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PDL 4567

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4567



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, QUARTIANI, RODEGHIERO, VIANELLO

Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166,
in materia di periti assicurativi

Presentata il 16 dicembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono stati disciplinati l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni a cose soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
      Dopo quasi dodici anni si cerca di rivisitare la normativa vigente tenendo conto del dibattito e delle esigenze che già nelle passate legislature avevano portato a numerose proposte di modifica.
      Nel concreto con la presente proposta di legge si vogliono raggiungere quattro obiettivi principali:

          1) regolamentare tutte le categorie peritali che svolgono opera professionale di accertamento delle cause e di stima dei danni assoggettabili a coperture assicurative;

          2) garantire la massima professionalità della figura del perito attraverso un adeguato tirocinio professionale ed un conseguente esame di abilitazione;

          3) evitare l'uso di personale dipendente da parte delle imprese assicuratrici per l'accertamento del danno al fine di garantire terzietà all'utente;

          4) porre l'elemento umano, con le sue professionalità e competenze, costantemente aggiornate e supportate dalle moderne strutture informatiche, a vero pilastro delle imprese di servizio, quali sono quelle assicurative e a tutela del cittadino utente del servizio stesso.

 

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      Constatato che neppure le recenti misure, pur instaurando meccanismi di palese e forzata riduzione dei risarcimenti, hanno ottenuto il risultato di ridurre i premi di polizza, soprattutto con riferimento alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto (RCA), l'approvazione della proposta di legge, regolamentando l'intero settore del risarcimento del danno, consente di determinare una nuova, più completa professionalità, garantendo in sede extragiudiziale un servizio competente e affidando a questi nuovi professionisti il compito di dare certezza dell'equo risarcimento, definitivamente sottratto agli interessi delle parti.
      Da ultimo si evidenzia come la modifica legislativa che viene proposta potrà produrre, con l'aumento del ricorso alla professionalità e alla terzietà della figura peritale e con l'attribuzione a questa di specifiche responsabilità, una diminuzione delle liti e, in conseguenza, un minore ricorso al giudice civile.
      In particolare l'istituzione del ruolo dei patrocinatori stragiudiziali consentirà di regolarizzare e disciplinare una professione che annovera un gran numero di persone qualificate, che operano in tutta Italia da molti anni, ma anche di sgomberare il settore da operatori improvvisati e impreparati che contribuiscono a creare confusione e che potrebbero danneggiare i loro stessi assistiti.
      L'istituzione del ruolo, sicuramente più aderente agli indirizzi e alle normative europei, definendo l'ambito di azione, le competenze e i requisiti anche morali degli esperti che intendono iscriversi, garantisce a questi ultimi le necessarie professionalità e indipendenza, nell'interesse di coloro che ad essi vorranno rivolgersi.
      Inoltre, l'esistenza di questa attività professionale in materia di infortunistica consente di dare maggiore risalto alla capacità di accordo e all'autonomia delle parti, agendo in sinergia con la magistratura ordinaria e, di conseguenza, riducendo sensibilmente i carichi di lavoro derivanti dalle controversie definite «minori», dato che si è registrata nel tempo una notevole diminuzione delle liti che insorgono per incidenti stradali.
      L'istituzione del ruolo del perito danni incendio e calamità naturali risponde anche alle recenti scelte del Governo di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e di ricostruzione di beni immobili danneggiati da calamità naturali mediante periti dotati di specifiche qualifiche professionali e morali verificate per legge.
      Infine, l'istituzione del ruolo dei patrocinatori stragiudiziali va nella direzione auspicata nelle considerazioni iniziali della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, secondo cui le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specifica la cui definizione, affidata allo Stato, conferisce le stesse garanzie di quella attuata nelle professioni regolamentate.
      Si confida pertanto in una larga condivisione della proposta di legge.
      Non si esclude, peraltro, che, una volta raggiunta una situazione di stabilità e quindi accertata la qualità professionale degli iscritti, il ruolo possa costituire una base di partenza per nuove e più concrete iniziative finalizzate ad alleviare il carico di controversie che grava attualmente sui giudici di pace almeno in termini di quantificazione dell'equo risarcimento nella RCA.
      Iniziative come quella dell'arbitrato obbligatorio per il quantum debeatur per danni la cui stima compete comunque per legge ai periti assicurativi iscritti al ruolo, sarebbero una naturale evoluzione delle competenze ridefinite con la presente proposta di legge, potendo chiedere ai periti assicurativi quelle garanzie che l'intervento normativo può definire.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, tenuta e pubblicazione
del ruolo).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è sostituito dai seguenti:

      «1. È istituito presso il Ministero della giustizia il ruolo nazionale dei periti assicurativi che svolgono la propria opera professionale sui danni assicurabili, distinto per le seguenti attività specialistiche:

          a) perito danni responsabilità civile auto (RCA): per l'accertamento e la stima dei danni a cose conseguenti alla circolazione, incendio e furto di veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

          b) perito ricostruttore degli incidenti: per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

          c) perito danni a merci trasportate: per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate via terra, via mare e via aria;

          d) perito danni incendio e calamità naturali: per l'accertamento e la stima dei danni a cose e a fabbricati conseguenti ad incendio, calamità naturali, furto, garanzie dirette a responsabilità civile, con esclusione dei danni rientranti nelle competenze del perito danni RCA di cui alla lettera a);

          e) perito patrocinatore stragiudiziale: per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile.

