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PDL 1238-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1238-1554-1738-3847-3857-3883-A



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza l'11 maggio 2004

(Relatore: SODA)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1238, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Presentata il 6 luglio 2001

n. 1554, d'iniziativa dei deputati

TRANTINO, LA RUSSA, ANEDDA, LANDI DI CHIAVENNA, ALBONI, AMORUSO, MALGIERI, ANGELA NAPOLI, SELVA, ZACCHERA

Disciplina del diritto di asilo politico

Presentata il 12 settembre 2001


NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 1238, 1554, 1738, 3847, 3857 e 3883 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1738, d'iniziativa dei deputati

SODA, CALZOLAIO, CHITI, MONTECCHI, SABATTINI, ZANI

Disposizioni in materia di protezione umanitaria
e di diritto di asilo

Presentata il 10 ottobre 2001

n. 3847, d'iniziativa dei deputati

BUFFO, ADDUCE, AGOSTINI, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BIMBI, BOATO, BOLOGNESI, BONITO, BOVA, BUEMI, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CIMA, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DAMERI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FANFANI, FIORONI, FRIGATO, GAMBINI, GIACCO, GIACHETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, LABATE, LEONI, LUCIDI, MAGNOLFI, MARAN, MAZZARELLO, MICHELI, MONTECCHI, MOTTA, MUSSI, NANNICINI, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, PAPPATERRA, PENNACCHI, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISTONE, POLLASTRINI, RANIERI, REALACCI, ROCCHI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SASSO, SCIACCA, SPINI, SQUEGLIA, TANONI, TIDEI, TRUPIA, VALPIANA, VERNETTI, ZANOTTI, ZUNINO

Introduzione dell'articolo 30-bis della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di concessione dell'asilo politico alle donne vittime di violenza

Presentata il 1o aprile 2003

n. 3857, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, MASCIA, TITTI DE SIMONE, VENDOLA

Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto di asilo

Presentata il 3 aprile 2003

 

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n. 3883, d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Disposizioni in materia di protezione umanitaria
e di diritto di asilo

Presentata il 9 aprile 2003

 

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato approvato dalla Commissione Affari costituzionali è volto ad introdurre una disciplina organica in materia di diritto di asilo e di protezione umanitaria, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese leffettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», colmando una grave lacuna presente nel nostro ordinamento. Appare altresì necessario che tale intervento normativo sia adottato nel rispetto delle norme contenute nelle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, con particolare riferimento alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, ed alla Convenzione di Dublino del 1990, resa esecutiva in Italia con la legge n. 523 del 1992. Non minore importanza assume la prospettiva di un adeguamento della legislazione italiana alla normativa comunitaria vigente in materia, atteso che tra il gennaio e il febbraio 2003 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha adottato una direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, unitamente ad un regolamento che detta i criteri per determinare lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo. È proprio avendo a mente tali finalità che si è proceduto, in sede referente, all'esame delle sei proposte di legge presentate in materia, con la predisposizione, a seguito di riunioni in sede di Comitato ristretto, di un testo unificato, il cui impianto di fondo, anche a dispetto delle modifiche introdotte a seguito dell'esame degli emendamenti presentati, è risultato poi sostanzialmente confermato nell'articolato approvato alla Commissione ed ora all'esame dell'Assemblea. Su tale testo hanno espresso parere favorevole le Commissioni IV (Difesa), VII (Cultura), VIII (Ambiente) e XIV (Politiche dell'Unione europea), mentre le Commissioni VI (Finanze), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno espresso parere favorevole con osservazioni e le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Da ultimo, la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ma la Commissione ha ritenuto opportuno rinviare l'approfondimento delle questioni poste alla fase di esame del progetto di legge in Assemblea. Passando ora ad illustrare i contenuti recati dal testo licenziato dalla Commissione, si fa presente che l'articolo 1 stabilisce il principio che la garanzia del diritto di asilo e della protezione umanitaria è compito della Repubblica, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria. L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina, riconoscendo il diritto ad avvalersene non solo in capo allo straniero o all'apolide che ha lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal protocollo di New York del 1967, ma anche a chi non intende avvalersi della protezione del paese di cui è cittadino, se straniero, o del paese in cui ha la sua residenza abituale, se apolide, a causa del fondato timore di essere ivi perseguitato (comma 1, lettera a) o nel caso in cui si trovi nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo di subire in quel paese danni alla propria vita o alla propria sicurezza o, ancora, nel caso in cui gli sia impedito
 

