesso o collegato.
      La materia in esame esige, tuttavia, un intervento legislativo che, raccogliendo le indicazioni implicite nella citata pronuncia della Corte costituzionale, le sappia rendere obiettive e sempre vincolanti.
      Innanzi tutto, l'interpretazione estensiva - o addirittura analogica - appare difficilmente compatibile con il carattere eccezionale dell'articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale; inoltre, il risultato di tale attività esegetica sarebbe valido solo nel caso singolo e potrebbero perciò registrarsi inconciliabili difformità di opinioni tra gli organi giudicanti, in un ambito, qual è quello del processo penale, che dovrebbe garantire al massimo grado la certezza del diritto.
      Le incertezze potrebbero anche derivare dal fatto che, per il codice vigente, anche la posizione dell'imputato di reato connesso o collegato, rispetto alla facoltà di non rispondere, non è univoca.
      Infatti, come si evince dagli articoli 197-bis e 210 del codice di procedura penale, non sempre l'imputato di reato connesso o collegato ha facoltà di non rispondere; si ritiene che la limitazione - rispetto al passato - del diritto al silenzio
 

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di tale soggetto consegua all'entrata in vigore dell'articolo 111 della Costituzione e della legge 1o marzo 2001, n. 63, che, dando attuazione al principio del contraddittorio nella formazione della prova, hanno dovuto ampliare l'«area dei soggetti dichiaranti che sono obbligati a deporre secondo verità».
      Così, per esempio, la facoltà di non rispondere non è ormai riconosciuta all'imputato di reato connesso o collegato, se nei suoi confronti è già stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena (articolo 197-bis del codice di procedura penale, che poi fissa le condizioni e i limiti dell'obbligo di testimoniare a carico di quei soggetti). In questi casi, non potrebbe ragionevolmente ammettersi che, mentre l'imputato di reato connesso o collegato ha obbligo di rendere la testimonianza, il suo «prossimo congiunto» abbia diritto di astenersi dal deporre.
      La presente iniziativa legislativa propone, dunque, la modifica del comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura penale, prevedendo che non siano obbligati a testimoniare i «prossimi congiunti» dell'imputato di reato connesso o collegato, purché la facoltà di non rispondere possa essere a quest'ultimo riconosciuta nel caso concreto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Non sono obbligati a deporre i prossimi congiunti dell'imputato e dell'imputato in procedimento connesso o di un reato collegato, quando questi ha facoltà di non rispondere. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato».


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