PDL 141-ecc-A
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 141-228-266-287-1370-1398-1446-1449-1513-1569-1736-1789-1973-A
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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
presentata alla Presidenza il 7 aprile 2004
(Relatore: LO PRESTI)
sulle
PROPOSTE DI LEGGE
n. 141, d'iniziativa del deputato BATTAGLIA
Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali
di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato
Presentata il 30 maggio 2001
n. 228, d'iniziativa del deputato PISCITELLO
Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 e il 1995
Presentata il 30 maggio 2001
NOTA: Per il testo delle proposte di legge si rinvia ai relativi stampati.
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n. 266, d'iniziativa del deputato MOLINARI
Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale
delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio fra il 1981 e il 1995
Presentata il 30 maggio 2001
n. 287, d'iniziativa del deputato MASSIDDA
Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale
delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995
Presentata il 30 maggio 2001
n. 1370, d'iniziativa dei deputati
DI GIANDOMENICO, D'AGRÒ, GIUSEPPE GIANNI,
GRILLO, MONGIELLO
Riconoscimento al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 della validità triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Presentata il 17 luglio 2001
n. 1398, d'iniziativa dei deputati
BOCCHINO, ANGELA NAPOLI
Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle
Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995
Presentata il 20 luglio 2001
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n. 1446, d'iniziativa del deputato MAZZUCA
Norme relative al trattamento di quiescenza del personale
delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo triennale
Presentata il 31 luglio 2001
n. 1449, d'iniziativa del deputato CENTO
Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza
del personale delle Ferrovie dello Stato
Presentata il 31 luglio 2001
n. 1513, d'iniziativa dei deputati
INNOCENTI, BATTAGLIA, CORDONI, DUCA, LUMIA, SUSINI
Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale
Presentata il 3 agosto 2001
n. 1569, d'iniziativa del deputato LO PRESTI
Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato
Presentata il 13 settembre 2001
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n. 1736, d'iniziativa dei deputati
ALFONSO GIANNI, DEIANA, GIORDANO, RUSSO SPENA
Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio fra il 1981 e il 1995
Presentata il 10 ottobre 2001
n. 1789, d'iniziativa del deputato LUIGI PEPE
Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 e il 1995
Presentata il 18 ottobre 2001
n. 1973, d'iniziativa del deputato DARIO GALLI
Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato
Presentata il 15 novembre 2001
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Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato delle proposte di legge sul trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato fornisce una parziale risposta ad una sperequazione, più volte rilevata e divenuta oggetto di diverse controversie giurisdizionali, ai danni di una quota del personale in questione.
Si tratta di disciplinare la fattispecie degli ex ferrovieri che siano andati in pensione percependo solo una tranche degli aumenti di stipendio disposti dai contratti collettivi sottoscritti nel momento in cui il personale in questione era ancora in servizio.
Il testo unificato mira sostanzialmente a riconoscere agli interessati l'intero importo degli aumenti contrattuali, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, adeguando la normativa in materia a quella vigente per il personale del comparto ministeri.
Il problema che si affronta è relativo al mancato computo, ai fini del trattamento di quiescenza spettante al personale delle Ferrovie dello Stato, dei miglioramenti contrattuali corrisposti al personale in servizio durante gli anni dal 1981 al 1995, per la parte corrispondente agli incrementi di stipendio dilazionati nel tempo e, quindi, attribuiti dopo la data di collocamento a riposo, sebbene riferiti a contratti stipulati quando ancora il personale in questione era in servizio. Si verrebbe a stabilire, insomma, che il lavoratore ha diritto a percepire tutti i benefici economici maturati nel triennio di vigenza del contratto, operante nel periodo in cui egli è andato in pensione. Pertanto, il trattamento pensionistico viene attribuito tenendo conto dell'ultimo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito, comprensivo di tutti gli aumenti stipendiali previsti nel triennio.
In effetti, fino al 1981, i benefici economici concessi al personale erano estesi anche a quella quota di dipendenti che andavano in pensione nel periodo di vigenza dell'accordo, mentre, dal 1981 in poi, il personale in quiescenza è stato escluso da tali benefici.
La proposta prevede, inoltre, che analoga modalità di calcolo vada impiegata per la determinazione dell'indennità di fine rapporto e che tali benefici si sommino a quelli perequativi delle pensioni nel frattempo concessi, quindi né annullandoli né compensandoli. È invece esclusa la concessione di arretrati che - ove concessi - provocherebbero un impatto finanziario incompatibili con le attuali condizioni della finanzia pubblica.
