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PDL 4246-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4246-4431-4436-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 4246, d'iniziativa dei deputati

KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI

Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Presentata il 30 luglio 2003

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4431, d'iniziativa dei deputati

BUEMI, BOATO, ALBERTINI, BOSELLI, CENTO, CEREMIGNA, CUSUMANO, DI GIOIA, GROTTO, INTINI, MAZZUCA, PAPPATERRA, PISICCHIO, POTENZA, VILLETTI

Delega al Governo per il recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Presentata il 28 ottobre 2003



NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 17 marzo 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 4246. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 4431 e 4436 si vedano i relativi stampati.

 

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n. 4436, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, MASCIA

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Presentata il 29 ottobre 2003

(Relatore per la maggioranza: PECORELLA)

 

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PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)


        La I Commissione,

            esaminata la proposta di legge C. 4246 Kessler,

        premesso:

              che in data 13 giugno 2002 il Consiglio dell'Unione Europea adottava la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri;

              che il 30 luglio 2003 veniva presentata la proposta di legge C.  4246 Kessler e altri, avente ad oggetto «Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri»;

              che, con lettera del Presidente della Commissione Giustizia, in data 22 ottobre 2003, veniva richiesto a questa Commissione di formulare parere, segnalandosi, in generale, il profilarsi di «motivi di contrasto con gli articoli 3, 10, 13, 25, 26, 104 e 111 della Costituzione» e, in particolare:

                  a) che «il mandato di arresto europeo sarebbe incompatibile con il principio di parità di trattamento stante che la libertà personale può essere limitata con provvedimenti del giudice italiano solo in presenza di ben precisi presupposti, mentre ciò non avverrebbe per i provvedimenti emessi da un'autorità straniera»;

                  b) che «il mandato di arresto europeo sarebbe in contrasto con il principio di legalità posto che, essendo venuto meno il requisito della doppia punibilità, il cittadino italiano può essere sottoposto a pena per i fatti che in Italia non costituiscono reato»;

                  c) che «nessuna esclusione è prevista dalla decisione quadro per ciò che riguarda i reati politici commessi dallo straniero o dal cittadino»;

                  d) che «l'articolo 26 della Costituzione limita l'estradizione del cittadino alle sole ipotesi in cui la stessa sia espressamente prevista da una convenzione internazionale» (atto per la cui vigenza è richiesta la ratifica da parte del Parlamento);

                  e) che le evidenziate perplessità potrebbero comunque trovare soluzione mediante una apposita modifica costituzionale, così come accaduto in Francia (dove il Parlamento ha approvato la seguente integrazione dell'articolo 88, comma 2, della propria Costituzione:

 

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«La loi fixe les regles relatives au mandat d'arret europeen en application des actes pris sur le fondement du Traitè sur l'Unione europeenne»);

        ritenuto:

            che il relatore della proposta di legge in Commissione Giustizia ha manifestato l'opinione che la decisione quadro presenti diversi punti di contrasto con la nostra Costituzione, segnatamente riguardo:

                  a) alla esclusione della doppia incriminabilità per i reati previsti dall'articolo 2 comma  2 ed alla mancata definizione delle singole fattispecie criminose;

                  b) alla evenienza, stante le diversità ordinamentali esistenti tra i vari Stati, che l'autorità giudiziaria competente all'emissione del mandato d'arresto europeo (articolo 6) possa essere costituito dall'organo di accusa invece che da un giudice;

                  c) alla circostanza che, attesi i requisiti previsti dall'articolo 8, il mandato d'arresto europeo possa essere sprovvisto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ovvero agli elementi di prova;

                  d) alla possibilità che il reato oggetto del mandato d'arresto europeo e posto a base della successiva procedura di consegna rientri nella categoria dei delitti politici;

            che le perplessità avanzate dal relatore hanno trovato piena o parziale condivisione negli interventi di taluni componenti della Commissione Giustizia, i quali, tra l'altro, hanno sottolineato:

