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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4942 |
1) consentire al consulente una corretta informazione sulle varie tipologie di procedure giudiziarie e sulle loro esigenze;
2) consentire il tirocinio;
3) attribuire il titolo di consulente giudiziario qualificato al consulente che ha seguito il percorso formativo;
4) istituire un Albo specifico per il consulente giudiziario qualificato presso il Ministero della giustizia;
5) tutelare il consulente giudiziario qualificato in materia di compensi.
Considerato il vuoto normativo che la presente proposta di legge verrebbe a colmare attraverso il riconoscimento di molte professionalità che potranno garantire la qualità delle prestazioni offerte nel campo delle consulenze giudiziarie, se ne auspica una rapida approvazione.
1. Si definisce consulente il cittadino che, sulla base della propria conoscenza ed esperienza, esprime un parere motivato in forma scritta od orale.
2. Si definisce consulente giudiziario il consulente che comunica il proprio parere al magistrato nell'ambito della procedura giudiziaria.
3. Si definisce consulente giudiziario qualificato il consulente giudiziario che ha seguito un percorso informativo sulle procedure giudiziarie, sulla procedura dell'arbitrato, su specifiche tipologie di consulenze e che ha superato un idoneo periodo di tirocinio. Il titolo di consulente giudiziario qualificato viene mantenuto se il consulente partecipa, almeno ogni due anni, a un corso di aggiornamento, che può riguardare sia l'aspetto esclusivamente tecnico, sia quello legato alla procedura giudiziaria.
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Albo dei consulenti giudiziari qualificati, di seguito denominato «Albo», a disposizione dei magistrati, degli avvocati e degli enti privati. L'Albo è uno strumento ausiliario che non sostituisce gli Albi tenuti presso i singoli tribunali. Agli iscritti all'Albo non si applica il limite della competenza territoriale; i medesimi iscritti hanno l'obbligo del rispetto dello specifico tariffario per tutte le consulenze giudiziarie e stragiudiziarie da essi prestate.
1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inviata ad una delle associazioni dei consulenti giudiziari riconosciute dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5 e deve contenere:
a) il modulo di iscrizione compilato in ogni parte e sottoscritto;
b) il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;
c) l'eventuale certificato di iscrizione all'ordine, al collegio o all'associazione professionale;
d) l'eventuale documentazione attestante l'attività svolta.
2. L'associazione di cui al comma 1, valutata la documentazione a corredo della domanda, dichiara il richiedente «tirocinante» o «consulente giudiziario qualificato». Nel primo caso, l'associazione propone al richiedente un idoneo percorso formativo, nel secondo caso provvede alla sua iscrizione all'Albo.
1. L'iscritto all'Albo deve annualmente inviare all'associazione riconosciuta di cui agli articoli 3 e 5, gli aggiornamenti circa il proprio domicilio, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica, specializzazione nonché dare conferma della propria iscrizione all'Albo per l'anno successivo.
2. Almeno ogni due anni, l'iscritto all'Albo deve allegare ai dati inviati ai sensi del comma 1 un attestato, rilasciato dall'ordine, dal collegio, dall'associazione professionale o dall'associazione dei consulenti giudiziari nella quale è iscritto, riportante
1. Le associazioni dei consulenti giudiziari, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della giustizia, devono disporre di uno statuto, un regolamento e un codice deontologico approvati dal Ministero stesso; è ammessa la costituzione di una sola associazione per ogni provincia, con sede nel capoluogo provinciale. La sede è il luogo dove si svolgono le attività didattico-informative.
2. Le associazioni dei consulenti giudiziari mantengono rapporti di collaborazione con il tribunale, con l'ordine degli avvocati e con gli ordini, i collegi e le associazioni professionali interessati.
3. I presidenti delle associazioni dei consulenti giudiziari situate nella medesima regione si riuniscono annualmente in convegno per deliberare variazioni ai rispettivi statuti, regolamenti e codici deontologici.
4. Le variazioni deliberate ai sensi del comma 3 sono valutate nel corso del convegno nazionale annuale dei presidenti di tutte le associazioni dei consulenti giudiziari riconosciute ai sensi del comma 1.
5. Le deliberazioni del convegno nazionale di cui al comma 4 sono sottoposte all'approvazione del Ministro della giustizia dal presidente dell'associazione con sede a Roma.
6. Le associazioni dei consulenti giudiziari provvedono al proprio finanziamento esclusivamente mediante i proventi derivanti dalle rispettive quote di iscrizione e di partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalle medesime ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'elenco delle associazioni dei consulenti giudiziari riconosciute ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai fini del loro monitoraggio, le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad inviare, con cadenza annuale, al Ministero della giustizia, una relazione sulle attività didattiche svolte, corredata dai nominativi dei magistrati e degli avvocati che hanno svolto attività di insegnamento e di collaborazione nonché dei consulenti giudiziari che hanno partecipato alle medesime attività.
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