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PDL 4875

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4875



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttiva
(MARZANO)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002

Presentato il 2 aprile 2004

 

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Onorevoli Deputati!

Contesto dell'Accordo.

      L'Accordo Euromediterraneo di Associazione (AEMA) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del Processo di Barcellona, anche denominato Partenariato euromediterraneo. Quest'ultimo, lanciato con la Conferenza euromediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Barcellona nel novembre 1995, costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti della sponda sud del Mediterraneo. Il Processo di Barcellona rappresenta il più importante tentativo nella storia moderna di creare legami forti e durevoli fra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi rivieraschi del Mediterraneo [si tratta di tre Stati del Maghreb (Libano, Tunisia, Marocco), cinque del Mashrek (Egitto, Israele, Giordania, Libano e Siria) e Autorità Palestinese e i tre Paesi mediterranei attualmente coinvolti nel processo di allargamento dell'Unione europea (Malta, Cipro e Turchia)], attraverso relazioni politiche, economiche e sociali approfondite e strutturate con periodici incontri ai massimi livelli istituzionali.
      Sulla base della Dichiarazione di Barcellona, la politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei si articola su tre volet:

          dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che il Mediterraneo diventi un'area comune di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici e il controllo degli armamenti;

          dimensione economica e finanziaria, che punta a realizzare gradualmente una zona di libero scambio nel bacino mediterraneo entro il 2010, attraverso la conclusione di Accordi euromediterranei di associazione;

          dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo.

      Il Partenariato euromediterraneo si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale. La cooperazione regionale tra i 12 Paesi mediterranei riguarda tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'Unione europea e i partner della sponda sud del Mediterraneo ed è un efficace strumento di incentivo al dialogo politico infraregionale, che mira a contribuire al mantenimento di stabilità e prosperità nell'area. Essa è complementare e anzi rafforza la cooperazione bilaterale, che si manifesta, tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico, nel negoziato - e relativa esecuzione - di Accordi euromediterranei di associazione con i singoli Paesi (deputati a sostituire i precedenti Accordi di cooperazione conclusi negli anni settanta) e nella cooperazione finanziaria bilaterale (AEMA). Ad oggi, sono in vigore gli AEMA con Israele, Marocco, Tunisia e Giordania, nonché l'Accordo euromediterrano interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione con l'Autorità Palestinese. Sono in corso di ratifica da parte degli Stati membri oltre all'AEMA-Libano, anche l'AEMA-Egitto e l'AEMA-Algeria. L'Accordo con la Siria è in avanzato stato negoziale.

      L'AEMA con il Libano, con Atto finale, Protocolli e Dichiarazioni, come pure lo Scambio di lettere tra Unione europea e Repubblica di Libano in materia di lotta al terrorismo, sono stati firmati a Lussemburgo il 17 giugno 2002. Ad oggi l'AEMA è stato ratificato dal Parlamento libanese, dall'Irlanda, dalla Germania e dalla Svezia.

 

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Motivazioni dell'Accordo.

      L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul partenariato. Esso instaura e contribuisce a sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse. L'AEMA favorisce inoltre lo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti, in particolare regola la cooperazione in materia di commercio, investimenti, tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo, al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche.

Esame degli articoli.

      L'AEMA-Libano, che si fonda sul rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, instaura un'Associazione tra le Parti e mira a costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in un ampio spettro di settori; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica, nonché a promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse (articoli 1-2).
      L'Accordo (articolo 89) è concluso per un periodo illimitato (ciascuna delle Parti può tuttavia denunciare l'Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'AEMA cessa allora di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica) ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di recepimento. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, esso sostituisce l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e l'Accordo tra gli Stati membri della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e la Repubblica libanese, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977 (articolo 92).

Dialogo politico (Titolo I, articoli 3-5).

      Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico continuativo, che concerne qualsiasi aspetto di comune interesse, in modo particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale. Il dialogo mira a i) facilitare il ravvicinamento tra le Parti attraverso una migliore comprensione reciproca e un coordinamento regolare (Ex corrigendum 7293/02 COR 2 (en) RL 4 del 10 giugno 2002), sulle questioni internazionali di comune interesse; ii) consentire a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; iii) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente; iv) promuovere iniziative comuni. L'AEMA prevede che il dialogo politico si svolga a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario: a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione, a livello di alti funzionari e tramite i canali diplomatici, nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo. L'Accordo prevede altresì che si istituisca un dialogo politico tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese (articolo 5).

Disposizioni commerciali e cooperazione economica.

      L'AEMA è un Accordo commerciale preferenziale - compatibile con le disposizioni dell'OMC -, le cui disposizioni commerciali disciplinano: la libera circolazione delle merci (titolo II), il diritto di stabilimento e prestazione di servizi (titolo III), nonché i pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche (titolo IV). Esso passa poi in rassegna

 

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i settori in cui si sviluppa la cooperazione economica e settoriale (titolo V).

Libera circolazione delle merci (Titolo II, articoli 6-29).

      In conformità ai disposti dell'AEMA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni (articolo 6) dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
      Per i prodotti industriali (capitolo 1), il regime previsto si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti indicati nell'Allegato 1. Il suddetto regime si differenzia a seconda che i prodotti siano di origine libanese o comunitaria. Nel primo caso, i prodotti sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi e restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente; nel secondo, i prodotti beneficeranno di una progressiva abolizione dei dazi, inclusi quelli di carattere fiscale, e degli oneri di effetto equivalente, secondo il calendario indicato all'articolo 9. In caso di difficoltà relative ad un determinato prodotto, è possibile una revisione del relativo calendario, effettuata di comune accordo dal Comitato di associazione, senza tuttavia giungere a prolungarlo oltre il limite massimo del periodo transitorio. Nel caso di industrie nuove o settori in corso di ristrutturazione od in gravi difficoltà, il Libano potrà adottare misure eccezionali di durata limitata, maggiorando o reintroducendo dazi doganali, nei limiti del 25 per cento ad valorem, su prodotti il cui valore complessivo non superi il 20 per cento della media annuale delle importazioni totali dei prodotti industriali originari della Comunità effettuate negli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici. Il Libano è tenuto ad informare il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Libano presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali di cui ha deciso la reintroduzione. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Al Comitato di associazione è data peraltro facoltà di decidere un calendario diverso.
È altresì previsto che il Comitato di associazione possa, in via eccezionale e al fine di tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure eccezionali per un massimo di tre anni oltre il periodo di transizione previsto.
      Con riferimento ai prodotti agricoli, della pesca ed agricoli trasformati (capitolo 2), le Parti procedono alla progressiva liberalizzazione degli scambi dei prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese ed ai prodotti dell'Allegato 1 (che individua i prodotti agricoli ed agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato). In particolare, ai prodotti agricoli si applicano le disposizioni del Protocollo n. 1 se sono di origine libanese, del Protocollo n. 2 se sono di origine comunitaria; agli scambi di prodotti agricoli trasformati si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 (articoli 12-14). Un esame della situazione sarà condotto entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'AEMA, al fine di determinare le misure che le Parti dovranno applicare dopo un anno dalla revisione dell'AEMA al fine di procedere ad una ulteriore progressiva liberalizzazione degli scambi in questo settore. Nell'ambito del Consiglio di associazione le Parti esaminano regolarmente la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni (articolo 15). Ciascuna Parte può modificare il regime previsto dall'Accordo in caso di introduzione di una normativa specifica o di modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della propria politica agricola, limitatamente ai prodotti toccati da tali misure,

 

