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PDL 4844

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4844



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLÈ, ZELLER, DETOMAS, WIDMANN, BRUGGER

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
recante disciplina del Servizio civile nazionale

Presentata il 24 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, adottato in base alla delega conferita al Governo dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, ha dettato una organica disciplina del Servizio civile nazionale, che entrerà in vigore il 1o gennaio 2005 (la data di entrata in vigore è stata posticipata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004).
      La nuova disciplina sembra essere in grado di rispondere alle esigenze di una moderna società civile, che si orienta verso un abbandono del servizio militare obbligatorio e del connesso istituto dell'obiezione di coscienza, puntando sulla incentivazione delle attività di servizio civile.
      Un giudizio compiuto, ovviamente, potrà essere formulato soltanto una volta che la nuova disciplina verrà messa alla prova con la sua entrata in regime.
      Appare però fin da ora opportuno introdurre due modifiche puntuali, ma significative.
      La prima consiste nell'innalzamento del limite di età entro il quale è possibile presentare la domanda per l'effettuazione del servizio civile. In effetti, l'età attualmente stabilita - 28 anni - appare troppo bassa, viste anche le difficoltà con cui i giovani riescono ad entrare nel mercato del lavoro. Portare tale età a 32 anni consente di offrire una chance in più a quanti, nelle more di una sistemazione definitiva, intendono rendersi utili alla società, nel contempo ottenendo un minimo trattamento economico e soprattutto un riconoscimento delle attività prestate.
 

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      Nell'ottica, poi, di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani che hanno prestato servizio civile, innescando un circuito virtuoso che induca i giovani a questa opzione e incentivi le imprese alle assunzioni, si prevede di concedere a queste ultime lo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali. Lo sgravio è concesso alle imprese che assumono giovani che hanno terminato il servizio civile e la sua durata è commisurata al tipo di contratto di lavoro stipulato.
      Si tratta di due aspetti qualificanti che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi, confidando in una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, la parola: «ventottesimo» è sostituita dalla seguente: «trentaduesimo»;

          b) all'articolo 13, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Alle imprese che assumono con contratti di lavoro a tempo determinato i giovani che hanno terminato il servizio civile volontario sono concessi i benefìci previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
      1-ter. I benefìci di cui al comma 1-bis sono prorogati di ulteriori due anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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