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l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (comma 1, lettera b). Il comma 2 del medesimo articolo 2 è volto ad estendere la titolarità del diritto di asilo, previa richiesta, anche al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato. Gli articoli 3 e 4 riguardano invece le strutture amministrative alle quali viene affidato il compito di provvedere all'esame delle domande di asilo. Si tratta, in particolare, a norma dell'articolo 3, di Commissioni territoriali, da istituire presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicate da un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la cui composizione garantisce la presenza, accanto a funzionari della carriera prefettizia, della polizia di Stato e della regione interessata, anche di un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per rispondere ad esigenze improvvise o a mutate incidenze territoriali del fenomeno, viene prevista, in capo al Ministro dell'interno, cui spetta la nomina dei componenti delle Commissioni, la possibilità di sopprimere Commissioni esistenti o di istituire nuove Commissioni, anche straordinarie. Il comma 5 del medesimo articolo 3 detta altresì le norme che regolano la validità delle deliberazioni assunte in sede di Commissione territoriale. L'articolo 4 dispone invece l'istituzione, con sede presso il Ministero dell'interno, della Commissione centrale per il diritto di asilo, che, pur nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è chiamata ad operare in piena autonomia e con piena indipendenza di giudizio e di valutazione così come autonomia ed indipendenza di giudizio sono garantiti dal comma 6 dell'articolo 3 anche a tutte le Commissioni territoriali. Alla Commissione centrale, con riferimento alla quale possono essere istituite fino ad un massimo di tre sezioni, sono riconosciuti compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione, di raccolta dati e, soprattutto, poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. Il comma 7 dello stesso articolo 4 dispone inoltre che la Commissione centrale debba inviare annualmente al Governo - che la trasmette al Parlamento per l'espressione di un parere - una relazione sull'attività svolta, anche con riferimento a quella propria delle Commissioni territoriali. Quanto alla procedura amministrativa relativa alla domanda di asilo, l'articolo 5, dispone, ai commi 1 e 3, che questa possa essere presentata, in forma scritta o con dichiarazione orale verbalizzata, al posto di frontiera o alla questura del luogo di dimora. A fronte dell'obbligo di produrre la documentazione necessaria a confermare le dichiarazioni rese, è riconosciuta al richiedente asilo ogni assistenza utile nell'esposizione dei motivi a sostegno della domanda, essendo prevista, in particolare, la disponibilità di moduli in lingua comprensibile al richiedente, la possibilità di chiedere l'assistenza di un avvocato di fiducia. È altresì ammessa la presenza, sia ai posti di frontiera che in questura, di rappresentanti dell'ACNUR e delle organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili. L'articolo 6 disciplina la fattispecie della presentazione della domanda di asilo da parte di un minore non accompagnato, disponendo che debba essere immediatamente interessato il tribunale per i minorenni e che la procedura di riconoscimento, nel frattempo sospesa, è riattivata a seguito della nomina di un tutore. L'articolo 7 riguarda la delicata materia del trattenimento del richiedente asilo, stabilendo quale principio cardine della disciplina il divieto di procedere al trattenimento «al solo fine di esaminare la domanda di asilo». Le ipotesi nelle quali può invece darsi corso a tale modalità di privazione della libertà personale sono tipizzate prevedendosi, al comma 1, una forma di trattenimento c.d. facoltativo laddove, in mancanza di documenti personali o di viaggio o in presenza di documenti falsi, debba essere verificata la nazionalità o l'identità del richiedente asilo (lettera a), nonché quando sia necessario procedere
 

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ad una verifica degli elementi su cui si fonda la domanda di asilo (lettera b) o in pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato (lettera c). Il comma 2 disciplina invece i casi di trattenimento c.d. obbligatorio, che si riferiscono al richiedente asilo che ha eluso i controlli di frontiera o comunque si trova in condizioni di soggiorno irregolare (lettera a) o che è già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento (lettera b). Con riferimento a tali ultimi soggetti, il trattenimento ha luogo presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, a norma dell'articolo 14 del testo unico recante la disciplina dell'immigrazione, mentre l'esecuzione della misura restrittiva nei confronti di chi è sottoposto a trattenimento facoltativo, oltre che dei richiedenti asilo in condizioni di soggiorno irregolare (soggetti quindi a trattenimento obbligatorio) avviene presso appositi centri di identificazione. In entrambi i centri è consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e ai rappresentanti di organismi di tutela dei rifugiati. L'articolo 8, riferito all'istruttoria della domanda di asilo, dispone, al comma 2, che il questore, qualora non ricorrano i presupposti per il trattenimento, rilascia, in favore del richiedente, un permesso di soggiorno valido per tre mesi e provvede, entro 48 ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione della documentazione alla Commissione territoriale competente, presso la quale il richiedente è invitato a presentarsi per la formalizzazione dell'istanza attraverso la compilazione di un apposito modulario. Successivamente a tale adempimento, la Commissione territoriale avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente a ricevere la domanda di asilo, avvalendosi a tale fine dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Si prescinde da tale ultimo accertamento qualora all'esame della domanda di asilo si proceda con procedura semplificata, applicabile esclusivamente nei confronti dei trattenuti, secondo quanto dispone l'articolo 9, comma 1, lettera a). Tale modalità di esame prevede che si proceda all'audizione del richiedente asilo entro 15 giorni e che la decisione si adottata entro 3 giorni. Ove alla decisione non si pervenga entro i 18 giorni complessivamente previsti, al richiedente è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido sino al termine della procedura di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Si tratta della c.d. procedura ordinaria, che è applicabile nei confronti di coloro che non risultano trattenuti e che, presupponendo l'accertamento effettuato tramite la predetta Unità Dublino, prevede che l'audizione si svolga entro trenta giorni, fermo restando che il termine per l'adozione della relativa decisione resta fissato nei tre giorni successivi. L'articolo 10 introduce quali garanzie procedurali il principio, soggetto soltanto a specifiche deroghe, dell'impossibilità di definire il procedimento di esame della richiesta di asilo senza il previo svolgimento dell'audizione del richiedente, nonché la previsione, in casi particolari, tra i quali sono ricompresi quelli dei richiedenti che hanno dichiarato di avere subito violenza, di un pre-colloquio, da effettuare con l'ausilio di personale specializzato. L'articolo 11 disciplina le decisioni che la Commissione territoriale può adottare al termine dell'istruttoria, prevedendo che il rigetto della domanda consegue, oltre che nel caso in cui non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo, anche in altre ipotesi elencate al comma 2, tra le quali viene in rilievo l'essere cittadino di uno «Stato di origine sicura» o l'essere stato condannato per un crimine contro la pace o l'umanità o ancora il risultare pericoloso per la sicurezza dello Stato. Il principio del rigetto della domanda di asilo per chi sia cittadino di uno Stato di origine sicura in base alle convenzioni internazionali o alla normativa comunitaria non è peraltro di applicazione automatica, poiché alla commissione spetta comunque il compito di accertare, sulla base della domanda, che non sussistono le condizioni di fatto per riconoscere il diritto di asilo o per l'adozione del provvedimento
 