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concedendo alle importazioni originarie dell'altra Parte un vantaggio paragonabile a quello previsto dall'AEMA. Il Comitato di associazione, informato in merito, si riunisce su richiesta dell'altra Parte per esaminare e tenere conto degli interessi di quest'ultima (articolo 16). Le Parti collaborano inoltre per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali. In tale contesto, dietro segnalazione di una delle Parti di riscontrate irregolarità, si avviano consultazioni immediate per pervenire ad un'adeguata soluzione. La Parte interessata può intanto adottare le misure che ritiene opportune, privilegiando quelle che influenzano in minor misura il buon funzionamento dell'AEMA (articolo 17).
      Tra le disposizioni comuni (capitolo 3), l'articolo 18 prevede una clausola di standstill in materia di introduzione di nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorazione di quelli applicati alla data di entrata in vigore dell'Accordo. Tale clausola vale anche per il divieto di introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e misure di effetto equivalente. L'AEMA abolisce inoltre le restrizioni quantitative all'importazione e le misure d'effetto equivalente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La norma pone altresì il divieto di dazi doganali o oneri di effetto equivalente e di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle reciproche esportazioni delle Parti, fatte salve le ipotesi di riesportazione verso un Paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente; e di penuria grave o minaccia di penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice (articolo 26).
      Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna, che provochi discriminazioni, anche in modo indiretto tra prodotti comunitari e prodotti libanesi simili. Conseguentemente, i prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati assoggettati (articolo 21).
      Le Parti sono libere di mantenere od istituire unioni doganali, zone di libero scambio o stipulare accordi di scambio transfrontaliero, purché non incidano sul regime commerciale previsto dall'Accordo e ne informino il Comitato di associazione.
      L'Accordo contiene un richiamo alla disciplina OMC in materia di dumping e relative contromisure; di sovvenzioni e relative contromisure e di misure compensative; come pure in materia di misure di salvaguardia. In tale ultima evenienza l'AEMA prevede una disciplina dettagliata in ossequio alla quale, inter alia, ciascuna Parte comunica al Comitato di associazione le disposizioni che intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. In particolare la Parte che intende applicare tali misure fornisce al Comitato di associazione le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Entro trenta giorni dalla data di avvio delle consultazioni ed in assenza di soluzione concordata, la Parte può adottare le misure di salvaguardia che ritiene meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'AEMA, dandone notifica al Comitato di associazione, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano (articolo 25). I divieti e le restrizioni allo scambio ed al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute, protezione del patrimonio nazionale e della proprietà intellettuale non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti (articolo 27).
      Il Protocollo n. 4 definisce la nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione dell'AEMA ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa (articolo 28).
      Le merci importate nella Comunità e in Libano vengono classificate utilizzando, rispettivamente, la nomenclatura combinata
 

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e la tariffa doganale libanese (articolo 29).

Diritto di stabilimento e prestazione di servizi (Titolo III, articolo 30).

      Nel ribadire il rispetto degli impegni e degli obblighi a norma dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), le Parti accettano di considerare l'eventualità di concedere il diritto di stabilimento alle società di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una Parte ad utenti dell'altra Parte. Tale disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di adesione effettiva del Libano all'OMC. Il Libano si impegna a fornire alla Comunità europea ed ai suoi Stati membri l'elenco degli impegni specifici in materia di servizi. Il Consiglio di associazione, dopo un anno dalla data di entrata in vigore dell'AEMA, esamina l'impegno tra le Parti a sviluppare le citate disposizioni perché diventino un «Accordo di integrazione economica» ai sensi dell'articolo 5 del GATS. Tra la data di entrata in vigore dell'AEMA e quella di adesione del Libano all'OMC, le Parti si astengono da misure od azioni discriminatorie rispetto alla situazione esistente il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche (Titolo IV, articoli 31-39).