                  a) che sussiste «il rischio che l'elenco, per così dire aperto, dei reati per i quali non è necessario il requisito della doppia incriminazione sia il maggiore ostacolo sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, in quanto verrebbero violati, in particolare, quello della tassatività della norma penale e quello della riserva di legge per le norme penali»;

                  b) che è opportuno anche «considerare la mancanza di omogeneità degli ordinamenti giudiziari dei vari Paesi»;

                  c) che «della Unione europea faranno parte anche Paesi nei quali il concetto di reato politico è completamente differente da quello comunemente inteso e nei quali per di più non sono rispettati i generali principi di ogni ordinamento»;

            che, ex adverso, altri componenti della Commissione Giustizia hanno sostenuto l'assenza di punti di sofferenza costituzionale, affermando:

                  a) che, «poiché la decisione quadro prevede un elenco di 32 reati riconosciuti come tali in tutti i Paesi europei, appare superata, almeno per queste fattispecie di reato, la necessità della doppia incriminazione;

 

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                  b) che, in tema di delitti politici, essendovi «nella decisione quadro un richiamo ai principi del Trattato dell'Unione secondo cui gli Stati contraenti devono rispettare sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia l'articolo 6 del medesimo Trattato, già esistono richiami di superiore rango normativo che assicurano la tutela»;

                  c) che «il riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi in altri ordinamenti» è «in armonia con il dettato dell'articolo 11 della Costituzione»;

            ritenuto che il Titolo VI del Trattato dell'Unione Europea (Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) disciplina le decisioni quadro e, all'articolo 34 (ex K.6), prevede che esse siano «vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi», ma non abbiano «efficacia diretta».

        In altri termini, le decisioni quadro, finalizzate al «ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», da un lato sono fonte di un obbligo di adempimento in capo ad ogni singolo Stato membro (la cui violazione dà origine alla procedura prevista dal successivo articolo 35), ma dall'altro non esplicano alcuna efficacia sul piano ordinamentale interno fino a che non siano state oggetto di uno specifico atto di recepimento (così, ad es., con riguardo a quanto di interesse, fino all'atto di recepimento e nonostante la previsione caducatoria di cui all'articolo 31 n. 1 della decisione quadro in esame, la specifica materia continuerà ed essere regolata dalla disciplina in vigore, cioè quella richiamata alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato articolo 31 n. 1).
        Da qui la proposta di legge in esame, la quale, per l'appunto, tende al recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni di cui alla decisione quadro adottata il 13 giugno 2002 dal Consiglio dell'Unione Europea in tema di mandato d'arresto europeo e di procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea. Una decisione, questa, che, come è stato notato in dottrina, pare esorbitare dai limiti che le sono assegnati dal Trattato dell'Unione, in quanto «non rimane nell'ambito del ravvicinamento tra le legislazioni degli Stati, non limita i suoi effetti ai fenomeni criminosi tassativamente indicati dall'articolo 31 del Trattato (criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti) e non rispetta la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai mezzi». Una decisione che, peraltro, ove recepita integralmente nel nostro ordinamento, darebbe corso a forti deviazioni dal diritto interno e a non poche disparità di trattamento in ragione delle diversità ordinamentali esistenti tra i vari Stati; tra le quali, vale la pena ricordare l'impossibilità per il nostro Stato di percorrere la strada del mandato d'arresto europeo con riguardo a tutti quei reati che prevedono una pena inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione (stante i limiti previsti dall'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale) ovvero di rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 3 (atteso il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo

 

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112 Cost.) ovvero di non poter ottenere la consegna di un soggetto giudicato nelle condizioni di cui all'articolo5 co.1 nn. 1 e 2 non essendo possibile nel nostro ordinamento sia la rinnovazione del processo e sia la revisione della pena. Disparità di trattamento che segnalano una oggettiva assenza di reciprocità (concetto, questo, che, a leggere i lavori preparatori della Costituzione, è sovrapponibile a quello «condizione di parità» recepito nell'articolo 11 Cost.) e che, pertanto, ove dovessero essere ritenute particolarmente pregnanti e non giustificate dall'assoluta esigenza di promuovere o attuare la giustizia, costituirebbero un vulnus costituzionale.
        Orbene, venendo a quanto specificatamente di interesse e segnalando che la decisione quadro più che semplificare modifica sensibilmente il regime finora vigente in tema di estradizione, si ritiene quanto segue.