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di temporanea impossibilità al rimpatrio. L'articolo 13 prevede inoltre, quale ulteriore tipologia di decisione della Commissione territoriale, l'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio, nei casi in cui, pur essendo stata accertata l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo, si sia nel contempo rilevata l'inopportunità di del rinvio del richiedente nel Paese d'origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario. Conseguentemente all'interessato è concessa un'autorizzazione al soggiorno per due anni. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11, l'adozione di una decisione di rigetto della domanda di asilo comporta, per il richiedente non trattenuto, l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notificazione e, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, spetta al questore proporre al prefetto di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Analoga proposta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), il questore sottopone al prefetto a seguito del rigetto delle domande presentate da soggetti trattenuti nei centri di identificazione. In tale caso si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico recante la disciplina sull'immigrazione e il trattenimento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica, che è chiamato a valutare anche la legittimità e il merito della decisione assunta dalla Commissione territoriale. Quando il rigetto riguarda invece i soggetti trattenuti nei centri di permanenza temporanea e di assistenza, il questore dispone l'esecuzione dell'allontanamento, previa convalida del provvedimento da parte del tribunale in composizione monocratica che, oltre ad estendere il suo vaglio, anche in questo caso, alla legittimità e al merito della decisione assunta dalla Commissione territoriale, ha 5 giorni per adottare la sua decisione. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, avverso le decisioni di rigetto delle Commissioni territoriali può essere proposto, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione, ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente ed il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado. Va rilevato che anche per il richiedente asilo trattenuto nei centri di permanenza temporanea e assistenza è prevista che la convalida del tribunale sia estesa alla legittimità e al merito della decisione di rigetto adottata della Commissione territoriale, con la conseguenza che, nelle more di tale accertamento, il provvedimento di allontanamento non può essere eseguito. Nel testo tuttavia, ad avviso del relatore, tale principio, enunciato chiaramente all'articolo 12, comma 1, lettera a), non è coordinato con quanto invece previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale si dispone che l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale. Tale contraddizione è peraltro ancora più evidente se si considera che il principio del diritto del richiedente asilo, ricorrente avverso la decisione di rigetto, a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado è sancito in modo espresso dall'articolo 14, comma 1, terzo periodo. Dal combinato disposto delle disposizioni citate si deve evincere che il principio generale accolto nel testo è che non può essere data esecuzione ad alcun allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente asilo per effetto della semplice pronuncia amministrativa di rigetto della Commissione territoriale, atteso che un tale provvedimento, naturalmente con riferimento al richiedente asilo che abbia proposto ricorso, può trovare esecuzione soltanto a seguito di una pronuncia dell'autorità giudiziaria che abbia investito sia la legittimità che il merito della decisione di rigetto adottata dalla Commissione territoriale. È sulla base di tali considerazioni che, ad avviso del relatore, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, sarà necessario intervenire sul testo dell'articolo 12 con una proposta emendativa volta a sopprimere il comma 2. Dalla proposizione dell'appello, possibile
 