      In materia di pagamenti correnti e di movimenti di capitali (capitolo 1), le Parti evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali e qualsiasi discriminazione sulla nazionalità o luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo in cui viene investito il capitale. I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito dell'AEMA non sono soggetti a restrizioni. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi internazionali della Comunità e del Libano in virtù dei quali si applichino, al momento della data di entrata in vigore dell'AEMA, talune eventuali restrizioni sui movimenti di capitali legati agli investimenti diretti. Suddette restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunità o viceversa, e degli utili derivanti dagli stessi.
      In caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti, le Parti possono inoltre adottare misure restrittive dei pagamenti correnti, purché tali misure siano strettamente necessarie e alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, informandone il Consiglio e presentando un calendario per l'abolizione delle stesse (articolo 34).
      Relativamente alla concorrenza ed alle altre questioni economiche (capitolo 2), l'AEMA vieta, nella misura in cui possano incidere sugli scambi tra la Comunità e il Libano, gli accordi tra imprese, le associazioni di imprese e le pratiche concordate che falsino la concorrenza; lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di una o più imprese. A tal fine le Parti procedono agli scambi di informazioni, tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza, e il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per la corretta applicazione di tali divieti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Ciascuna delle Parti può adottare le contromisure adeguate a fronteggiare le pratiche di cui sopra, previa consultazione dell'altra Parte in ambito Comitato di associazione o dopo trenta giorni dalla richiesta di consultazione (articolo 35).
      Le Parti si impegnano altresì ad adeguare i monopoli di Stato di natura commerciale e ad eliminare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le misure che possano distorcere gli scambi tra la Comunità e il Libano, in materia di imprese pubbliche o imprese a cui siano stati concessi diritti speciali od esclusivi. Esse assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, attraverso l'esame periodico della materia,

 

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ivi inclusi gli impegni multilaterali citati dall'Allegato 2, o di consultazioni urgenti richieste dall'una o l'altra Parte. Le Parti si impegnano inoltre ad operare nel senso di una progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici, attraverso le misure adottate in seno al Consiglio di associazione (articoli 36-39).

Cooperazione economica e settoriale (Titolo V, articoli 40-62).

      Le Parti si impegnano ad intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi globali dell'Accordo, favorire le relazioni economiche tra le Parti e sostenere lo sviluppo economico e sociale del Libano. Tale cooperazione interessa, in via prioritaria, quei settori di attività in cui si riscontrano delle difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia libanese e degli scambi tra il Libano e la Comunità. La cooperazione, che terrà conto della tutela ambientale, privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie comunitaria e libanese, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. Le Parti possono anche concordare di estendere la cooperazione ad altri settori, non espressamente contemplati dall'Accordo.
      In materia di istruzione e formazione la cooperazione si prefigge di contribuire a migliorare la situazione del sistema scolastico e della formazione, in particolare quella professionale; agevolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione; favorire i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative comuni e gli scambi di esperienze e competenze tra i giovani e tra le università o altri istituti d'insegnamento, al fine di ravvicinare le diverse culture (articolo 43).
      In merito al settore scientifico, tecnico e tecnologico, le Parti favoriscono l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle Parti, in particolare, attraverso: l'accesso del Libano ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo; la partecipazione dello stesso alle reti di cooperazione decentrata nonché la promozione di sinergie tra formazione e ricerca (articolo 44). Esse si impegnano altresì ad avviare un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione inclusi quelli inerenti alla protezione dei dati e della privacy, a scambiarsi informazioni e partecipare a progetti comuni di ricerca nel campo delle comunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione, settori considerati prioritari dalle Parti, adoperandosi per una loro ulteriore diffusione (articolo 53).
      Con riferimento all'ambiente, l'Accordo individua una serie di aspetti sui quali verterà la cooperazione, in particolare: gestione ambientale delle zone costiere sensibili; impatto ambientale dello sviluppo industriale e dell'agricoltura; gestione delle risorse idriche; uso di strumenti perfezionati per la gestione ed il monitoraggio ambientale; gestione dei rifiuti, particolarmente di quelli tossici; salinizzazione (articolo 45).
      La cooperazione industriale mira a promuovere la cooperazione diretta tra gli operatori economici che può avvenire anche tramite l'accesso del Libano alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese, lo sviluppo delle risorse umane, l'ammodernamento del settore industriale pubblico e privato, un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare investimenti produttivi, lo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 46).
      Un'attenzione particolare sarà prestata alla creazione di un quadro giuridico che favorisca la promozione e la tutela degli investimenti, anche attraverso - se del caso - la conclusione di accordi in tal senso tra gli Stati membri e il Libano, lo scambio d'informazioni e di assistenza tecnica (articolo 47).
      Al fine di attuare efficacemente l'Accordo, le Parti procederanno al ravvicinamento delle legislazioni, dedicando speciale attenzione ai servizi finanziari. In materia di normalizzazione e valutazione della conformità, di metrologia e di controllo della qualità, le Parti collaborano

