Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4874

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4874



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIANCHI CLERICI, CAPARINI

Interventi a sostegno dello sviluppo delle diffusioni
radiofoniche in tecnica digitale

Presentata il 1o aprile 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le radio sono sempre state un grande fattore di democrazia. Partite come mezzo di propaganda negli anni quaranta del secolo scorso, con la fine del monopolio di Stato negli anni settanta sono proliferate in centinaia di radio nazionali, locali, indipendenti o comunitarie.
      Oggi di quello spirito innovatore resta un settore nel quale quasi tutte le radio affrontano difficoltà economiche. Eppure una radio comporta un dodicesimo dei costi di una televisione e non necessita di un bacino ampio per sopravvivere. Basti pensare che se è vero che il duopolio televisivo assorbe il 90 per cento delle risorse pubblicitarie del suo comparto, nel settore della radio, la RAI-Radio televisione italiana Spa occupa meno del 25 per cento del mercato. La televisione resta un mezzo preponderante ma la radio, spesso più penetrante dei quotidiani, ha saputo crescere nel tempo in termini di ascolti e di qualità. Il numero medio degli ascoltatori della radio è infatti tutt'altro che trascurabile: a titolo di esempio, è pari a poco meno della metà del numero medio degli spettatori delle reti televisive italiane. Nel caso della televisione emerge inoltre una certa complementarità: il livello di ascolto della prima raggiunge il punto più alto quando la seconda ha livelli di ascolto marginali e, viceversa, il prime time della radio si conferma invece il mattino.
      D'altro canto, l'incremento dell'uso del computer e di INTERNET ha tolto molto a discapito dei media classici, come la televisione, ma ben poco alla radio. Perché la radio sembra avere nella sua natura una capacità evoluzionista, la capacità di
 

Pag. 2

adeguarsi ai tempi e ai gusti, facendo convergere i diversi linguaggi in nuove forme del narrare. La radio, più volte sul punto di soccombere di fronte a nuove innovazioni dei mezzi di comunicazione di massa, ogni volta ha saputo cambiare pelle per sopravvivere. Perché la mission delle radio resta, per eccellenza, quella del diritto alla parola e al pensiero plurale. Plurale e pluralista. La presenza della radio è legata al valore del «comunicare» e non ad una moda o ad una modalità di consumo.
      Si parla sempre di reti private e di servizio pubblico, intendendo questa ultima espressione come riferita esclusivamente allo Stato. Invece le radio forniscono un prezioso servizio pubblico, ispirato al no profit e all'informazione; specialmente quando diventano espressione di istanze a carattere politico, culturale e religioso, come è il caso delle radio comunitarie.
      Le potenzialità della radio trovano un ruolo specifico nell'ascolto della gente, un ascolto prestato con modalità flessibili ma con una presenza ininterrotta.
      La radiofonia privata italiana con i suoi 25 anni di storia è un fenomeno relativamente giovane rispetto agli altri Paesi d'Europa. Ha subito colpi da una legislazione (la cosiddetta «legge Mammì» n. 223 del 1990) che ha sancito la «legge del più forte», ove per forte si intendono i soggetti con maggiore disponibilità di risorse finanziarie. Un effetto negativo prodotto dalla legge Mammì è stato quello di rendere difficile dopo il '90 la nascita di nuove emittenti radiofoniche. Uniche alternative sono state: acquistare, a caro prezzo, le frequenze di una radio esistente o, al limite, rinnovare la proposta editoriale e musicale di una vecchia radio.
      Sul futuro prossimo della radiofonia italiana, denominato digital audio broadcasting (DAB), va precisato che l'Italia è l'unico Paese europeo che ha scelto per legge di indicare la data di fine attività della modulazione di frequenza (FM) per passare dal giorno dopo alla trasmissione in digitale. Il decreto-1egge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001 stabilisce che le trasmissioni in digitale devono entrare a regime il 31 dicembre 2006.
      A tale fine, la cosiddetta «legge Gasparri» di riassetto del sistema radiotelevisivo ha previsto una serie di opportunità per lo sviluppo delle diffusioni digitali T-DAB, definendo la procedura per l'attivazione nella fase di avvio in tecnica digitale.
      Ma al di là dei tempi e dei modi, le domande sostanziali da porsi non sono tanto l'effetto che avrà l'introduzione del DAB sulla ricchezza di voci della radiofonia italiana, quanto se le radio potranno sostenere i costi dell'adeguamento al digitale. Può una tecnologia, introdotta per aumentare il numero degli operatori aumentando la disponibilità di frequenze, rischiare di avere un effetto di impoverimento dell'offerta radiofonica a causa di difficoltà strutturali di carattere economico? Queste preoccupazioni potranno diventare una triste realtà se non si sceglie di salvaguardare la polifonica radiofonia del nostro Paese, a partire da adeguate politiche di sostegno.
      La presente proposta di legge, in questa direzione, prevede una serie di interventi a sostegno dello sviluppo della tecnologia digitale nel settore radiofonico privato in ambito nazionale.
      In particolare, all'articolo 1 sono erogati contributi finalizzati al sostegno delle diffusioni in tecnica digitale in favore delle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale che si impegnano a fornire una graduale copertura della popolazione nazionale. L'articolo 2 estende ai servizi per le diffusioni radiofoniche DAB le agevolazioni tariffarie in materia di servizi di telecomunicazione già previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributi per la diffusione radiofonica).

      1. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusioni radiofoniche in tecnica digital audio broadcasting (DAB), il Ministero delle comunicazioni eroga, in favore delle concessionarie private per la diffusione sonora in ambito nazionale che diffondano propri programmi, un contributo annuo pari a 7 milioni di euro, per il triennio 2004-2006, ripartito tra i soggetti aventi diritto in forma paritaria con le seguenti modalità:

          a) per il primo anno, tra le concessionarie che entro il 31 dicembre 2004 diffondano programmi radiofonici in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 40 per cento della popolazione nazionale;

          b) per l'esercizio 2005, tra le concessionarie che entro il 31 dicembre dello stesso anno diffondano programmi radiofonici e dati in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;

          c) per l'esercizio 2006 tra le concessionarie che entro il 31 dicembre dello stesso anno diffondano programmi radiofonici e dati in tecnica digitale T-DAB su un'area che comprenda almeno il 60 per cento della popolazione nazionale.

      2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta, da parte della concessionaria privata di cui al medesimo comma 1, inoltrata unitamente all'attestazione, con idonea documentazione, dell'effettiva attivazione del servizio e della relativa copertura.

 

Pag. 4


Art. 2.
(Agevolazioni tariffarie).

      1. Le agevolazioni tariffarie in materia di servizi di telecomunicazione previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, si applicano anche ai servizi per le diffusioni radiofoniche in tecnica DAB prestati da società di telecomunicazioni e da società consortili, composte esclusivamente da concessionari di radiodiffusione sonora.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su