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entro un mese dalla notifica della sentenza, avverso la decisione negativa del tribunale non deriva l'automatica sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione territoriale né l'efficacia dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale o il provvedimento di espulsione eventualmente disposto, essendo onere dell'interessato avanzare motivata istanza in tal senso. Su di essa si pronuncia il presidente della Corte di appello entro 15 giorni. Dalla sentenza che accoglie il ricorso avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale discende invece il riconoscimento del diritto di asilo in capo al ricorrente. Contro la convalida da parte del tribunale del provvedimento di allontanamento adottato nei confronti del richiedente asilo trattenuto nei centri di permanenza temporanea ed assistenza a seguito della decisione di rigetto della Commissione territoriale, è ammesso ricorso per cassazione, ma la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida, per l'esame della domanda di asilo si applica la procedura ordinaria. L'articolo 15 dispone che al riconoscimento del diritto di asilo consegue la facoltà per il beneficiano di richiedere al questore territorialmente competente il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, nonché un documento di viaggio della durata di due anni. Quanto al rinnovo del predetto permesso di soggiorno, l'articolo 16 dispone che, sei mesi prima della scadenza, l'interessato deve farne richiesta alla Commissione centrale. Ove questa accerti la permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, la questura rilascia, sempre su richiesta, la carta di soggiorno. L'articolo 17 stabilisce che, in caso di esito negativo dell'accertamento effettuato, la Commissione centrale debba dichiarare l'estinzione del diritto di asilo, che la questura notifica all'interessato. A ciò consegue la revoca del permesso di soggiorno, accompagnata dall'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni. Il questore può procedere alla revoca del permesso di soggiorno anche nel caso di espulsione dello straniero o dell'apolide dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Il comma 5 del medesimo articolo prevede la possibilità di presentare, entro un mese dalla notifica, ricorso al tribunale competente contro la decisione della Commissione centrale di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo. L'articolo 18 prevede misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo, mentre l'articolo 19 istituisce il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, prevedendone, al comma 1, lettere a), b) e c), la relativa dotazione. L'articolo 20 stabilisce che lo straniero o l'apolide nei cui confronti è adottato un provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio, oltre al diritto a soggiornare nel territorio dello Stato, ha altresì diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri. Si stabiliscono altresì alcuni principi di fondamentale importanza, quale il diritto del rifugiato all'accesso agli studi di ogni ordine e grado, nonché a godere del medesimo trattamento del cittadino italiano in materia di lavoro e di previdenza. L'articolo 21 reca infine l'abrogazione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nonché dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136 e al decreto del Ministro dell'interno 245 luglio 1990, n. 237. È altresì dettata una disciplina transitoria, ai sensi della quale i procedimenti amministrativi instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono diciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data, sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

On. Antonio Soda

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Giustizia, esaminato il testo unificato in oggetto;

            considerata la necessità di introdurre una disciplina organica della complessa materia della tutela giuridica e dell'assistenza dei richiedenti asilo politico e dei rifugiati;

            ritenuto che il principio di cui all'articolo 7, comma 1, secondo cui il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata, non sembra pienamente rispettato dalle disposizioni dei successivi commi, anche perché i presupposti per il trattenimento risultano eccessivamente generici e possono consentire il trattenimento nei confronti della quasi totalità dei soggetti richiedenti asilo;

            ritenuto altresì che l'istituto del trattenimento, come disciplinato dall'articolo 7, sembra non pienamente aderente alle garanzie necessarie in base al diritto internazionale consuetudinario, alle convenzioni internazionali e alla Carta costituzionale;

            considerato che l'articolo 7, comma 3, nel rinviare ad un regolamento la disciplina del numero e delle modalità di gestione dei centri di identificazione e le modalità di vigilanza da parte delle Forze dell'ordine, non fissa delle direttive specifiche ed univoche;

            considerato che appare opportuno raccordare l'articolo 7, comma 4, laddove si prevede che, ove sia già in corso il trattenimento, il questore possa chiedere al tribunale la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni, con l'articolo 14, comma 5, del testo unico delle leggi sull'immigrazione;

            ritenuto che la disciplina della procedura semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, sembra presentare elementi di ambiguità e difficoltà interpretativa;

            considerato, con riferimento all'articolo 11, che un delitto propriamente politico secondo il comune sentire delle nazioni aderenti alla convenzione di Ginevra non potrebbe essere ritenuto contrario all'umanità o un grave delitto di diritto comune e quindi già non rientrerebbe nei casi che impediscono la concessione dell'asilo;

            ritenuto, all'articolo 11, comma 8, troppo ampio il termine, stabilito in sei mesi, che deve decorrere prima che lo straniero possa instaurare un regolare rapporto lavorativo;

 

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            ritenuto che, all'articolo 12, non è chiaro in cosa si sostanzi la valutazione di merito della decisione negativa della Commissione territoriale da parte del tribunale, dal momento che i requisiti per la concessione dell'asilo sono fissati dalla legge e che, d'altra parte, ai sensi del comma 4, in caso di mancata convalida si procede ai sensi dell'articolo 9, comma 3, cioè con la procedura ordinaria di esame dell'istanza e pertanto il tribunale non può adottare una decisione «nel merito», sostituendosi alla commissione territoriale;

            ravvisata una discrasia, all'articolo 12, tra i commi 1 e 2 e in particolare non comprendendosi al comma 2 il riferimento all'allontanamento dal territorio nazionale, dal momento che, al comma 1, la lettera a) dispone che, nelle more della convalida, il richiedente asilo rimane presso il centro di permanenza temporanea e la lettera b) prevede similmente che al richiedente si applichi l'articolo 14 del testo unico e quindi venga trattenuto in un centro di permanenza temporanea;

