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PDL 4952

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4952



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DEODATO, BALLAMAN, GIOVANNI BIANCHI, BIONDI, BUONTEMPO, COLUCCI, ALBERTA DE SIMONE, LUCIANO DUSSIN, MANZINI, MASTELLA, MAZZOCCHI, MUSSI, PISTONE, ROTONDI, TARDITI, TRUPIA, VALPIANA

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano

Presentata il 29 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende far fronte ad alcune difficoltà di carattere interpretativo e applicativo delle disposizioni in materia di rimborsi ai partiti e movimenti politici per le elezioni regionali, sorte dinanzi al nuovo quadro normativo delineatosi a seguito delle riforme in materia elettorale per le province autonome di Trento e di Bolzano introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e dalle conseguenti leggi provinciali di Trento e di Bolzano del 2003.
      La citata legge costituzionale n. 2 del 2001, infatti, offre alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di dotarsi di propri sistemi elettorali adeguati alle rispettive realtà locali, e dispone che il consiglio regionale è composto dai membri dei consigli delle province autonome, con ciò sostituendo l'elezione del consiglio regionale con l'elezione dei consigli di dette province (precedentemente i due consigli provinciali erano composti, viceversa, dai membri del consiglio regionale eletti nelle rispettive province).
 

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      Con le leggi, rispettivamente, della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, e della provincia autonoma di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4, dette province hanno quindi adottato differenti discipline elettorali: nella provincia di Bolzano vige un sistema proporzionale, rispetto al quale non sorgono problemi applicativi. In quella di Trento, invece, è stata ammessa la possibilità di esprimere validamente il voto anche per il solo candidato presidente; tale voto, sebbene valga ai fini dell'attribuzione dei seggi anche come voto a favore delle liste collegate, non entra tecnicamente nel computo della cifra elettorale di lista, la quale è determinata dalla somma dei voti effettivamente espressi a favore della lista stessa.
      Allo stato non sussiste un esplicito coordinamento fra le citate disposizioni legislative costituzionali e provinciali e la legislazione in materia di rimborsi elettorali ai partiti e movimenti politici; dal dato testuale degli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in connessione con l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si rileva, infatti, che i rimborsi elettorali sono riferiti alle sole campagne per il rinnovo dei consigli regionali, e che la quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.
      Sorgono dunque dubbi interpretativi e difficoltà applicative in ordine ai criteri di ripartizione dei rimborsi elettorali relativi al rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003.
      È quindi necessario enucleare, dal complesso quadro normativo così delineato, la disciplina dei rimborsi elettorali connessi al rinnovo dei consigli di tali province, anche alla luce della loro equiparazione alle regioni che, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, trova ormai una chiara base testuale nel secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione.
      La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intende conseguire detto obiettivo attraverso norme di interpretazione autentica che, per la loro portata retroattiva, spieghino i loro effetti anche sulle menzionate elezioni provinciali svoltesi il 26 ottobre 2003.
      Al comma 1 si chiarisce, quindi, che il rimborso elettorale che veniva precedentemente riferito, in base al tenore letterale del citato articolo 1 della legge n. 157 del 1999, al rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, va oggi riferito invece al rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Ciò fa sì che, in luogo di un fondo regionale, siano previsti due fondi provinciali commisurati al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati delle rispettive province.
      Al comma 2 si chiarisce che, in conformità al particolare sistema elettorale adottato dal legislatore provinciale di Trento, i voti espressi solo a favore del candidato alla carica di presidente della provincia sono da intendersi attribuiti anche a favore delle liste ad esso collegate, proporzionalmente alla cifra elettorale di ciascuna di esse.
      Il comma 3 chiarisce che le disposizioni di interpretazione autentica di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.
      Dall'approvazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.




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