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PDL 4978-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4978-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2873)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della salute
(SIRCHIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 maggio 2004

(Relatore: MINOLI ROTA)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 4978.
La XII Commissione (Affari sociali), il 13 maggio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 4978.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4978,

            rilevato che il contenuto originario del decreto-legge aveva, come elemento unificante, la finalità di assicurare in tempi brevi i necessari finanziamenti per attività di prevenzione e di ricerca in campo sanitario;

            rilevato tuttavia che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, tale contenuto omogeneo è stato notevolmente alterato, con l'introduzione di disposizioni di carattere eterogeneo;

            evidenziato, in particolare, che il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, ripropone in gran parte il contenuto del precedente decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10 - a sua volta modificato al Senato durante il procedimento di conversione - successivamente respinto dalla Camera con l'approvazione di questioni pregiudiziali di costituzionalità (6 articoli su 10 complessivi sono riprodotti in termini assolutamente identici; un articolo è ripetuto solo in parte; un altro articolo, infine, è riformulato ma di contenuto sostanzialmente coincidente), e che la suddetta parziale coincidenza di contenuto tra i due provvedimenti solleva dubbi in ordine alla compatibilità di tali contenuti con i limiti fissati dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (ed in particolare con la norma secondo cui il Governo non può, mediante decreti-legge, «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere»);

            richiamato il parere del Comitato reso, in data 3 marzo 2004, sul citato decreto-legge n. 10, che, oltre ad evidenziare la natura prettamente ordinamentale di alcune disposizioni del citato decreto-legge n. 10, alcune delle quali presenti in termini identici nel disegno di legge in esame (in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) ed all'articolo 2-quinquies); recava una condizione soppressiva e cinque osservazioni, relativamente a disposizioni che non sono state riprodotte nel presente provvedimento;

            constatato che all'articolo 2-quater e 2-sexies, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

 

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            segnalato che il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2-septies, comma 1 - ove si modifica l'articolo 15-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 nel senso di consentire la reversibilità dell'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo e la possibilità, per coloro che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo, di dirigere strutture semplici o complesse - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tali previsioni con altre norme del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992 che affermano invece il principio generale della esclusività del rapporto di lavoro (articolo 15-bis, comma 2) ovvero riservano l'accesso alle posizioni apicali a coloro che abbiano un rapporto di lavoro esclusivo (articolo 15-quinquies, comma 5);

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                con riguardo al «titolo» del provvedimento, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il richiamo ai nuovi contenuti introdotti durante il procedimento di conversione al Senato;

                all'articolo 2-septies, comma 1 - ove si prevede che «coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità» dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se il trattamento aggiuntivo spetti in futuro anche a coloro che scelgano il passaggio dal regime di non esclusività ad un rapporto di tipo esclusivo;

                all'articolo 2-septies, comma 2 - ove i termini (scaduti il 31 dicembre 2002) di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, entro cui procedere alla soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, sono differiti «alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità, per una maggiore chiarezza della norma, di riformulare la disposizione come novella del citato articolo 15-bis, comma 3.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le

 

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proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare del limite di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti-legge.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo del decreto-legge n. 81 del 2004 recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, approvato dal Senato»,

            rilevato che le lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, nella formulazione recata nel testo del decreto-legge emanato dal Governo e non oggetto di modificazioni sostanziali da parte del Senato, riproducono le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione, già respinto dalla Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione di due questioni pregiudiziali in data 16 marzo 2004;

            considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1996, n. 360, nel punto 6 del considerato in diritto, ha stabilito, quale principio generale «l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dei decreti-legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione»,

            visto l'articolo 15, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» che, alla lettera c), prevede il divieto per il Governo, mediante decreto-legge, di rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

            rilevato, quanto al rispetto dei criteri di riparto delle competenze individuati dall'articolo 117, che le disposizioni recate dal

 

