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PDL 4914

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4914



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2478)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

    1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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