 

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anche al fine di potenziare le competenti istituzioni libanesi, nonché i laboratori libanesi e di negoziare accordi di reciproco riconoscimento (articoli 48-50).
      Le Parti hanno inoltre stabilito di procedere alla modernizzazione e/o alla ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, attraverso la diversificazione della relativa produzione e degli sbocchi, la promozione di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, la cooperazione tra le diverse zone rurali, lo sviluppo della pesca e del settore forestale, i contatti tra imprese ed organizzazioni professionali, la formazione e l'assistenza tecniche (articolo 51).
      In materia di trasporti, la cooperazione tra le Parti si prefigge l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; l'adeguamento alle norme comunitarie relative a talune attrezzature tecniche, e la riorganizzazione e ristrutturazione dei trasporti pubblici (articolo 52).
      In ambito energetico la cooperazione prevede una serie di azioni a sostegno e sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea; alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica nonché delle energie rinnovabili; alla ricerca applicata sulle reti di banche dati che collegano gli operatori economici delle Parti (articolo 54).
      La cooperazione si estende anche alla materia del turismo, le cui priorità sono, inter alia, il sostegno alle azioni di formazione nel comparto alberghiero, la promozione degli investimenti nel settore e di una buona distribuzione stagionale del turismo, il miglioramento delle conoscenze, degli standard e della professionalità per rendere il turismo più concorrenziale (articolo 55).
      Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale, al fine di semplificare i controlli e le procedure di sdoganamento delle merci; di introdurre un documento amministrativo unico ed un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e del Libano. Le autorità amministrative delle Parti possono prestarsi reciproca assistenza secondo le disposizioni del Protocollo n. 5 (articolo 56).
      Infine, la cooperazione concernerà anche il settore statistico e materie quali la tutela dei consumatori, il potenziamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, la lotta contro le droghe illecite, la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro (articoli 57-62).

Disposizioni non commerciali: cooperazione sociale e culturale.

      Accanto alle disposizioni commerciali, l'AEMA disciplina altresì, nel titolo VI, le relazioni tra le Parti in materia di dialogo e cooperazione nel settore sociale (capitolo 1); cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l'informazione (capitolo 2); cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina (capitolo 3).

Dialogo e cooperazione nel settore sociale (Titolo VI, capitolo 1, articoli 63-66).

      Le Parti instaurano un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse, quali le condizioni di lavoro e di vita delle comunità immigrate; l'emigrazione; l'immigrazione clandestina, per favorire la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dei Paesi ospiti e la loro integrazione sociale. Per consolidare la loro cooperazione nel settore sociale, le Parti intraprendono progetti e programmi che sostengano le azioni volte a migliorare le condizioni di vita nelle aree più povere; promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; migliorare il sistema previdenziale, nonché potenziare il sistema sanitario. Tali progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento

 

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con gli Stati membri e con le competenti organizzazioni internazionali.

Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l'informazione (Titolo VI, capitolo 2, articolo 67).

      La cooperazione culturale riguarda la conservazione ed il restauro del patrimonio storico e culturale; gli scambi di mostre d'arte; la formazione degli operatori culturali, eccetera. L'AEMA consente al Libano di partecipare ai programmi culturali della Comunità e degli Stati membri e alle iniziative comunitarie nel settore dei mezzi audiovisivi. Una particolare attenzione verrà inoltre dedicata ai giovani ed alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, nonché alle questioni relative alla tutela del patrimonio ed alla diffusione della cultura.

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina (Titolo VI, capitolo 3, articoli 68-70).

      Al fine di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, ciascuna Parte accetta di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'altra Parte su richiesta di quest'ultima. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e precisano le categorie di persone a cui si applicano le disposizioni dell'AEMA, nonché le modalità della loro riammissione. Al Libano viene fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di tali accordi. Il Consiglio di associazione è competente ad esaminare le iniziative comuni volte a combattere l'immigrazione clandestina.

Cooperazione finanziaria (Titolo VII, articoli 71-73).