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decreto-legge appaiono sostanzialmente riconducibili alle materie «tutela della salute» e «ricerca scientifica», che lo stesso articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, nonché alla materia «sistema tributario e contabile», che il secondo comma, lettera e), del medesimo articolo riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato altresì che le disposizioni introdotte dall'articolo 2-quinquies, introdotto dal Senato, sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre le disposizioni recate dall'articolo 2-sexies, anch'esso introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge, sembra introdurre principi in materia di «professioni», la cui diciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

            rilevato, tuttavia, che le disposizioni recate dall'articolo 2-nonies, anch'esso introdotto dal Senato, pur essendo riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sembrano suscettibili di incidere in modo rilevante altresì sull'organizzazione amministrativa dei servizi sanitari;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito se siano effettivamente sussistenti nuovi e sopravvenuti presupposti di necessità e di urgenza tali da giustificare l'adozione, all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge, di disposizioni sostanzialmente riproduttive di quelle già contenute, rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3, nel decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, non convertito a seguito della reiezione del relativo disegno di legge di conversione, atteso che la loro assenza determinerebbe, nel caso di specie, la violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, nonché del divieto di reiterazione di disposizioni di decreti-legge non convertiti, sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 24 ottobre 1996, n. 360,

            b) valuti, inoltre, la Commissione di merito, se l'articolo 2-nonies, volto a garantire, con legge statale, l'applicazione sull'intero territorio nazionale di accordi collettivi definiti in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, sia compatibile con le competenze riconosciute a ciascuna regione in materia di organizzazione amministrativa dei servizi sanitari.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato pareri della Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che non sembrano sussistere ragioni sufficienti per prevedere una disciplina differenziata del trattamento dei dati personali in relazione al rapporto tra i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta e gli altri esercenti la professione medica, così come invece previsto dall'articolo 2-quinquies;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 2-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione per i medici di famiglia e per i pediatri di libera scelta dalla osservanza dell'obbligo di notificazione al Garante per il trattamento dei dati personali previsto all'articolo 37 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dall'obbligo di ricorrere alla ricetta «criptata» di cui agli articoli 87, comma 3, e 88, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in assenza della espressa richiesta dell'interessato.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato il disegno di legge C. 4978, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui:

            l'autorizzazione di spesa indicata alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, si riferisce agli oneri connessi all'operatività del Centro, di cui è prevista l'istituzione, e non anche alle spese del personale in quanto il Centro opera con personale che è già attualmente impegnato in compiti di supporto tecnico-sanitario nell'ambito del Ministero della salute;

            l'articolo 2-sexies, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto già la normativa vigente prevede che si possano conferire incarichi di dirigente per le professioni sanitarie subordinatamente alla contestuale soppressione di un numero pari di posti della medesima qualifica;

            l'articolo 2-septies, è suscettibile di realizzare sostanziali economie in relazione alla riduzione dell'entità dell'indennità di esclusività da corrispondere ai dirigenti sanitari;

            le disposizioni di cui all'articolo 2-nonies hanno carattere di norme di principio e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, agli articoli 2-bis e 2-ter una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4978, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29

 

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marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

          esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2004, recante interventi per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (C. 4978, approvato dal Senato);

          condiviso il principio sancito dall'articolo 2-septies, introdotto dal Senato, della reversibilità della scelta dei dirigenti sanitari in ordine alla esclusività o meno del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale;

          ritenuto che l'articolo 2-nonies, introdotto dal Senato, laddove ribadisce, in relazione ai contratti di lavoro del personale sanitario convenzionato con il SSN, che le convenzioni debbono essere conformi agli accordi collettivi stipulati delle organizzazioni sindacali di categoria e dalla struttura tecnica interregionale che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale (articolo 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991, come sostituito dall'articolo 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002), abbia un significato prevalentemente ricognitivo del sistema di contrattazione collettiva rimasto valido anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 1, sia precisato che le funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie saranno svolte dal personale già in servizio presso il Ministero della salute per le medesime finalità o presso strutture pubbliche che allo stesso Ministero facciano capo.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4978 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 81/2004: Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


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