            considerato che all'articolo 12, comma 1, si prevede un termine entro cui debba intervenire la convalida solamente alla lettera a), peraltro senza prevedere conseguenze per il mancato rispetto ditale termine, che appare pertanto meramente ordinatorio;

            considerato che, all'articolo 14, non appare appropriato il riferimento alla «comunicazione», dal momento che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, la decisione deve essere notificata al richiedente;

            ritenuto che, all'articolo 14, sarebbe opportuno precisare che la possibilità di rimanere nel territorio nazionale nelle more della decisione di primo grado non osta alla espulsione dello straniero pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, o rientrante nelle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nell'articolo i della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            ritenuto che, per ragioni sistematiche, sarebbe opportuno inserire la disposizione del secondo periodo dell'articolo 17, comma 6, relativa alla possibilità di svolgere attività lavorativa o di studio, nel precedente articolo 14;

            sottolineata l'esigenza di individuare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in maniera tale da consentire che questo possa essere concesso alle donne che intendono sottrarre se stesse o le loro figlie minori dal rischio della pratica di mutilazioni genitali consentite nel paese di origine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

                1) all'articolo 7, siano espressamente specificati i presupposti per il trattenimento, e in particolare, al comma 3, siano dettati

 

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principi più stringenti a cui debba attenersi il regolamento di attuazione;

                2) all'articolo 7, in base alle garanzie richieste dal diritto internazionale e ai principi costituzionali, sia escluso il trattenimento per i richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili quali puerpere, disabili, vittime di tortura, minori non accompagnati e persone per le quali sia necessario procedere a visite mediche;

                3) all'articolo 7, comma 4, sia prevista la possibilità di proroga solo se strettamente necessaria per l'espletamento della procedura semplificata e per il tempo strettamente necessario; inoltre sia chiarito espressamente se la proroga in questione possa cumularsi con quella della stessa durata prevista dall'articolo 14, comma 5, del testo unico delle leggi sull'immigrazione;

                4) all'articolo 12, comma 1, specificare che il tribunale decide in camera di consiglio secondo le modalità di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, secondo quanto già previsto dall'articolo 14 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, sia previsto, a garanzia dello straniero, un termine massimo entro cui il provvedimento debba essere convalidato dal giudice, pena la perdita di qualsiasi effetto;

                5) all'articolo 14, sia previsto un termine più ampio di quindici giorni per la proposizione del ricorso contro la decisione della Commissione territoriale e, con riferimento alla possibilità di rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione di primo grado, l'opportunità di far salve le disposizioni dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'immigrazione relative all'espulsione di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

                6) all'articolo 14, comma 1, siano soppresse le parole: «comunicazione o»;

                7) l'articolo 14, si preveda, inoltre, l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, sia prevista l'assistenza di un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

e con le seguenti osservazioni:

            a) al combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 9, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la procedura semplificata sia applicata solo in casi strettamente limitati e puntualmente previsti dalla legge;

            b) all'articolo 11, comma 2, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare il riferimento all'articolo 8, comma 3, del codice penale;

 

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            c) all'articolo 8, comma 8, valuti la Commissione di merito, l'opportunità di ridurre il termine, stabilito in sei mesi, che deve decorrere prima che lo straniero possa instaurare un regolare rapporto lavorativo e quindi preliminarmente iscriversi nelle liste di collocamento;

            d) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2;

            e) all'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che nelle more del giudizio di primo grado lo straniero possa svolgere una attività lavorativa o di studio;

            f) la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere espressamente che il diritto di asilo debba essere riconosciuto alle donne che, in situazione di imminente pericolo, intendano sottrarre se stesse o le figlie minori alla pratica di mutilazioni genitali consentite nel Paese di origine.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1238 e abb.: «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo»;

            premesso che:

                la necessità di dare attuazione all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione in materia di diritto d'asilo si fonda, in particolare, su due ragioni di politica estera ed europea: a) evitare che in una materia attinente alla protezione dei diritti umani, tema di valenza sempre più strategica nelle relazioni internazionali, l'Italia manifesti una lacuna e possa esporsi all'accusa di scarsa coerenza e impegno; b) considerare in modo unitario la disciplina del diritto d'asilo e quella in materia di immigrazione, tenendo conto di come la politica dell'immigrazione e quella in materia di asilo risultino influenzate in misura sempre maggiore da decisioni assunte nell'ambito dell'Unione europea e richiedano di compiere scelte condivise e coordinate con quelle dei partner europei;

                la legislazione vigente già assicura il pieno recepimento della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato: tale disciplina andrà confermata e coordinata con la più ampia disciplina in materia di diritto d'asilo;

                il Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) ha definito le linee di una politica comune dell'Unione europea in materia di

 

