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PDL 4918

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4918



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2656)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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