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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4811 |
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese in materia di cooperazione nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al seguente articolo:
Articolo 3, comma 1:
si prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Comitato Misto, incaricato dell'esame di programmi operativi nel settore della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, che si riunirà alternativamente in Cina ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di sette funzionari a Pechino, con una permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 7 persone x 5 giorni) = euro 4.865
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 118,25, cui si aggiungono euro 35,48 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 118,25 viene ridotto di euro 39,42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 114,31 + euro 44,58) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 159 x 7 persone x 5 giorni) = euro 5.565
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Pechino (euro 4.390 x 7 persone = euro 30.730 + euro 1.536 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 32.266
Totale onere (articolo 3, comma 1) euro 42.696
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2004, e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 42.696, in cifra tonda euro 42.700.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
le eventuali richieste per le attività di assistenza e di sostegno tecnologico nel settore della tecnologia e degli equipaggiamenti militari (articolo 1, primo comma, numeri 1 e 6), potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;
le eventuali domande per la cooperazione e gli scambi amichevoli di personale (articolo 1, primo comma, numero 3) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
le eventuali attività di controllo sulla qualità della sperimentazione e produzione degli equipaggiamenti (articolo 1, primo comma, numero 5) rientrano nelle ordinarie attività operazionali del Ministero della difesa che utilizza, per tale iniziativa, gli ordinari stanziamenti di bilancio;
il ricorso alla costituzione di Gruppi di lavoro (articolo 3, comma 2) riveste carattere del tutto eventuale;
l'articolo 8, comma 2, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con Scambi di Note; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'Accordo di cooperazione con la Cina rinnova e reitera il precedente Accordo sottoscritto il 24 aprile 1989. In particolare, l'Accordo nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per la nuova Europa, in virtù delle disposizioni contenute nel Trattato di amicizia e cooperazione sottoscritto il 17 settembre 1997, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.
In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare, la Cina merita la dovuta attenzione per gli sforzi ed i successi evidenziati nell'ultimo decennio in favore della stabilità e della pace, anzitutto al suo interno e, quindi, in tutta l'area orientale.
La ratifica legislativa dell'Accordo rientra nelle previsioni dell'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi del quadro normativo.
Le norme relative all'Accordo reiterano il quadro normativo precedente.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo con la Cina non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti.
Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello cinese. In particolare, il soggetto individuato come responsabile per la realizzazione dell'Accordo è, per la parte italiana, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti. Destinatari indiretti dell'intervento sono le imprese operanti nel settore della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il recepimento dell'Accordo in esame è inteso ad incrementare lo sviluppo tecnologico e le operazioni di interscambio nel settore interessato e a standardizzare i livelli di controllo sulla produzione degli armamenti.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già perimentati.
D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.
E) Impatto sui destinatari diretti.
Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose
F) Impatto sui destinatari indiretti.
L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera A) è valutato potenzialmente positivo. Dall'azione sinergica tra i due Paesi potranno derivare benefìci nei settori produttivi e commerciali interessati, in termini di elevazione degli standard tecnologici e di ampliamento dei mercati di sbocco dei prodotti.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica popolare cinese nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, fatto a Roma il 26 febbraio 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 42.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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