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immigrazione e di asilo, prevedendo che vengano nel contempo considerate l'esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l'immigrazione clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati internazionali ad essa collegati;

                in seguito al Consiglio di Tampere, la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 ha stabilito le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

                occorre, per quanto possibile, evitare un ricorso strumentale alla disciplina in materia di diritto d'asilo effettuato al solo fine di acquisire, seppure solo in via temporanea, titolo a soggiornare sul territorio nazionale senza dover sottostare alla normativa in materia di immigrazione;

                a tal fine, ferma l'esigenza di assicurare piena tutela a coloro in possesso dei presupposti per ricevere asilo in Italia, la disciplina in materia di diritto d'asilo non deve sovrapporsi né tanto meno contrastare con la normativa nazionale in materia di immigrazione, quest'ultima, al contrario, deve continuare a trovare applicazione con riferimento a tutti i profili non riconducibili alla specifica condizione del richiedente asilo;

                deve essere chiarita la natura personale del diritto di asilo che non può venire automaticamente esteso all'intero nucleo familiare (ed in particolare ai semplici conviventi) del richiedente asilo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 2, comma 1, lettera b), sia chiarito che il pericolo attuale e diretto per la vita o sicurezza o libertà personale del richiedente asilo, per risultare rilevante, deve essere conseguente a gravi limitazioni delle libertà democratiche (allo stato, infatti, «il pericolo attuale e diretto» appare configurarsi come autonomo titolo legittimante la richiesta di asilo a prescindere dall'origine del pericolo stesso);

            all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, all'articolo 5, comma 4, nonché all'articolo 15, comma 4, sia espunto il riferimento ai familiari del richiedente asilo, limitandosi a prevedere che in materia di ricongiungimenti familiari trovino applicazione le pertinenti disposizioni della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha novellato la vigente normativa in materia di immigrazione;

            all'articolo 13, comma 2, si preveda che la carta di soggiorno possa essere rilasciata trascorsi 6 - e non 4 - anni dal rilascio del permesso di soggiorno, in conformità a quanto previsto, in via generale, dal testo unico in materia di immigrazione come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

 

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            all'articolo 14, comma 3, sia ridotta da 45 a 15 giorni la durata del termine entro il quale il richiedente asilo, in seguito ad intimazione della questura, deve lasciare il territorio nazionale nel caso di rigetto del ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione territoriale, al fine di adeguare la durata del predetto termine a quello previsto in via generale in caso di intimazione a lasciare il territorio dello Stato ad opera dell'autorità amministrativa;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 20, commi 3 e 4, andrebbe verificata la congruità delle disposizioni in ordine ai titoli di studio e di attività lavorativa dei rifugiati ed in particolare se tali materie non risultino già disciplinate in via generale e quale incidenza potrebbe in ogni caso avere lo status di rifugiato nella relativa disciplina.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato il testo unificato C. 1238 Pisapia e proposte di legge abbinate, recante «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione Bilancio:

esaminato il nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

        premesso che:

              il provvedimento, da un lato, abroga esplicitamente, al comma 1 dell'articolo 21, la vigente disciplina in materia di diritto d'asilo e, dall'altro, ne riproduce i contenuti, tuttavia apportandovi modificazioni e integrazioni, alcune delle quali appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

 

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              il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e gli elementi di informazione trasmessi dal Governo non appaiono sufficienti a escludere l'emersione di nuovi oneri;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 3, comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo;

          all'articolo 3, sia aggiunto, infine, il seguente comma:

      «5-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.»;

          all'articolo 4, comma 4, siano soppresse le parole: «o in posizione di fuori ruolo»;

          all'articolo 4, comma 4, sia soppresso l'ultimo periodo;

          all'articolo 4, sia aggiunto, infine, il seguente comma:

      «7-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».

      all'articolo 19, comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente:

          «a) lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per l'esercizio finanziario 2004, la dotazione del Fondo è costituita dalle residue disponibilità presenti sul Fondo già istituito, ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»;

          provveda la Commissione alla quantificazione degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, 7, comma 3, 10, commi 3 e 4, 11, comma 7, 13, commi 2 e 3, 17, comma 8, 18, comma 7, e 20 e all'individuazione della conseguente copertura finanziaria, attingendo, a decorrere dall'anno 2004, a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione Finanze,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato

 

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delle proposte di legge C. 1238 Pisapia ed abbinate, recante disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            in riferimento al comma 1, lettera c-bis), dell'articolo 19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la percentuale dell'otto per mille destinata al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo sia relativa alla sola quota di pertinenza statale.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1238 ed abbinate, recante disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1238 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo», nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1238 ed abb., in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che i servizi per rendere effettivi i diritti di assistenza al momento della presentazione della domanda di asilo e della fase istruttoria, di cui agli articoli 5 e 10, vengono assicurati mediante il personale in servizio.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione Affari sociali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1238 e abb. recante «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo»;

            considerato che la disciplina recata dall'articolo 6 in materia di diritto d'asilo per i minori non accompagnati appare particolarmente complessa e gravosa rispetto alla normativa vigente;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di semplificare il procedimento relativo all'acquisizione del diritto d'asilo da parte dei minori non accompagnati.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1238 e abb., recante «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo»;

            rilevato che il provvedimento è diretto a disciplinare la materia del diritto d'asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e delle relative Convenzioni internazionali;

