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PDL 4810

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4810



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997

Presentato il 15 marzo 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente Memorandum d'intesa, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1997 dai Ministri della difesa italiano e indonesiano, si basa sulla convinzione che la cooperazione tra i due Paesi nel settore dei materiali per la difesa favorisca il consolidamento delle capacità difensive dei due Paesi ed il loro sviluppo industriale nello specifico settore degli armamenti.
      La collaborazione nei campi tecnico-logistico e dell'industria per la difesa di cui all'articolo 1 si riferisce in maniera particolare alla cooperazione nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa.
      All'articolo 2, il Memorandum d'intesa individua tutte le varie forme di collaborazione/cooperazione.
      L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Comitato Misto con compiti di coordinamento e controllo delle attività eseguite nell'ambito del Memorandum d'intesa e di
 

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studio per l'individuazione di nuove forme di collaborazione.
      L'articolo 5, relativo agli impegni contrattuali, sancisce le regole ad essi relative.
      L'articolo 6 regolamenta l'eventuale supporto da fornire alla controparte nel caso di richiesta di informazioni relative a particolari prodotti industriali di una delle Parti.
      L'articolo 7 specifica che ogni Parte sosterrà le spese relative all'attuazione del Memorandum d'intesa.
      L'articolo 8 detta le regole relative alle proprietà intellettuali.
      L'articolo 9 fissa i criteri relativi alla segreteria.
      L'articolo 10 stabilisce le modalità delle visite di rappresentanti italiani e indonesiani alla controparte.
      L'articolo 11 detta le norme da seguire in caso di controversie.
      L'articolo 12 stabilisce che il Memorandum d'intesa diventi esecutivo all'atto della ratifica di entrambe le Parti e rimanga in vigore per cinque anni; ne disciplina le modalità di recesso.
      L'articolo 13 si riferisce alle responsabilità di entrambe le Parti relative ad impegni assunti prima di una eventuale rescissione del Memorandum d'intesa.

      A sei anni di distanza dalla firma, e poiché ormai da tempo in Indonesia si è avuto un mutamento di regime con l'avvento della democrazia, si può ritenere che un ulteriore slittamento della data di entrata in vigore del Memorandum d'intesa in questione potrebbe essere interpretato dalla controparte come un segnale politico di scarsa attenzione da parte italiana.
      L'iter di ratifica era stato bloccato a suo tempo per motivi di opportunità politica riconducibili alla situazione di grave crisi interna all'Indonesia e al processo di indipendenza da Jakarta di Timor Est. In considerazione del fatto che rispetto a quella data si è avuto un positivo sviluppo delle istituzioni democratiche indonesiane e che l'indipendenza di Timor Est si è pienamente realizzata, si ritiene che si siano ristabilite le condizioni politiche affinché possa essere riavviato l'iter di ratifica.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'unica disposizione del Memorandum d'intesa tra l'Italia e l'Indonesia in materia di collaborazione nel campo della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo IV, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Comitato Misto, incaricato dell'esame dei programmi operativi e che si terranno alternativamente in Indonesia ed in Italia.
        Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Jakarta, con permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

Pernottamento
(euro 139 al giorno x 5 persone x 5 giorni) = euro 3.475

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 140, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 140 viene ridotto di euro 47, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135+euro 53) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 188 x 5 giorni x 5 persone) = euro 4.700

Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Jakarta
(euro 3.100 x 5 persone = euro 15.500 + euro 775 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 16.275

Totale onere (articolo IV) euro 24.450

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2004, e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 24.450.

 

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        Si fa presente infine che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

          l'eventuale richiesta per le attività di formazione, per il personale da impiegare nelle attività militari, la possibilità di realizzare programmi di addestramento, di ricerca e sviluppo (articoli II e VI) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

          gli eventuali inviti ai cittadini dell'Indonesia per partecipare a convegni e seminari (articolo II) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

          l'articolo V prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare il Memorandum d'intesa con appositi contratti; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'intesa (MOU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Repubblica di Indonesia nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

        L'accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Le disposizioni contenute nel Memorandum d'intesa e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta devolution, in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva

 

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dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo della lettera B). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

 

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B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      In materia di Accordi con la Repubblica di Indonesia, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

        Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti del Memorandum d'intesa sono il Ministero della difesa italiano e quello indonesiano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Il recepimento del Memorandum d'intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla lettera F), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa che non sussistono condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

        L'impatto sui destinatari indiretti, di cui alla lettera A) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare

 

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benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
      Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    

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