        1) Il combinato disposto degli articoli 1 n. 2 («ogni mandato d'arresto»), 3 e 4 della decisione quadro prevede che debba darsi esecuzione al mandato d'arresto ed alla procedura di consegna anche quando il reato oggetto della richiesta rientri nella casistica dei c.d. delitti politici (a tale ultimo riguardo è inutile dire che, giusta l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, il delitto politico non equivale a delitto terroristico e che la persecuzione di un soggetto a causa delle sue opinioni politiche si realizza, di regola, mediante l'utilizzo strumentale di una fattispecie delittuosa di carattere comune).
        Tale disciplina si pone in aperto contrasto con gli articoli 10 e 26 della Costituzione, i quali prevedono espressamente, sia per il cittadino e sia per lo straniero, che l'estradizione, di cui la consegna è una forma semplificata, «non può in alcun caso essere ammessa per reati politici».
        L'inequivoco chiaro dettato costituzionale rende inutile ogni altro approfondimento sul punto.

        2) L'articolo n. 2 della decisione quadro prevede che i reati indicati nel corpo della stessa disposizione «danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, (...) indipendentemente dalla doppia incriminazione». Il che, in via esemplificativa, equivale a dire che la consegna verrebbe a correlarsi a fatti che, pur previsti come reato nell'ordinamento dello Stato emittente, sono del tutto neutri e inapprezzabili penalmente nell'ordinamento dello Stato richiesto ponendo così punti di contrasto rispetto al principio di legalità.
        Al riguardo, tralasciando ogni approfondimento circa il rango costituzionale o no del principio della doppia incriminabilità, è opportuno sottolineare che, atteso il tenore della norma, la consegna conseguirebbe alla mera presunta commissione del fatto e a nulla rileverebbe qualsivoglia indagine in ordine alla consapevolezza del disvalore della propria azione da parte del soggetto destinatario del mandato d'arresto. Quindi, il presunto autore del fatto sarebbe oggetto di consegna sol perché avrebbe asseritamente commesso in territorio europeo un'azione considerata lecita nell'ordinamento del suo Paese, a nulla rilevando qualsiasi reale giustificazione che egli potrebbe

 

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addurre circa la scusabilità della sua ignoranza con riguardo alla rilevanza penale del fatto commesso.
        Il che concretizza una situazione del tutto analoga a quella esistente nel nostro ordinamento prima della sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, la quale, come è noto, ha sancito «la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile»; e ciò per contrasto con gli articoli 27, commi 1 e 3, 2, 3, 25, comma 2, e 73, comma 3, della Costituzione.
        Una situazione, anzi, per certi versi di maggiore gravità ove si pensi:

              che l'autore del fatto ha la legittima presunzione di liceità dell'azione posta in essere atteso che la stessa non è considerata reato nell'ordinamento del proprio Paese;

              che tale legittima presunzione assume valore pregnante con particolare riguardo a quei fatti che pur possono essere previsti come reati minimali in determinati ordinamenti (v. articolo 2 n. 2 nella parte in cui prevede il mandato di cattura europeo per reati puniti nel massimo con pena pari a tre anni);

              che tale legittima presunzione è destinata a resistere non potendosi davvero pretendere, specie a fronte della generica indicazione nominativa delle tipologie di reato di cui all'articolo 2 n. 2, che si abbia puntuale conoscenza sul come i singoli Stati membri abbiano dato corpo e concretezza alle singole citate tipologie (ad es., se negli ordinamenti degli Stati dell'Unione l'assistenza agli associati costituisca uno specifico reato, così come nel nostro ordinamento interno, ovvero concretizzi il reato di partecipazione ad associazione criminale).

        Quanto fin qui detto assume rilievo perché, alla luce della normativa della decisione quadro e della proposta di legge di recepimento, il giudice italiano, nel dare corso al mandato europeo e, principalmente, alla successiva misura cautelare, non potrà in alcun modo, così divergendo dai principi costituzionali, soffermare la sua attenzione sulla asserita possibile ignoranza inevitabile.