      La cooperazione in tale settore riguarderà numerosi aspetti, quali la promozione delle riforme finalizzate alla modernizzazione dell'economia; la ricostruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture economiche; la promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; l'adeguamento alle ripercussioni sull'economia libanese della progressiva introduzione di una zona di libero scambio; la determinazione di misure di accompagnamento delle politiche sociali.
      La Comunità si impegna a studiare gli strumenti più adeguati a sostenere le politiche strutturali del Libano volte a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita. Le Parti seguono con attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie, al fine di garantire un'impostazione adeguata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero scaturire dall'applicazione dell'AEMA.

Disposizioni istituzionali, generali e finali (Titolo VIII, articoli 74-93).

      L'AEMA istituisce un Consiglio di associazione (ConsAss) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il ConsAss è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo libanese. Il ConsAss si riunisce a livello ministeriale una volta l'anno, nonché tutte le volte che risulti necessario od opportuno. Il ConsAss è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo libanese, secondo le disposizioni stabilite dal proprio regolamento interno. Esso esamina tutte le questioni importanti relative all'AEMA, nonché le questioni bilaterali ed internazionali di reciproco interesse. Ha il potere di prendere decisioni nei casi specificamente

 

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indicati dall'Accordo e può altresì formulare delle raccomandazioni. Entrambe sono adottate di comune accordo tra le Parti (articoli 74-76).
      Il ConsAss può decidere di costituire gruppi di lavoro od altri organismi necessari per l'attuazione dell'AEMA. Essi fanno capo al ConsAss, che ne definisce il mandato (articolo 80).
      Il ConsAss adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari del Libano, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la Controparte libanese (articolo 81).
      Il ConsAss è affiancato da un Comitato di associazione (ComAss), incaricato dell'attuazione dell'Accordo e di esercitare le competenze delegategli dal Consiglio stesso. Il ComAss si riunisce a livello di funzionari ed è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del Governo libanese, dall'altro. Di norma, esso si riunisce a turno nella Comunità e in Libano. Anche il ComAss è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'AEMA (decisioni peraltro adottate di comune accordo tra le Parti) nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le competenze (articoli 77-79).
      L'AEMA prevede un meccanismo per la soluzione delle controversie relative all'applicazione o interpretazione dell'Accordo stesso. Tale meccanismo si svolge in seno al ConsAss e termina con una decisione, che ciascuna delle Parti è tenuta ad attuare. Qualora non sia possibile comporre la controversia, ciascuna Parte può attivare una procedura di arbitrato (articolo 82).
      Le disposizioni contenute negli articoli 83-85 dettano alcuni princìpi generali, vietando misure discriminatorie, ma consentendo di adottare qualsiasi misura necessaria in materia di sicurezza. In materia fiscale, per quanto riguarda le imposte dirette, l'Accordo non determina un ampliamento dei benefìci concessi da una delle Parti con Accordo internazionale; né impedisce l'adozione o l'applicazione di misure volte a combattere la frode o l'evasione fiscale; né ostacola il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica.
      Dopo aver ribadito che le Parti prendono qualsiasi misura generale e necessaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'AEMA, l'articolo 86 prevede che ciascuna Parte possa prendere le misure appropriate nel caso l'altra Parte violi l'Accordo. Eccetto in casi particolarmente urgenti, essa dovrà preventivamente informare della violazione il Consiglio di associazione, perché questo possa trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta di tali misure, verranno privilegiate quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento dell'AEMA, in conformità al diritto internazionale e stante il principio di proporzionalità alla violazione.

Allegati, Protocolli, Dichiarazioni comuni e Dichiarazioni della Comunità europea.

      L'AEMA è corredato da due Allegati e cinque Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo 87):

          Allegato 1: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12;

          Allegato 2: Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 38;

          Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari del Libano di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

          Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Libano di prodotti agricoli originari della Comunità di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

 

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          Protocollo n. 3: Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all'articolo 14, paragrafo 3;

              Allegato 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari del Libano;

              Allegato 2: Regime applicabile alle importazioni nel Libano di prodotti agricoli originari della Comunità;

          Protocollo n. 4: Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;

          Protocollo n. 5: Relativo all'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale.

