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PDL 4965

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4965



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica all'articolo 499 del codice di procedura penale
in materia di regole per l'esame testimoniale

Presentata il 5 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La centralità del dibattimento nel contraddittorio delle parti caratterizza il nostro sistema processuale penale.
      Con la scelta del rito ordinario, il dibattimento assume decisiva rilevanza anche come paradigma emblematico del contraddittorio, esaltato come massima espressione di un «processo giusto» i cui princìpi fondanti sono cristallizzati in Costituzione, nella «nuova» formulazione dell'articolo 111.
      Dinanzi ad un giudice terzo, in equilibrato contraddittorio tra le parti (accusa pubblica e difesa dell'imputato), si assiste alla progressiva formazione della prova, anche attraverso la escussione dei testimoni.
      L'esame dei testimoni rappresenta una attività particolarmente delicata e complessa disciplinata da una serie di regole che il legislatore ha fissato per assicurare la massima correttezza della intera attività al fine di consentire la elaborazione di un percorso formativo della prova che sia il più possibile genuino e scevro da manipolazioni e da suggestioni. In particolare, l'articolo 499 del codice di procedura penale stabilisce le regole per procedere ad un corretto esame testimoniale, vietando le domande «che possono nuocere alla sincerità delle risposte» (comma 2), e, nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone, «le domande che tendono a suggerire le risposte» (comma 3). È affidato al giudice il potere di dirigere l'istruttoria dibattimentale e di stabilire i limiti dell'esame. Le parti, invece, procedono alla formulazione di domande ai testimoni ed esercitano la facoltà di opporsi (articolo 504 del codice di procedura penale) ad eventuali domande ritenute inammissibili, superflue, o, comunque, non consentite dalla legge.
      Sono vietate, dunque, sia le domande che si rivelino potenzialmente in grado di
 

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nuocere alla sincerità delle risposte, sia quelle cosiddette «suggestive» (non precluse in sede di controesame). È inevitabile desumere dal chiaro tenore della norma richiamata e dall'intero assetto sistematico, che le testimonianze rese nella inosservanza piena delle disposizioni richiamate (articolo 499 del codice di procedura penale) si traducono in una acquisizione probatoria «in violazione di uno specifico divieto». Non può definirsi altrimenti, infatti, la risposta fornita da un testimone ad una specifica domanda formulata in violazione dei divieti di cui all'articolo 499 del codice penale. La violazione della specifica disposizione è tanto più evidente e pregnante, allorché investa una circostanza decisiva ai fini del riconoscimento della responsabilità penale a carico dell'imputato.
      Immaginiamo, ad esempio, nelle applicazioni pratiche del sistema normativo, una serie di domande tendenti a suggerire le risposte, rivolte a un testimone in relazione al fatto reato. È evidente che l'effetto suggestivo dell'esame testimoniale nel quale, per le ragioni più disparate (mancate opposizioni delle parti, errore valutativo del giudice, eccetera), non vengono vietate quelle determinate domande, produrrà una frustrazione della ricerca di genuinità e di spontaneità cui tende il sistema di regole voluto dal legislatore.
      Se pensiamo che una o più risposte del testimone, frutto di un esame «irregolare», possano incidere sulla definizione del giudizio, cogliamo con maggiore pienezza il senso del presente rilievo.
      Prescindendo tuttavia da un piano di decisività della specifica circostanza emersa attraverso un «esame irregolare», è appena il caso di ricordare il chiaro tenore normativo dell'articolo 191 del codice di procedura penale relativo alle prove illegittimamente acquisite. Il suddetto articolo, invero, dispone che «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» comma 1).
      Orbene è evidente come il legislatore abbia effettivamente previsto specifici divieti per l'esame testimoniale, ai quali si riconduce, implicitamente, la previsione di inutilizzabilità stabilita per «le prove illegittimamente acquisite». Ciò che espressamente difetta, rappresentando una sorta di aporia del sistema, è una previsione di specifica sanzione di inutilizzabilità a fronte delle richiamate violazioni.
      Con la presente proposta di legge si è inteso procedere all'inserimento, all'interno dell'articolo 499 del codice di procedura penale, di una specifica sanzione di inutilizzabilità finalizzata a «colpire» le risposte rese dai testimoni in ordine alle domande vietate dalla legge ai sensi del medesimo articolo.
      Così, conseguentemente, anche un esame testimoniale svoltosi con il mancato rispetto delle regole che ne disciplinano la legittimità e la correttezza può recuperare la conformità al modello normativo, senza produrre penalizzazione per le ragioni processuali dell'una o dell'altra parte.
      Resta salva, naturalmente, in ordine alla piena utilizzabilità, la eventuale parte dell'esame testimoniale priva della rilevata patologia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 499 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Le risposte rese dal testimone nel corso di un esame svolto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non possono essere utilizzate ai fini della decisione».


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