        3) Il citato articolo 2, comma   2, individua i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo anche in assenza di doppia incriminabilità sulla base di una generica enunciazione di tipologie, non si fa alcun carico di indicare gli elementi minimi comuni delle varie fattispecie e lascia la loro definizione agli ordinamenti dei singoli Stati membri. Per di più, in taluni casi, la tipologia enunciata è talmente ampia (v., ad es., quelle costituite dalla criminalità informatica) da consentire qualsivoglia concretizzazione a seconda degli interessi e delle sensibilità di ogni Stato membro.
        Orbene, se così è, appare evidente il contrasto con i principi di tassatività e di legalità di cui all'articolo 25 Cost. - il quale, come è noto, richiede che le figure di reato, per essere degne di tale nome, rispettino il fondamentale canone di «determinatezza della fattispecie»

 

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- e con lo stesso diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) - essendo indubitabile l'impossibilità per l'imputato «di confrontarsi con una imputazione precisa e con un atto non equivoco».
        Appare, altresì, evidente che il detto contrasto assume significazioni di maggiore pregnanza ove si pensi che la violazione del principio di tassatività e del diritto alla difesa non risulterebbe neanche mitigata dalla cautela del requisito della doppia incriminabilità.

        4) L'articolo 2, comma   3, della decisione quadro prevede che «il Consiglio può decidere in qualsiasi momento (...) di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2», così, nella sostanza, consentendo l'ampliamento del campo di applicazione del mandato d'arresto europeo anche dopo l'entrata in vigore della legge di recepimento e, per ipotesi, estendendo anche i confini del settore della doppia incriminabilità.
        Inutile dire che tale disposizione, come correttamente notato durante il dibattito in Commissione Giustizia, configura come «aperto» l'elenco di cui al comma 2 e, stante la natura sostanziale delle norme processuali che presiedono alla compressione della libertà personale, pone non pochi problemi alla luce dei nostri principi costituzionali.
        Non v'è chi non veda, infatti, come tale facoltà di integrazione, per di più aggravata dalla possibile estensione del campo di esclusione della doppia incriminabilità, configga con l'articolo 25 della Costituzione scontrandosi:

              con il principio della riserva di legge, in quanto l'estensione applicativa del mandato d'arresto europeo verrebbe a dipendere non da una legge ma da una decisione assunta dal Consiglio sia pure con il voto favorevole del rappresentante del Governo italiano;

              con il principio di tassatività, stante che, non essendo consentita in materia la legiferazione in bianco, la legge di recepimento è del tutto inidonea a dare copertura alle successive integrazioni;

              con il principio di non retroattività, atteso che, alla luce della disciplina in esame e della dichiarazione formulata dal Governo italiano sull'articolo 32, sarebbe applicabile la disciplina sul mandato d'arresto anche per i reati commessi dopo il 7 agosto 2002 ed inseriti nell'elenco di cui articolo 2, comma 2, successivamente all'entrata in vigore della decisione quadro e, ciò che più conta, successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di recepimento (reati per i quali, prima dell'inserimento, era applicabile la disciplina di cui all'articolo 2 n. 3, ivi compresa la tutela della doppia incriminabilità).

        5) L'articolo 3, comma  3, prevedendo obbligatoriamente la non esecuzione del mandato d'arresto quando il soggetto destinatario non possa «ancora essere considerato, a causa dell'età, penalmente responsabile», impone l'arresto e la consegna del minore considerato responsabile penalmente sul solo dato anagrafico e non anche in

 