      Le Dichiarazioni comuni, le Dichiarazioni della Comunità europea, adottate dai plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e del Libano sono allegate all'Atto finale.
      Le Dichiarazioni comuni sono relative al preambolo dell'Accordo, ai visti ed agli articoli 3, 14, 27, 28, 35, 38 47, 60, 65, 67 e 86 dell'Accordo.
      Le Dichiarazioni della Comunità europea sono relative alla Turchia ed all'articolo 35 dell'Accordo.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).


        L'adesione dell'Italia all'Accordo di associazione tra la Comunità europea, i suoi Stati membri ed il Libano, comporta i sottoindicati oneri in relazione ai seguenti articoli del Protocollo n. 5, relativo all'assistenza in materia doganale:

Articolo 7, paragrafo 4:

        per la partecipazione alle indagini da svolgere sul territorio della Parte contraente, si prevede di inviare ogni anno in missione a Beirut, due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città. La relativa spesa è così quantificabile:

            Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.668

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 214, cui si aggiungono euro 64, quale maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 214 viene ridotto di euro 71, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 207 + euro 81) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 288 x 2 persone x 6 giorni) = euro 3.456

            Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Beirut (euro 1.150 x 2 persone = euro 2.300 + euro 115 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.415

        Totale onere (articolo 7, paragrafo 4) euro 7.539

 

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Articolo 11:

        prevede il rimborso delle spese di viaggio e di missione per due funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimone od esperto.
        Nella ipotesi di una missione annua di due funzionari, con una permanenza di sei giorni a Beirut e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene quantificata in 7.539 euro.

        Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, a decorrere dall'anno 2004, ammonta a 15.078 euro, in cifra tonda 15.080 euro.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo e della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

D) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        In conclusione l'AEMA non incide - modificandoli - su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'AEMA sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
        L'Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione del Libano. L'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria rappresentano alcuni fra i principali elementi dell'Accordo.
        Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni libanesi nonché gli operatori economici dell'Unione europea e libanesi operanti in tutti i settori contemplati dall'Accordo.
        Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle esportazioni libanesi e non è da prevedersi, pertanto, un ulteriore rilevante impatto sugli scambi nell'ambito dell'Unione europea. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le imprese europee in Libano previsto dall'Accordo dovrebbe invece avere un impatto positivo sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.
        L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in Libano è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione.
        Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Lo sviluppo durevole del Libano e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali libanesi, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento all'Europa nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.
        L'AEMA - che ha durata illimitata - riflette gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese. La sua attuazione contribuisce a far realizzare al Paese dei cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento all'Unione europea.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Per effettuare queste analisi si è seguita la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000. In base ad essa, si è

 

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dapprima proceduto ad una disamina analitica dell'articolato dell'Accordo per poi passare a descrivere gli aspetti tecnico-finanziari relativi all'entrata in vigore dell'Accordo. Si è poi proceduto ad effettuare l'analisi tecnico normativa, per evidenziare la necessità dell'intervento normativo. Si è infine stesa una relazione relativa all'impatto sulla regolamentazione che l'entrata in vigore dell'AEMA è suscettibile di avere sul quadro giuridico-normativo interno.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'Accordo si configura come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni libanesi nel loro processo di transizione.
        Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni libanesi, potrà esservi un eventuale impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione.
        L'Accordo potrà comportare eventuali oneri organizzativi e finanziari a carico dell'amministrazione italiana competente in materia doganale, derivanti dal Protocollo n. 5 di assistenza reciproca nel settore doganale in merito all'eventuale invio di funzionari invitati a deporre in qualità di testimoni o esperti nella materia doganale.

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

        L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea ed il Libano, prevista dall'AEMA, mira principalmente ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione libanese attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale, culturale e sociale.
        Gli operatori economici e le imprese libanesi possono avvalersi delle misure che favoriscono la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone all'interno della regione euromediterranea, di iniziative che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese, l'ammodernamento del settore industriale pubblico e privato, gli investimenti diretti nel Paese.
        I lavoratori, ed in particolare quelli di nazionalità libanese, godono di un regime caratterizzato dall'assenza completa di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 92, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15.080 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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