Frontespizio Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4913

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4913



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2477)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004

 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000, e sua esecuzione.

Art. 2.

      1.  Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1.  Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Pag. 3

      2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 4

 

Pag. 5

 

Pag. 6

 

Pag. 7

 

Pag. 8

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
torna su