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ragione dell'esperito accertamento della sua reale capacità di intendere e di volere così come richiesto dall'articolo 98 del codice penale.
        Il che, come è evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte sentenza n. 128 del 1987), si pone in contrasto, prima ancora che con l'articolo 31 comma 2, della Costituzione, con l'articolo 27 commi 1 e 3 della Costituzione, il quale, da un lato, nell'affermare che la responsabilità penale è personale esclude che essa possa sussistere in chi risulta incapace di intendere e di volere e, dall'altro, nel prevedere che la pena «tende alla rieducazione del condannato» impone che quest'ultimo sia in grado di intenderne il contenuto rieducativo e di volere la sua stessa risocializzazione.
        In ogni caso, al di là quanto esposto, non può non rilevarsi come l'articolo 7 della proposta di legge, nel richiamare le norme applicabili in caso di misura cautelare, nessun accenno rivolga al particolare regime esistente per i minorenni e, in particolare a quegli (articoli 9 e 23 della legge n. 448 del 1988 che prevedono da un lato che il giudice tenga conto dei processi educativi in atti e dall'altro che la custodia cautelare possa essere disposta solo per i reati puniti con l'ergastolo ovvero con un pena non inferiore nel massimo a nove anni ovvero per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere f), g) ed h) ovvero di violenza carnale e sempre che sussistano i requisiti previsti dallo stesso articolo 23 al comma 2.
        Garanzie, queste, che si uniformano all'interesse della tutela del minore garantito costituzionalmente dall'articolo 31 comma 2 Cost. (sentenze n. 25 del 1965, n. 16 del 1981, n. 17 del 1981 e n. 222 del 1983) e garantiscono che la struttura della giustizia minorile sia «diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni» e soddisfano l'esigenza che le valutazioni del giudice siano «fondate su prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante», questo essendo «l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'articolo 31 Cost.» (sentenze n. 44 del 1978 e n. 222 del 1983).
        Il che concretizza una frattura costituzionale con i principi sanciti dall'articolo 31 Cost. Frattura che sarebbe ancora più eclatante ove, per ipotesi, gli ordinamenti degli altri Paesi europei dovessero prevedere un trattamento analogo a quello degli ultradiciottenni per i soggetti di età inferiore (questo accade in Irlanda, ove l'uniformità di trattamento scatta dal diciassettesimo anno di età) ovvero un sistema di garanzie per i minorenni sensibilmente e pregnantemente diverso da quello vigente in Italia (sentenza n. 128 del 1987).

        6) L'articolo 8 lettera e) della decisione quadro prevede come requisito del mandato d'arresto europeo la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. L'articolo 7 della proposta di legge prevede che il giudice, ultimati gli adempimenti di cui all'articolo 6, possa emettere misura cautelare al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e senza alcuna motivazione circa i requisiti indicati dall'articolo 273 stesso codice.

 

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        Ne consegue che la restrizione della libertà può trarre origine da un mandato d'arresto europeo sprovvisto di motivazione - tale non essendo la mera descrizione delle circostanze di commissione del reato con riguardo al grado di partecipazione del ricercato - e, conseguentemente, da una misura cautelare emessa da un giudice italiano, oltre che eventualmente per fatti non costituenti reato nel nostro ordinamento ovvero sanzionati con pene inferiori a quelle indicate dall'articolo 280 del codice di procedura penale, anche senza alcuna motivazione concernente la gravità degli indizi (articolo 273 commi 1 e 1-bis) e l'eventuale presenza di cause di giustificazione o di non punibilità o di estinzione del reato o di estinzione della pena (articolo 273, comma 2).
        Il che - senza toccare il tema dell'eventuale disparità di trattamento esistente con i soggetti sottoposti a misura cautelare nell'ambito di un procedimento italiano (è nota la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto) - evidenzia un insanabile contrasto con l'obbligo di motivazione sancito dagli articoli 13 e 111 della Costituzione e, per gli indubitabili effetti che derivano dall'assenza di motivazione sulla conoscenza dei fatti oggetto dell'accusa, con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.
        Le segnalate lesioni dei principi costituzionali non possono peraltro trovare copertura, come pure è stato affermato nel corso della discussione in Commissione Giustizia, nel disposto dell'articolo 11 Cost., secondo cui «l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni».
        Infatti, come è stato rilevato, la Corte Costituzionale (sentenza n. 117 del 1994) ha chiarito che «la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali si arresta quando le dette norme siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione» e che, pertanto, «né l'ingresso dell'ordinamento internazionale né tantomeno la rinuncia alla sovranità statuale a favore di fonti di produzione sopranazionale sono possibili quando si apra una breccia, quale che ne sia la misura, nel tessuto di principi e di garanzie costituzionali poste a presidio delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili».
        In virtù di quanto fin qui esposto ritiene questa Commissione che la proposta di legge in esame, finalizzata al recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, palesi, nei limiti sopra indicati, profili di incostituzionalità con riguardo agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 73 e 111 della Costituzione.
        Tali profili; invero, stante la previsione di cui al punto 12 dei consideranda («la presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali (...) la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo»), potrebbero eventualmente essere superati mediante appropriate modifiche emendative nei termini e nei modi che saranno ritenuti opportuni.
        Infine, con riguardo alla segnalata possibilità di risolvere la complessa problematica mediante una idonea specifica modifica costituzionale, similarmente a quanto già avvenuto in Francia, si
 

