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PDL 4896

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4896



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIORDANO, VENDOLA

Disposizioni concernenti la promozione e la tutela dei beni comuni

Presentata l'8 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole essere principalmente uno strumento utile a realizzare un avanzamento di civiltà con concrete ricadute dal punto di vista normativo e di nuovi comportamenti nel rapporto tra ambiente ed economia.
      Cosa sono i beni comuni?
      Sono quelli che per loro natura rappresentano una condizione imprescindibile per l'esistenza e in quanto tali vanno considerati appartenenti all'umanità tutta, a tutte e tutti gli esseri umani, e da preservare per le generazioni future garantendo la conservazione dei loro equilibri vitali.
      Sono dunque la biosfera, l'acqua, la biodiversità, l'energia, cioè i grandi cicli ambientali che consentono la vita stessa.
      Ma sono anche il patrimonio storico-culturale dell'umanità.
      Ebbene noi pensiamo che questi beni comuni devono essere garantiti costituzionalmente, ma anche da specifiche disposizioni legislative che diano orientamenti alle attività umane.
      D'altronde la storia dell'umanità, compresa quella giuridico-sociale, ha visto spesso riconosciuta la categoria dei beni comuni, per i territori, per l'acqua o per altri beni ambientali.
      L'Italia ha nella propria legislazione la definizione dei beni demaniali, di usi civici, che vengono da lontano e che hanno costruito la nostra civiltà.
      E così vale per tante legislazioni di Paesi europei o di altri continenti, come quelle che in Asia riconoscono l'acqua come bene comune.
      Orbene, in questi anni l'ideologismo liberista e la globalizzazione stanno devastando tutto ciò e contribuiscono gravemente
 

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a mettere a repentaglio la sopravvivenza del Pianeta, o meglio della vita umana sul Pianeta.
      Si pensi all'effetto serra, alla crisi del ciclo dell'acqua, alla perdita di biodiversità, all'esaurimento delle risorse energetiche.
      Ma non solo si sta degradando tutto.
      Di fronte alle conseguenze catastrofiche di questo agire, pur di non cambiare, si pensa di garantire la sopravvivenza dei più forti, accaparrando per essi le risorse rimaste magari dopo le guerre militari o economiche e sociali, fatte di imposizioni ademocratiche di organismi ademocratici come l'Organizzazione mondiale del commercio o di brevettazione e privatizzazione del vivente geneticamente modificato.
      Ma contro tutto ciò il movimento di lotta per l'altro mondo possibile sta mettendo in campo la forza di una alternativa capace di proporre un nuovo alfabeto, un nuovo linguaggio che recupera anche valori antichi di civiltà.
      È il movimento che propone il tema dei beni comuni come qualificazione dell'altro mondo che vogliamo.
      La presente proposta di legge vuole dunque far sì che questo tema entri nella discussione del Parlamento perché la nostra democrazia per rilanciarsi ha veramente bisogno delle idee che provengono dal movimento.
      L'articolato che proponiamo è molto semplice e indica princìpi generali di riferimento per tutelare e valorizzare i beni comuni, l'economia e i servizi che consentono l'accesso al loro godimento e vuole anche essere uno strumento attivo per combattere i processi di privatizzazione in atto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali e ambientali, definiti ai sensi del comma 2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali del Pianeta.
      2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1: l'acqua, l'aria, l'energia, la biodiversità, il territorio e le risorse agroalimentari.
      3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della promozione della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia e di energia, della conservazione e della tutela dell'ambiente per le generazioni future, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani.
      4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni comuni e la loro intregrità, nell'interesse delle generazioni future.
      5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati od essere fatti oggetto di accordi commerciali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.
      6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il ricorso a forme privatistiche e di mercato.
      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di beni comuni ai

 

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fini dell'adeguamento ai princìpi di cui alla medesima legge.
      8. Gli interventi di promozione e di tutela dei beni comuni realizzati in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il fondo è finanziato con le entrate derivanti dall'istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonché le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economa e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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