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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4903-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4903,
rilevato che il provvedimento in esame, modificando l'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 250) reca una disciplina omogenea in materia di diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento;
evidenziato che nel presente decreto, oltre ad una parziale riformulazione del citato articolo 3, comma 57, è direttamente inserita anche una disciplina attuativa, che invece la disposizione originaria demandava ad una fonte normativa di rango subordinato;
constatato che all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
segnalato, infine, che il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 2, che introduce un comma 57-bis al citato articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se si intenda escludere la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di ripristinare - ove emergano «elementi di responsabilità» - il prolungamento del rapporto di impiego solo nei casi in cui la «specifica valutazione» richiesta dalla norma in commento si concluda con un formale accertamento di responsabilità disciplinare o contabile, ovvero anche nell'ipotesi in cui tale valutazione evidenzi la mera necessità di promuovere un procedimento in tal senso;
all'articolo 1, comma 3, come modificato dal Senato, ove nel disporre l'efficacia retroattiva delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si fanno «salvi gli effetti delle domande presentate dai soggetti interessati in data antecedente a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi del citato comma 57 dell'articolo 3 della Legge finanziaria per il 2004», dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire, tenendo anche conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di efficacia retroattiva delle norme, se si intenda riferirsi agli effetti già prodotti da tali domande e agli eventuali provvedimenti già adottati, ovvero si intenda invece riferirsi alla disciplina applicabile a tali domande, nel senso di consentire che esse siano valutate alla stregua della previgente disciplina;
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di evidenziare che ci si riferisce alle domande di cui ai commi 57 e 57-bis dell'articolo 3, come modificato dal presente decreto.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4903, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, approvato, con modificazioni dal Senato;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente dalle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
osservato che alle lettere a) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, viene novellata la disciplina dettata dall'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), anche nel senso di delimitarne l'ambito soggettivo di applicazione, riconoscendo, rispettivamente, la titolarità del diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di pubblico impiego e al riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio in favore dei soli pubblici dipendenti per i quali la
rilevato, inoltre, che l'articolo 2, comma 3, al primo e all'ultimo periodo, dispone, nel caso di ripristino del rapporto di impiego, il conferimento, ai soli magistrati ordinari e militari, di una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata, non estendendo tale disciplina anche in favore dei magistrati amministrativi e contabili;
rilevato altresì che al medesimo articolo 2, comma 4, primo periodo, l'attribuzione del grado o della qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza viene prevista in favore del solo personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza ricomprendere la totalità dei pubblici dipendenti del Corpo stesso;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere la lettera a) che, nel limitare l'ambito di applicazione del diritto di ottenere il ripristino o il prolungamento del rapporto di impiego ai soli pubblici dipendenti in favore dei quali la sentenza definitiva di proscioglimento sia stata motivata con riferimento solamente ad alcune delle ipotesi contemplate dal codice di procedura penale e sia stata pronunciata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), è suscettibile di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie analoghe, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione; sia altresì valutata, sulla base delle medesime considerazioni, l'opportunità di modificare anche la lettera e) dello stesso comma 1, nel senso di espungere il riferimento al momento di emanazione della sentenza irrevocabile di proscioglimento, nonché il comma 2 del medesimo articolo 1 che fa riferimento alle conseguenze di sentenze definitive di proscioglimento diverse da quelle contemplate dalla predetta lettera a);
b) all'articolo 2, comma 3, sia valutata l'opportunità, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, di prevedere che il conferimento di una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata, introdotto in favore dei magistrati ordinari e militari riammessi in servizio, sia previsto anche in favore dei magistrati amministrativi e contabili che si trovino nella medesima situazione;
c) all'articolo 2, comma 4, sia infine valutata l'opportunità di prevedere che l'attribuzione del grado o della qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza ed il conferimento
Il Comitato permanente per i pareti della Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
ritenuto che la disposizione di cui al primo periodo della lettera e) dell'articolo 1, comma 1, che equipara alle sentenze di proscioglimento con formula piena i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato, potrebbe determinare una ingiusta disparità di trattamento per coloro che siano stati assolti per una causa estintiva del reato direttamente in primo grado;
considerato che la disciplina specifica dell'articolo 2, comma 3, interessa esclusivamente i magistrati ordinari, per cui ai magistrati amministrativi e contabili si applicherebbe la disciplina residuale di cui all'articolo 2, comma 5;
ritenuto che sarebbe invece opportuno introdurre una disciplina specifica anche per i magistrati amministrativi e contabili, sulla falsariga di quanto previsto per i magistrati ordinari;
ritenuto altresì che non appare opportuno estendere la possibilità di attribuzione in soprannumero delle funzioni di presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera e), sia soppressa la previsione che equipara alle sentenze di proscioglimento con formula piena i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disciplina specifica per i magistrati amministrativi e contabili ingiustamente sospesi dal servizio, sulla falsariga di quanto previsto per i magistrati ordinari;
b) all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare la possibilità di attribuire in soprannumero anche le funzioni di presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
La IV Commissione (Difesa),
esaminato il disegno di legge C. 4903, di conversione del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento;
esprime
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il disegno di legge C. 4903, di conversione del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento;
esprime
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato il disegno di legge C. 4903, di conversione del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento;
esprime
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