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segnala che tale eventuale modifica costituirebbe una extrema ratio, se del caso percorribile ove la sintonizzazione con i principi costituzionali non dovesse essere raggiunta mediante la legge ordinaria. Peraltro, essa, neanche come mera deroga finalizzata al recepimento della decisione quadro, mai potrebbe incidere in termini restrittivi sui diritti fondamentali o inviolabili riconosciuti dalla nostra Costituzione (quali, ad esempio quelli previsti dagli articoli 13 e 24 Cost.), atteso che tali diritti sarebbero esclusi addirittura da ogni forma di revisione costituzionale di carattere restrittivo (come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 1146 del 1998 e n, 232 del 1989) che hanno affermato che «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione ...quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» e che «non vi è poi dubbio che l'articolo 24 della Costituzione enunci un principio fondamentale del nostro ordinamento. Valga per tutte richiamare la sentenza n. 18 del 1982, nella quale è testualmente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, già annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo, va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»).
        Attesa l'esigenza costituita dal recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio in data 13 giugno 2002,

        esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              la proposta di legge in esame venga puntualmente modificata, alla luce dei principi che sovraintendono alla gerarchia e al rapporto tra le fonti, secondo quanto indicato nelle argomentazioni formulate nel «ritenuto» ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) le quali devono intendersi tutte come specifiche condizioni.

(Parere espresso il 29 ottobre 2003).

          La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4246, recante norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

 

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            visto il parere espresso in data 29 ottobre 2003, e rilevato che le condizioni in esso formulate sono state integralmente recepite dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente,

            rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 20 novembre 2003).

        


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui: all'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto, di cui al comma 4 dell'articolo 4, non può farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio;

            all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, che prevede alcuni adempimenti amministrativi e giudiziari necessari per l'esecuzione del mandato di arresto, si può far fronte mediante disponibilità già esistenti in base alla normativa vigente;

            dall'articolo 37, non derivano nuovi o maggiori oneri, potendosi addirittura prospettare l'eventualità di risparmi di spesa;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            a) all'articolo 4, sia soppresso il comma 4;

            b) all'articolo 12, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia»;

 

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            c) all'articolo 37, sia aggiunto in fine il seguente comma: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

          considerato che la proposta di legge introduce una serie di norme procedurali volte a conformare il diritto interno alla decisione quadro adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI);

            tenuto conto che la decisione quadro si inserisce nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia», così come delineato dal Trattato dell'Unione europea e facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 in cui si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo;

            ricordato il rilevante incremento delle decisioni quadro recentemente esaminate dai Consigli dei ministri dell'Unione europea sul tema della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quali, in particolare, quelle relative al reato di razzismo e xenofobia, al sequestro dei beni, alla corruzione che fa sì che si intervenga con uno strumento quale quello delle decisioni quadro - fondato sul ruolo cardine dei soli Governi (riunioni nel Consiglio del Ministri dell'Unione europea) con un semplice parere del Parlamento europeo - su materie di rilievo fondamentale per gli Stati membri che investono i principi fondamentali di libertà dei cittadini con riguardo ai quali è invece quanto mai sentita l'esigenza di forme di esame fondate su procedure trasparenti e caratterizzate da adeguate garanzie di pubblicità;

            evidenziata pertanto la necessità che il Parlamento sia sempre coinvolto nella fase di discussione in sede comunitaria su provvedimenti normativi di tale impatto sull'ordinamento interno, in modo da poter esprimere tempestivamente indirizzi al Governo;

            apprezzato che nel testo viene inoltre introdotta una «anticipazione» della procedura di riserva di esame parlamentare riferita ai progetti di modifica del paragrafo 2 dell'articolo 2 prevedendo che i