            ricordato che nell'ambito del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 è stata definita una politica comune dell'Unione èuropea in materia di immigrazione e di asilo, come politica di carattere globale che abbraccia le questioni della politica, dei diritti umani e dello sviluppo dei Paesi d'origine dei flussi migratori, stabilendo che: l'Unione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, considerando nel contempo l'esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne; l'obiettivo è un'Unione europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra; lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico;

            considerato che in attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di Tampere sono stati adottati il regolamento n. 343 del 2003, che disciplina i criteri per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo, e la direttiva 2003/9/CE, che introduce alcune norme minime comuni in relazione all'accoglienza dei richiedenti asilo;

            osservato che la direttiva 2003/9/CE è stata inserita nell'allegato A della legge comunitaria per il 2003 (n. 306 del 2003), ai fini della sua attuazione nell'ambito del nostro ordinamento;

            rilevata l'opportunità di assicurare comunque il coordinamento del testo unificato in esame con il futuro schema di decreto legislativo di recepimento della citata direttiva;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Protezione della persona).

      1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione nel rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Capo II
ASILO

Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).

      1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

          a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale,

 

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non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di genere, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

          b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

      2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
      3. Ai fini della presente legge, con il termine «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 3.
(Commissioni territoriali per il
riconoscimento del diritto di asilo).

      1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigere della presente legge, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «Commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento, sono istituite le aree funzionali di supporto alle Commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 

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      2. Le Commissioni territoriali, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e sono composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante della regione designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nominato dal delegato in Italia. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Le Commissioni territoriali sono rinnovate ogni tre anni e i loro componenti rimangono in carica sino al rinnovo.
      3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o l'istituzione di una o più Commissioni territoriali straordinarie, da affiancare temporaneamente ad una Commissione territoriale, scegliendone i componenti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali. Il presidente della Commissione territoriale che viene affiancata assegna le domande di asilo alle Commissioni territoriali straordinarie eventualmente istituite.
      4. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 4, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.
      5. Le deliberazioni di ciascuna Commissione territoriale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Su richiesta di uno o più membri della Commissione che abbiano espresso opinioni dissenzienti
 

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rispetto alla decisione approvata, nella motivazione della medesima si dà conto di esse e delle loro motivazioni.
      6. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri delle Commissioni territoriali sono collocati in posizione di comando o di distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione centrale di cui all'articolo 4. Per i componenti delle Commissioni territoriali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.
(Commissione centrale per il diritto
di asilo).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituita la Commissione centrale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», con compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di raccolta di dati statistici e con poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. La Commissione centrale, che ha sede presso il Ministero dell'interno, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. La Commissione centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduta da un prefetto ed è composta, oltre che dal presidente, da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo

 

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dirigente, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da un rappresentante del delegato in Italia dell'ACUNR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
      3. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni e i suoi componenti rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
      4. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri della Commissione centrale sono collocati in posizione di comando o distacco o in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive. Per i componenti della Commissione centrale appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
      5. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere istituite, nel rispetto della composizione stabilita dal comma 2, fino ad un massimo di tre sezioni della Commissione centrale prevedendo le competenze di ogni sezione. Con il medesimo regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle Commissioni territoriali, anche con riferimento all'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione centrale, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti delle stesse.
      6. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito l'ufficio di supporto della Commissione centrale e sono individuate
 

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le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.
      7. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione medesima e dalle Commissioni territoriali nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di marzo il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni, ai fini dell'espressione, nel termine di un mese dalla sua trasmissione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.
(Presentazione della domanda di asilo).

      1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda di asilo al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di frontiera dispone l'invio del richiedente presso la questura competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
      2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
      3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità competente. Il richiedente asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa esposizione dei motivi

 

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posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua, escluse le forme dialettali, e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. Il modulario è compilato, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente periodo. I rappresentanti dell'ACUNR sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo e presso la Commissione territoriale per la fase di formalizzazione della domanda. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella compilazione del modulario le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente copia della domanda di asilo, vistata dall'autorità che l'ha ricevuta.
      4. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, sono redatte distinte domande, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.
 

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Art. 6.
(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).

      1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile per essi in base alla legge, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale.
      2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
      3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
      4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare al minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 7.
(Trattenimento del richiedente asilo).

      1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Egli può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato, in base alle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:

          a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

 

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          b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

          c) in pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

      2. Il trattenimento del richiedente asilo deve essere disposto nei seguenti casi:

          a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizione di soggiorno irregolare;

          b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

      3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo regolamento determina il numero dei centri, le caratteristiche e le modalità della vigilanza effettuata dalle Forze dell'ordine, di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR. Nei centri di identificazione è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
      4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell' ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

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Ove sia già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 8.
(Istruttoria della domanda di asilo)

      1. La questura riceve anche la domanda di asilo presentata dal richiedente asilo proveniente dall'ufficio di polizia di frontiera e acquisisce l'eventuale documentazione.
      2. Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. In ogni caso, il questore provvede, entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente e invita il richiedente a presentarsi presso la medesima Commissione per la formalizzazione dell'istanza, attraverso la compilazione del modulario conforme al tipo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. La mancata presentazione alla Commissione territoriale nei successivi cinque giorni, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla domanda di asilo e la revoca del permesso di soggiorno.
      3. Salvi i casi di applicazione della procedura semplificata previsti dall'articolo 9, comma 2, la Commissione territoriale, compilato il modulario, avvia, ove necessario, le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea,

 

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inviando gli atti all'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Art. 9.
(Procedure di esame delle domande di asilo)

      1. La Commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:

          a) la procedura semplificata di cui al comma 2 per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;

          b) la procedura ordinaria di cui al comma 3 per i richiedenti asilo non trattenuti.

