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PDL 4879

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4879



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche alla Costituzione concernenti i tribunali militari
in tempo di pace

Presentata il 2 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale, che riprende un analogo testo già presentato da parlamentari del gruppo di Rifondazione Comunista nella scorsa legislatura, è tesa ad eliminare dalla nostra Carta fondamentale la norma per cui, anche in tempo di pace, i tribunali militari hanno giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
      Su tale questione è intervenuta in più occasioni la Corte costituzionale che, da un lato, ha confermato la legittimità della giurisdizione militare in tempo di pace, ma, dall'altro, non ha ritenuto, in capo ad essa, una competenza inderogabile rispetto a quella del giudice ordinario.
      La norma che si intende abrogare è - ad oltre cinquantacinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea costituente - quantomeno anacronistica: la modifica costituzionale, avanzata nella presente proposta di legge costituzionale, si rende, quindi, opportuna, se non necessaria. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione, non contenendo alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace, consentirebbe, già ora, al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, ma solo in presenza di interessi valutati non irragionevolmente come preminenti.
      Come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 78 del 1989, 207 del 1987 e 271 del 2000), l'avverbio «soltanto», pure utilizzato nell'articolo 103, non identifica infatti il carattere esclusivo di una riserva, ma intende esprimere l'esigenza
 

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che la giurisdizione militare in tempo di pace sia rigorosamente circoscritta entro limiti invalicabili (nel senso di limitarla ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate). Ad avviso del proponente, la giurisdizione ordinaria è preferibile rispetto a quella militare in quanto fornisce maggiori garanzie di tutela dei diritti individuali non creando una irrazionale disparità che pone anche perplessità in relazione all'articolo 3 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 103
della Costituzione).

      1. Al terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione, le parole: «In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate» sono soppresse.

Art. 2.
(Modifica alla VI disposizione transitoria
della Costituzione).

      1. Al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione dopo la parola: «militari» sono aggiunte le seguenti: «in tempo di guerra».


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