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PDL 4935

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4935



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici

Presentato il 27 aprile 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Con il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, la validità delle attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) per gli esecutori di lavori pubblici di importi superiori a 150.000 euro (articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) è stata prorogata al 30 aprile 2004.
      Secondo la disposizione recata dall'articolo 7 della legge 1o agosto 2002, n. 166, modificativa dell'articolo 8, comma 4, lettera g), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la durata dell'efficacia dell'attestazione rilasciata dalle Società Organismi di attestazione (SOA) ai soggetti esecutori di lavori pubblici è di cinque anni. La stessa norma dispone anche che, entro il terzo anno dal rilascio, deve essere effettuata una verifica tanto dei requisiti di ordine generale, che di quelli di capacità strutturale, secondo criteri da indicare con apposito regolamento.
      Detto regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, è stato pubblicato solo il 13 aprile 2004, con conseguente entrata in vigore il 28 aprile prossimo venturo.
 

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Pertanto si rende indispensabile prorogare al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni rilasciate dalle SOA, avuto riguardo al fatto che le imprese interessate alla verifica devono proporre, a norma del menzionato regolamento, la relativa domanda almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine triennale e che le SOA devono perfezionare l'istruttoria nei successivi trenta giorni.
      L'articolo in questione consente alle SOA di effettuare le prescritte verifiche in costanza di validità delle attestazioni, evitando soluzioni di continuità, che non consentirebbero alle imprese di partecipare alle gare.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004

Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalla Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alle Società Organismi di attestazione (SOA) di svolgere la procedura di verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti delle imprese entro le scadenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Il termine previsto all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 15 luglio 2004.

 

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Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delta Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 aprile 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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