      2. In caso di applicazione della procedura semplificata, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la relativa documentazione, la Commissione territoriale procede all'audizione del richiedente asilo entro quindici giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. L'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo. Allo scadere del periodo complessivo previsto dal primo e dal secondo periodo, qualora non sia intervenuta la decisione, al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.
      3. In caso di applicazione della procedura ordinaria, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del

 

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modulario con la relativa documentazione, nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la Commissione territoriale procede, entro trenta giorni, alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. In caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

Art. 10.
(Garanzie procedurali)

      1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo.
      2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
      3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
      4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione

 

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territoriale nomina un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
      5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.
      6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.

Art. 11.
(Decisione sulla domanda di asilo).

      1. Al termine dell'istruttoria la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

          a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

          b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 2;

          c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 13.

      2. La domanda di asilo è inoltre rigettata qualora il richiedente:

          a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

          b) provenga da uno Stato non appartenente all'Unione europea, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

 

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          c) sia cittadino di uno Stato che è considerato di origine sicura in base alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce ovvero alla normativa comunitaria e dall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio;

          d) sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

          e) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera d) da un tribunale internazionale, istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

          f) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico, e successive modificazioni, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata, anche in via provvisoria, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          g) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di rigetto della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello

 

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Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

      3. La Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
      4. La decisione è notificata al richiedente entro quindici giorni al domicilio indicato nel modulario di cui all'articolo 8, comma 2, a cura della struttura di supporto della Commissione territoriale e comunicata immediatamente alla questura.
      5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
      6. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, la decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1. A tale fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede a proporre al prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
      7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR, la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
      8. Qualora la Commissione territoriale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, e il ritardo non possa essere

 

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attribuito al richiedente asilo, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 12.
(Convalida del provvedimento
di allontanamento)

      1. La decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 9, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che:

          a) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, dispone l'esecuzione dell'allontanamento previa comunicazione del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il tribunale in composizione monocratica entro cinque giorni dalla sua comunicazione convalida il provvedimento, valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;

          b) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di identificazione, propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.

      2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.
      3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso

 

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non sospende l'esecuzione del provvedimento.
      4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Art. 13.
(Decisione di impossibilità
temporanea al rimpatrio).

      1. La Commissione territoriale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dal Ministero degli affari esteri, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, stabilisce l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
      2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di due anni, estesa al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi quattro anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 20 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo.
      3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede all'esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 8.

 

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Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 14.
(Ricorsi).

      1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 12, contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di diniego. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado.
      2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione territoriale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.
      3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno dell'interessato ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

 

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      4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
      5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
      6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione territoriale.
      7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 15.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

      1. La Commissione territoriale rilascia alla persona alla quale è stato riconosciuto il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
      2. Lo straniero o l'apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui ha domicilio un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione territoriale o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6.

 

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      3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6, e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e alla normativa comunitaria.
      4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 16.
(Rinnovo del permesso di soggiorno
e del documento di viaggio).

      1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.
      2. Il documento di viaggio può essere rinnovato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, a seguito di autorizzazione espressa dalla questura che ha provveduto al rilascio e per il periodo indicato dalla stessa.

Art. 17.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca
del permesso di soggiorno).

      1. Nei procedimenti di accertamento della permanenza delle condizioni per il

 

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riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 11 e 14.
      2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.
      3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato qualora sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto di asilo: in tale caso il provvedimento di revoca contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
      4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero o l'apolide può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tale caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
      5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.
      6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 14. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 14 consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
 

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      7. Qualora lo straniero o l'apolide presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.
      8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri o degli apolidi che non siano più titolari del diritto di asilo.

Capo III
MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE

Art. 18.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

      1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza.
      2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al comma 2:

          a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

          b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19,

 

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la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

          c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

      4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
      5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

          a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

          b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

          c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

          d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

          e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

      6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate

 

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nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19.
      7. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono iscritti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico.

Art. 19.
(Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo).

      1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 18, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

          a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, già destinate agli interventi di cui all'articolo 18 e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

          b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;

          c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

      2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al citato comma 1.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).

      1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

 

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      2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 18.
      3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
      4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
      5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.
      6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive

 

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modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
      2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data, sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.
      3. Le procedure di cui alla presente legge nonché l'avvio dei richiedenti asilo nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 3, sono applicati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Fino a tale data, le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato sono esaminate secondo le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.


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