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PDL 4970

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4970



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, AMORUSO, GIOACCHINO ALFANO, BERTOLINI, BLASI, BRUSCO, CALIGIURI, CAMPA, RICCARDO CONTI, CROSETTO, DELL'ANNA, DI VIRGILIO, FALANGA, FALLICA, FONTANA, FRATTA PASINI, GALVAGNO, JANNONE, LENNA, LICASTRO SCARDINO, MICHELINI, MONDELLO, ORSINI, PAROLO, PERLINI, PINTO, PREVITI, RANIELI, RICCIOTTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANTULLI, SAPONARA, SARDELLI, SARO, SAVO, SPINA DIANA, STERPA, TARANTINO, VERDINI, VERRO, ZORZATO

Disposizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva con criteri di rispetto ambientale nell'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia

Presentata il 5 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il quadro generale con cui si esercita oggi nella regione Puglia l'attività estrattiva è connotato da molteplici fattori di crisi legati non all'attività economica in sé, né, a ben guardare, alla tutela dell'ambiente, ma a fattori politici, amministrativi e financo giudiziari, che si accavallano, si contraddicono e rendono oscuro e volutamente complesso il quadro delle regole in cui l'attività economica deve muoversi. Questa situazione si aggrava ulteriormente nella Murgia, a seguito dell'istituzione, resa definitiva nel marzo di quest'anno, del Parco nazionale dell'Alta Murgia, con una superficie di circa 68 mila ettari.
      Il sequestro nel mese di febbraio di sette cave nelle aree limitrofe al Parco, cui si è aggiunto il risequestro di altre otto, ha reso evidente questa situazione di incertezza giuridica, ove si consideri che alcune di esse erano state consentite dalla regione con espresse autorizzazioni paesaggistiche, trattandosi di attività precedenti all'istituzione del Parco.
      Allo stato attuale, per poter avviare un'attività estrattiva, anche di modestissima entità, occorre la procedura di valutazione di impatto ambientale, che ha tempi di circa un anno. Se l'area è interessata da vincoli paesaggistici occorre una apposita autorizzazione, anche nelle aree dove il piano regionale delle attività estrattive (PRAE) prevede la possibilità di esercitare detta attività. Tale autorizzazione è legata al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio che ha ripartito il territorio in ambiti divisi in funzione del grado di tutela paesaggistica necessaria, cioè in quattro zone a tutela decrescente A, B, C e D. L'attuale previsione è che esiste un divieto assoluto di apertura di
 

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attività di cava nelle zone A, B e C, mentre è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per la prosecuzione delle attività di cava nelle zone B e C e per l'apertura di nuove cave nella zona D.
      Numerose altre zone sono dichiarate siti di interesse comunitario o zone di protezione speciale, nell'ambito delle quali per avviare un'attività economica con impatto ambientale occorre una valutazione di incidenza.
      Infine i piani regolatori generali di molti comuni recano previsioni fortemente limitative per l'attività estrattiva.
      La complessità delle procedure descritte è aggravata non solo dalla forte discrezionalità in merito al loro esito, ma anche dal clima sfavorevole che si sta sviluppando attorno all'attività estrattiva pugliese, quasi non fosse una delle più rilevanti voci attive della bilancia regionale e non consentisse a migliaia di famiglie di poter condurre una vita onesta e laboriosa.
      Per motivazioni inesistenti, smentite dai documenti agli atti degli uffici giudiziari, sono al momento indagati i componenti del comitato tecnico regionale per le attività estrattive. Si susseguono le diffide dei comuni. Frequenti sono le visite del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri. Le richieste di autorizzazione sono bloccate, anche se perfettamente istruite, poiché si vive in un clima di incertezza, imputando all'attività estrattiva un danno ambientale il più delle volte non reale, in quanto connesso a un mero aspetto visivo, più che all'inquinamento del suolo, dell'aria o dell'acqua.
      La situazione è particolarmente grave nelle zone limitrofe al Parco nazionale dell'Alta Murgia, grave al punto che si prevede a breve la chiusura di tutte le attività estrattive. Va ricordato che tali attività non possono collocarsi ovunque, ma lì dove sussistono giacimenti di materiale lapideo economicamente sfruttabili.
      La proposta di legge presentata tenta di dare risposta e di conciliare più esigenze contrapposte: la tutela dell'ambiente, la tutela di un'attività economica così importante per questa parte della Puglia, la semplificazione delle procedure di assenso o diniego dell'autorizzazione.
      Pertanto con il comma 1 dell'articolo 1 si prevede una deroga ai princìpi della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), prevedendo un particolare potere autorizzatorio della regione. È in ogni caso escluso qualsiasi insediamento estrattivo nelle aree di maggiore protezione del Parco.
      Il potere autorizzatorio si esercita (comma 2) mediante promozione di un accordo di programma tra le diverse parti in causa, accordo dal forte connotato di praticità in quanto teso a dare sollecita attuazione alle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del PRAE, con specifico riferimento alla redazione dei piani di bacino particolareggiati e di riordino.
      Il medesimo accordo individua gli interventi di ripristino ambientale necessari, individuando le occorrenti risorse (comma 4).
      Conclusivamente (comma 5), la regione approva l'accordo che costituisce integrazione del PRAE e presupposto per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività di cava.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga ai princìpi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva e del conseguente mantenimento dei livelli occupazionali all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia, la regione Puglia può autorizzare l'attività estrattiva nei termini previsti dalla presente legge.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione Puglia promuove un accordo di programma tra l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, i comuni ricadenti nell'area del medesimo Parco, la provincia di Bari e le industrie estrattive operanti nel territorio interessato, per la sollecita attuazione delle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), con specifico riferimento alla redazione dei piani di bacino particolareggiati e di riordino.
      3. Ai fini di cui al comma 2, sono in ogni caso escluse le aree ricadenti nella zona 1 individuata dall'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2004.
      4. L'accordo di programma di cui al comma 2 assicura il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad esse collegate, e definisce gli interventi di immediata ambientalizzazione per il recupero degli assetti alterati, individuando le necessarie risorse.
      5. La regione Puglia, con propria delibera, approva l'accordo di programma, che costituisce integrazione del PRAE di cui all'articolo 31 della legge della regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, e successive modificazioni. Nelle aree suscettibili di preminente attività estrattiva, come individuate

 

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nel PRAE, è consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività di cava, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti. In attesa dell'attuazione del PRAE, l'attività estrattiva già autorizzata è consentita sino ad esaurimento dei giacimenti in corso di sfruttamento, come individuati nelle cartografie del PRAE stesso.


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