      1-bis. Il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale periti assicurativi, provvede, entro sei mesi dalla

 

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data di entrata in vigore della presente disposizione, a regolamentare eventuali incompatibilità tra le attività specialistiche di cui al comma 1 nonché a definire eventuali norme transitorie».

      2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia».
      3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «La Direzione generale delle assicurazioni private o di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi».

Art. 2.
(Iscrizione nel ruolo).

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia».

Art. 3.
(Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione).

      1. L'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è abrogato.

Art. 4.
(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo).

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei

 

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natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,» sono sostitute dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)», e dopo le parole: «iscritto nel» è inserita la seguente: «rispettivo».

Art. 5.
(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo).

      1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è sostituita dalla seguente:

          «e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto e orale su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio della attività prescelta e dopo un periodo di praticantato di due anni, svolto presso un perito assicurativo abilitato, con obbligo di iscrizione nell'elenco dei praticanti, tenuto dal tribunale della provincia competente nel territorio in cui si svolge l'attività. I tribunali sono autorizzati a tale fine alla tenuta di un apposito albo di praticanti periti assicurativi predisposto su comunicazione completa di documentazione fiscale. In sede di prima applicazione della presente lettera, non sono tenuti alla prova di idoneità e al praticantato coloro che, forniti di diploma di perito industriale o di laurea in ingegneria, hanno esercitato per tre anni negli ultimi dieci anni l'attività nel settore specifico, esercizio dell'attività che deve risultare da idonea documentazione tecnica e fiscale».

      2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-bis) abbia effettuato un tirocinio di due anni presso lo studio di un perito assicurativo dello stesso settore in cui chiede l'iscrizione».

      3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «,  salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale» sono soppresse.

 

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Art. 6.
(Cancellazione dal ruolo e reiscrizione).

      1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della giustizia».

Art. 7.
(Commissione nazionale
per i periti assicurativi).

      1. Dopo l'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - (Commissione nazionale per i periti assicurativi). - 1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di seguito denominata "Commissione". La Commissione è composta:

          a) dal presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o da un suo delegato, che la presiede;

          b) da un funzionario del Ministero della giustizia dell'area C, posizione economica C3, con funzioni di vice presidente;

          c) da un funzionario del Ministero delle attività produttive dell'area C, posizione economica C3;

          d) da tre rappresentanti dei periti assicurativi iscritti nel ruolo per settore specialistico;

          e) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

      2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario dell'area C, posizione economica C2, in servizio presso il Ministero della giustizia.
      3. I componenti della Commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti

 

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di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari e i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministero della giustizia.
      4. I componenti della Commissione di cui al comma 1, lettere d) ed e), nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedono all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministero della giustizia. Ai componenti e ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, un compenso per ogni seduta, stabilito con provvedimento del Ministero della giustizia.
      5. I supplenti dei componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dei rispettivi Ministeri di appartenenza.
      6. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
      7. La Commissione è organo consultivo del Ministero della giustizia per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La Commissione ha inoltre il compito di promuovere e di istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministero della giustizia i provvedimenti disciplinari da adottare».

Art. 8.
(Interventi per rimuovere le procedure che ritardano la liquidazione dei sinistri).

      1. Al fine di ridurre i tempi per l'accertamento delle responsabilità nella causazione dei sinistri e diminuire le liti su un sinistro coperto dall'assicurazione obbligatoria,

 

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il perito assicurativo, su delega delle imprese o delle parti, può raccogliere copia od estratti degli accertamenti svolti dalle autorità inquirenti intervenute.
      2. I documenti di cui al comma 1 devono essere forniti al perito assicurativo entro sette giorni dalla data della richiesta salvo che l'autorità giudiziaria opponga diniego per l'istruttoria del relativo procedimento penale.

Art. 9.
(Interventi per contenere il proliferare delle frodi assicurative).

      1. Al fine di contenere il proliferare delle frodi assicurative e i fenomeni di microcriminalità assicurativa organizzata e non, ai danni delle imprese assicuratrici, al perito assicurativo, nell'esercizio diretto delle sua funzione, è riconosciuta la qualifica di esercente pubblica funzione con tutti gli oneri che da essa derivano. Ad esso è dato accesso, con le modalità e con i limiti definiti dal Ministero della giustizia, alla banca dati sinistri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Interventi per diminuire il costo dei risarcimenti per la riparazione dei veicoli).

      1. È istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'Osservatorio nazionale dei costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio è composto da:

          a) dal direttore generale dell'ISVAP o da un suo delegato, che lo presiede;

          b) da un funzionario dell'ISVAP dell'area C, posizione economica C3; con funzioni di vice presidente;

 

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          c) da un funzionario del Ministero delle attività produttive dell'area C, posizione economica C3;

          d) da due rappresentanti dei periti assicurativi iscritti nel ruolo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

          e) da due rappresentanti delle organizzazioni degli autoriparatori;

          f) da due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;

          g) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

          h) da un rappresentante delle associazioni di studio sulle autoriparazioni;

          i) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di veicoli;

          l) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di prodotti chimici e vernicianti;

          m) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di parti di ricambi per veicoli.

      3. L'Osservatorio ha il compito di monitorare il costo dei ricambi, dei materiali di consumo e della mano d'opera indispensabili alle riparazioni dei veicoli soggetti alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e di redigere un rapporto annuale sullo stato dei costi delle autoriparazione.
      4. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'area C, posizione economica C2, in servizio presso l'ISVAP.
      5. I componenti dell'Osservatorio, i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari e i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento dell'ISVAP.


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