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PDL 4923

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4923



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTORI, ARRIGHI, EMERENZIO BARBIERI, BERTOLINI, BERTUCCI, BIONDI, BRUSCO, CARRARA, CARUSO, COLUCCI, CRIMI, DI VIRGILIO, FILIPPO DRAGO, FIORI, FRAGALÀ, GALLO, GALVAGNO, LAVAGNINI, ANNA MARIA LEONE, LISI, LO PRESTI, MAZZONI, MEREU, MESSA, MILANESE, MISURACA, MURATORI, PARODI, PATRIA, PERLINI, PEZZELLA, RANIELI, RICCIUTI, ROMANO, ANTONIO RUSSO, SANZA, SGARBI, ZACCHERA, ZANETTA

Estensione delle agevolazioni previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai dipendenti pubblici civili e militari

Presentata il 22 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Per decenni l'asbesto, o amianto, è stato utilizzato in applicazioni diverse e variegate in ambito civile e industriale, nel campo dei trasporti e quale elemento importante di una vasta serie di manufatti, fossero essi in matrice compatta o meno. La fortuna di questo minerale, appartenente a due famiglie per sei tipi, tutti a matrice fibrosa, è stata determinata dalle sue elevate qualità meccaniche, unite a eccellenti proprietà chimiche e a una relativamente semplice lavorabilità. L'utilizzo dell'amianto ha rappresentato un'efficace e conveniente soluzione a problemi di protezione passiva al fuoco, coibenza termica, correzione acustica, consolidamento di matrici cementizie ed elementi d'attrito.
      Successivamente a questo periodo di notevole espansione, fin dai primi anni settanta, chiarendo dubbi già sorti all'esordio sul mercato di questo materiale, la medicina ha dimostrato la tossicità del prodotto per l'apparato respiratorio. Le
 

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manifestazioni tipiche sono state determinate nell'insorgenza di neoplasie a carattere tumorale, riconducibili all'esposizione ad asbesto; studi epidemiologici hanno evidenziato, poi, che lo sviluppo di patologie ha un periodo di latenza nell'ordine dei venti-venticinque anni.
      Pertanto, dal 1983, si è assistito alla progressiva, ma continua, produzione di norme comunitarie e nazionali volte alla dismissione dell'uso di amianto, in applicazione a spruzzo ed all'interno di manufatti, fino alla situazione attuale che ne vieta qualunque uso. La produzione normativa si è accompagnata, poi, ad una sempre maggiore sensibilità alla problematica da parte dei titolari di un «rischio amianto», dei media e degli organismi preposti al controllo.
      Oggi, parallelamente all'interdizione all'uso dell'amianto, esiste una serie di obblighi nei confronti dei detentori di amianto, a questi spesso non noti, verso i quali, per contro, gli organismi di controllo hanno maturato un livello di competenza e di attenzione sicuramente importante. Appare evidente come, nel corso del tempo, le problematiche collegate all'utilizzo dell'amianto siano transitate dall'aspetto medico-legale a quello medico generale, a quello ambientale, fino ad incidere, allo stato attuale, sulla vivibilità delle città e in genere sulla qualità della vita di ciascun cittadino.
      L'indicatore sintomatico della nocività dell'amianto fibroso all'apparato respiratorio, in primo luogo degli addetti ai lavori comportanti l'impiego di amianto, emerge nei primi studi sul mesotelioma maligno della pleura e interessa anzitutto la medicina del lavoro, attraverso il riconoscimento della probabile insorgenza di malattia professionale, poi culminato nella previsione contenuta nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Con tale normativa si compie un passaggio dalla semplice fenomenologia della malattia connessa all'amianto, agli aspetti di prevenzione delle patologie professionali, predisponendo una struttura completa delle protezioni necessarie al lavoratore; configurazione e mezzi di protezione ancora validi ed efficaci e che, forse, sono quelli che hanno portato alle maggiori conoscenze in materia di «rischio» da amianto.
      Indubbiamente, il proliferare degli infortuni e delle malattie professionali, se da un lato ha dato luogo a vicende non sempre limpide di riconoscimento della malattia professionale, dall'altro ha contribuito ad una maggiore sensibilizzazione rispetto al problema, la quale si è concretata con il nascere di associazioni volte a tutelare gli interessi dei soggetti esposti all'amianto, associazioni il cui contributo è stato non irrilevante sia per il monitoraggio del fenomeno sia per la stessa predisposizione della normativa espulsiva dell'amianto.
      Con la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», gli aspetti ambientali vengono collegati alla lavorazione dell'amianto e dei suoi derivati e alla dismissione del prodotto, dal momento che quanto disposto nel decreto legislativo n. 277 del 1991 aveva trovato una scarsa applicazione, soprattutto per quel che concerne la realizzazione di campagne di informazione e di prevenzione dei rischi connessi all'impiego di questo minerale.
      La legge n. 257 del 1992 provvede, altresì, a predisporre una serie di interventi in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo (almeno dieci anni) ovverosia un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene.
      La normativa in questione concede un beneficio (coefficiente di moltiplicazione dei periodi lavorativi) utile tanto ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche (pensionamento anticipato) che alla misura delle stesse.
      Il riferimento alla certificazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) delle malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto ha, purtroppo, dato luogo a notevoli problemi interpretativi per l'individuazione dei relativi beneficiari, fino al punto che per i
 

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dipendenti pubblici e per il personale militare il riconoscimento del beneficio previdenziale previsto nella legge n. 257 del 1992 è sempre passato attraverso ricorsi giurisdizionali, nonostante la stessa Corte costituzionale abbia affermato la validità erga omnes delle disposizioni in esame.
      La presente proposta di legge vuole, dunque, sanare la discriminazione che tale legge crea fra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.
      Il presente provvedimento interviene, altresì, per colmare una grave lacuna legislativa: al pari dei dipendenti pubblici, infatti, l'interpretazione letterale dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992 tende ad escludere il personale militare dal novero dei soggetti destinatari dei predetti benefìci previdenziali.
      In verità, tale personale ha operato e opera a stretto contatto con l'amianto ed è altamente esposto al rischio di contaminazione; tuttavia, anche in questo caso, le richieste di indennizzo non vengono accolte de plano ma passano attraverso un lungo procedimento giurisdizionale, che il più delle volte si conclude quando ormai è troppo tardi.
      Proprio per evitare che al danno si aggiunga la beffa, la presente proposta di legge propone il riconoscimento esplicito - per i dipendenti pubblici civili e militari - della maggiorazione previdenziale prevista dal citato articolo 13 della legge n. 257 del 1992.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai dipendenti pubblici civili e militari che, in ragione delle proprie mansioni, sono esposti o sono stati esposti all'amianto, sono estesi i benefìci previdenziali previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
      2. Le maggiorazioni di anzianità di cui al comma 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia di anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità nonché di concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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