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PDL 4815

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4815



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, DAMIANI, FONTANINI, MARAN, MENIA, ROMOLI

Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende
operanti nel trasporto pubblico locale

Presentata il 16 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale esiste una disparità di trattamento tra gli enti che si sono adeguati al nuovo regime e che operano in un sistema di tipo contrattuale perfezionato attraverso gara ad evidenza pubblica, e i soggetti che operano ancora in regime pubblicistico che potrà applicarsi in via transitoria fino al 31 dicembre 2006 (così dispone l'articolo 113, comma 15-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
      La disparità consiste nella differente qualificazione degli importi pagati dalla regione, inquadrati nel primo caso come corrispettivi e nell'altro come contributi in conto esercizio per effetto dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. I primi rappresentano ricavi nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e, come tali, vengono tassati, mentre i secondi, configurandosi come contributi, beneficiano della detassazione in base a quanto a suo tempo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
      Si tratta di una situazione priva di qualsiasi logica tributaria, in quanto mette su piani diversi, sotto il profilo dell'applicazione di una condivisibile agevolazione fiscale, soggetti che, indipendentemente dalla gara per l'assegnazione del servizio, operano nel medesimo quadro operativo.
 

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      La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, è tesa quindi a riportare, al comma 1, nel rispetto dei princìpi comunitari, pari condizioni di mercato alle aziende che operano nel trasporto pubblico locale, oltre che a rendere evidentemente più facile un adeguamento al nuovo regime. Il comma 2 prevede che i minori oneri delle aziende - oneri che le stesse avevano valutato come tali in fase di partecipazione alla gara - debbano essere reinvestiti nel rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al potenziamento e al miglioramento della qualità del servizio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che già operano, nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione rilasciata con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono riqualificati come contributi in conto esercizio fino al termine previsto dal medesimo articolo 113, comma 15-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e sono soggetti al regime agevolato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
      2. I minori oneri per le aziende derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 devono essere reinvestiti dalle medesime nel triennio successivo nel rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al potenziamento e al miglioramento della qualità del servizio, in aggiunta a quanto già definito nel contratto di servizio.


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