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PDL 4471

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4471



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLETTI TANGHERONI

Norme di sostegno per gli anziani non autosufficienti

Presentata il 10 novembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, la durata della vita media è aumentata in modo significativo per il miglioramento delle condizioni di vita e dell'assistenza sanitaria. Se le previsioni si realizzeranno, gli anziani nel nostro Paese nel 2021 saranno 10,5 milioni e 14 milioni nel 2041; ma verosimilmente saranno ancora più numerosi.
      A fronte dell'elevato tasso di invecchiamento della popolazione nel nostro Paese, le condizioni di vita sul piano sociale, economico e anche culturale degli anziani non sono migliorate. In tale contesto si inserisce la categoria degli anziani non autosufficienti, che certamente si trovano a confrontarsi con una serie di problematiche quotidiane serie e difficili. A tale proposito la nostra società è impegnata maggiormente nella realizzazione di strutture ospedaliere per malati acuti, piuttosto che nella realizzazione di centri di accoglienza per gli anziani non autosufficienti, invalidi o affetti da gravi patologie croniche. Va considerato inoltre che, sotto il profilo economico, l'incidenza sul costo complessivo che lo Stato sopporta per il ricovero giornaliero presso le strutture ospedaliere è rilevante e che la relativa spesa è soggetta a sprechi.
      La presente proposta di legge pertanto è rivolta a sostenere, attraverso un sussidio finanziario mensile, le famiglie che assistono un anziano non autosufficiente, residente all'interno dello stesso nucleo familiare. Si tratta pertanto di garantire una migliore tutela degli interessi delle persone anziane che, come detto, a causa di gravi malattie o di menomazioni legate a diversi fattori, non sono in grado di provvedervi personalmente.
      La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, non è infatti sufficiente per garantire agli anziani bisognosi un adeguato sostentamento. Obiettivo primario quindi della presente proposta di legge è di stabilire
 

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una nuova fonte di finanziamento integrativa, ovvero un contributo, a carico del bilancio dello Stato, per sostenere le famiglie all'interno delle quali si trovano anziani non autosufficienti. Un sostegno finanziario che integra il Fondo nazionale per le politiche sociali.
      L'articolo 1 definisce i soggetti interessati beneficiari, nonché l'età minima e i requisiti di invalidità totale o permanente. Con l'articolo 2 si stabilisce il contributo concesso dallo Stato, pari a 600 euro fissi mensili, che integra le misure di sostegno già previste dalla citata legge n. 328 del 2000 per le persone anziane non autosufficienti. Tale contributo è rideterminato annualmente con la legge finanziaria. L'articolo 3 dispone che le aziende sanitarie locali provvedano a certificare lo stato di invalidità dell'anziano non autosufficiente ai fini della concessione del contributo.
      L'articolo 4, infine, prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro annui per l'attuazione della legge.
      La finalità generale della proposta di legge è evidentemente quella di favorire l'assistenza degli anziani non autosufficienti all'interno della famiglia, consentendo in tale modo di risparmiare risorse pubbliche non più indirizzate alla costruzione e alla gestione di ricoveri per lungodegenti. Parallelamente, la qualità della vita degli anziani sarà senza dubbio migliore in famiglia, piuttosto che in strutture di ricovero pubbliche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti interessati e finalità).

      1. Al fine di sostenere le famiglie delle quali una o più componenti sono persone anziane affette da patologie acute e croniche tali da renderle non autosufficienti e da richiedere assistenza continua, è prevista la concessione di un contributo mensile, stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 8 novembre 2000, n. 328, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.
      2. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane non autosufficienti i soggetti ultrasessantacinquenni affetti da patologie, acute o croniche, gravi e invalidanti certificate dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio ai sensi dell'articolo 3.
      3. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 15 della legge
8 novembre 2000, n. 328).

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente

 

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per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota di finanziamenti da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, in aggiunta al contributo fisso mensile di cui al comma 2-bis, per favorire l'autonomia delle stesse e sostenere il nucleo familiare che presta loro assistenza domiciliare.
      2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota di finanziamenti di cui al comma 1.
      2-bis. A favore delle famiglie che assistono a domicilio un loro membro ultrassessantacinquenne non autosufficiente è concesso, oltre ai finanziamenti determinati ai sensi dei commi 1 e 2, un assegno integrativo mensile fino ad una cifra comprensiva di 600 euro. Tale somma è rideterminata annualmente con la legge finanziaria».

      2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro della salute»;

          b) al secondo periodo, le parole: «il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della salute».

Art. 3.
(Modalità).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio regolamento, definisce le modalità di accertamento da parte delle aziende sanitarie locali competenti

 

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per territorio, delle condizioni di non autosufficienza degli anziani ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 8 novembre 2000, n. 328, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, si provvede, per la somma di 200 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per la residua somma di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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