Il testo approvato dalla Commissione lavoro pone le basi per la soluzione del problema. Va tenuto presente che da alcuni anni, compresi gli ultimi della precedente legislatura, ogni legge finanziaria approvata contiene, all'interno dello stanziamento relativo all'attuale Ministero dell'economia risorse per il finanziamento della riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Eppure ogni anno le proposte di legge che tale riliquidazione propongono non possono essere approvate, a causa del successivo utilizzo per altre finalità delle risorse in questione.
Secondo la relazione tecnica predisposta dal Governo, l'onere per la completa riliquidazione del trattamento ammonta a circa 40 milioni di euro. A fronte di tali necessità, il testo unificato prevede una prima risposta, per un importo pari a 8 milioni di euro. Proprio per la sproporzione tra le necessità e le risorse disponibili,
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il testo prevede l'istituzione del Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, che potrà in futuro essere rifinanziato, non appena l'attuale testo sarà divenuto legge. L'articolo 1, infatti, già prevede che la dotazione del fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. Si tratta di una disposizione già conosciuta dal nostro ordinamento. Di recente, una formula analoga è stata inserita nell'articolo 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
La formulazione del testo è stata particolarmente faticosa ed elaborata. Basti dire che sono stati richiesti ed espressi ben cinque pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.
La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole anche sull'attuale formulazione, su cui si è comunque registrata una notevole convergenza politica, tradotta in voti favorevoli o di interessata e benevola astensione. In effetti, sulla questione in esame si è contestualmente prodotto un nutrito contenzioso in sede giudiziaria e un momento di rara convergenza in sede parlamentare.
Pur consapevoli dei limiti - pari solo alle difficoltà fin qui registrate - dell'articolato sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, si ritiene fondamentale tradurre in un atto legislativo il lavoro compiuto dall'intera Commissione. Si sollecita una rapida approvazione del testo unificato, che - una volta divenuto legge - costituirebbe il contenitore nel quale versare future risorse, senza più il timore di vederle svanire - a causa di precedenti utilizzazioni in difformità rispetto alla destinazione originaria - al momento del loro impiego.
Antonino LO PRESTI, Relatore
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 141 e abbinate,
rilevato che le modificazioni introdotte dalla Commissione di merito rispetto al testo già esaminato dal Comitato permanente pareri in data 12 febbraio 2003 non incidono su aspetti di competenza della I Commissione affari costituzionali,
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «previdenza sociale» che il secondo comma, lettera o), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento
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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sull'ulteriore nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione, trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: «Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato» (C. 141 e abbinate),
preso atto che con la nuova versione del testo unificato si modifica l'entità degli stanziamenti previsti in favore del trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato interessato al provvedimento, che risultano ora pari a 8 milioni di euro annui e sono erogati sulla base di una dotazione che potrà essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria,
richiamati i pareri espressi dalla IX Commissione il 27 giugno 2002, il 4 febbraio 2003 ed il 3 febbraio 2004 sul testo unificato, come precedentemente elaborato dalla Commissione di merito, nei quali si evidenziava l'opportunità, in particolare, di prevedere un anticipo - opportunamente graduato - della decorrenza delle misure perequative per le categorie di lavoratori maggiormente penalizzati prevedendo decorrenze differenziate in relazione ai benefici economici previsti nei contratti di riferimento;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia espressamente previsto che la disciplina perequativa recata dal provvedimento si applica, oltre che ai trattamenti di quiescenza di cui all'articolo 1, anche ai relativi trattamenti di reversibilità;
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e con la seguente osservazione:
considerato che il detrimento economico subito dai soggetti di cui all'articolo 1 varia sensibilmente in funzione dell'anno in cui essi sono cessati dal servizio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere - anche con idonee forme di graduazione - un anticipo della decorrenza delle misure perequative per le categorie di lavoratori che sono stati maggiormente penalizzati. Al riguardo, potrebbe, in particolare, prevedersi la decorrenza del 1o maggio 2004 per i benefici economici previsti dal contratto 1987-1989, del 1o maggio 2005 per i benefici economici previsti dal contratto 1990-1992 e del 1o maggio 2006 per i benefici economici previsti dal contratto 1993-1995.
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TESTO
unificato della Commissione
Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.
Art. 1.
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
4. Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, si tiene conto dei benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.
5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge,
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l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.
6. I benefìci economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
Art. 2.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:
a) per l'anno 2004, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) per l'anno 2005, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) per l'anno 2006, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 3
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milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. A decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.