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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4679-A |
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4679, riguardante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale
esprime
La V Commissione,
esprime,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui la convocazione della riunione straordinaria della Commissione mista, di cui all'articolo 18 dell'Accordo, riveste carattere del tutto eventuale;
nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista, di cui all'articolo 18 dell'Accordo si svolga, nell'anno 2006, in Macedonia;
con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 1, le parole: «ogni quadriennio» siano sostituite dalle seguenti: «ogni quattro anni».
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| 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
| Identico.
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| 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
| Identico.
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| 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quadriennio, a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero, degli affari esteri.
| 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero, degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. |
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| 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
| Identico. |
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