 

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progetti di atti dell'Unione europea sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo;

            sottolineata peraltro l'opportunità di rendere omogenea tale previsione rispetto alla fattispecie generale introdotta all'articolo 4 del testo unificato di modifica della legga La Pergola (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari»;

            rilevato altresì come la decisione quadro in esame prevede una lista dei crimini che sembra eccedere le indicazioni incluse nell'articolo 31 lettera e) del Trattato che richiama tassativamente i fenomeni criminosi della criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti per l'adozione di azioni comuni;

            sottolineato che la portata della decisione quadro al nostro esame è di un'ampiezza tale da non poter non richiedere congrui tempi di esame per la sua trasposizione negli ordinamenti nazionali, considerato che la stessa va ad incidere sui principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri eliminando la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'estradizione di cui dispone il superamento imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente);

            rilevata pertanto la necessità di individuare le forme più adeguate per l'adeguamento della normativa nazionale tenendo conto che in base all'articolo 34 del Trattato le decisioni quadro non hanno un'efficacia diretta e sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi che individueranno lo strumento giuridico adeguato per tale adeguamento;

            ricordato come nell'allegato 2 della decisione quadro in esame vi è un'espressa dichiarazione dell'Italia nella quale si evidenzia che «per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei» e che nella dichiarazione del Consiglio allegata alla direttiva quadro si fa presente che «il Consiglio conviene di continuare (...) i lavori sull'armonizzazione relativa ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro al fine di giungere ad un'intesa giuridica reciproca tra gli Stati membri»;

 

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            rilevato che nel nuovo testo della proposta di legge si prevede in particolare:

                  a) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che obiettivi;

                  b) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo in condizioni di reciprocità sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, che sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, comma 2, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile;

                  c) una elencazione dettagliata e specifica delle fattispecie criminose che danno luogo a consegna obbligatoria indipendentemente dalla doppia incriminazione sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà personale sia pari o superiore a tre anni;

                  d) che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali;

            tenuto infatti conto che la previsione di cui al punto 12 dei consideranda stabilisce che la decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo e che lungo tale direzione sembra andare il nuovo testo della proposta di legge, che rende il testo della direttiva quadro quanto più possibile aderente e compatibile con le disposizioni della Costituzione e con le garanzie fondamentali dell'ordinamento italiano;

            richiamata quindi la necessità di pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per il contrasto di reati di particolare gravità e la necessità di garantire il pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini e di preservare i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 1, comma 1, che stabilisce che la decisione quadro sarà attuata nei limiti in cui le relative disposizioni non contrastino con i principi supremi della Costituzione italiana, si valuti l'opportunità di richiamare anche il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000;

              b) all'articolo 3 valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una formulazione della «riserva di esame parlamentare» quanto più possibile omogenea rispetto alla procedura delineata in via generale nel testo di riforma della legge n. 86 del 1989, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (S. 2386), dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

        
 

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TESTO
della proposta di legge n. 4246
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TESTO
della Commissione

Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.
(Disposizioni di principio
e definizioni).

Art. 1.
(Disposizioni di principio
e definizioni).

      1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea.

      1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

      2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.      2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
       3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia

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 adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
      3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.      Soppresso.
      4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.      Soppresso.
 

Art. 2.
(Garanzie costituzionali).
 

      1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano:

 

          a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

 

          b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.


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       2. L'Italia, ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a).
 

Art. 3.
(Estensione
dei casi di consegna obbligatoria).
 

      1. I progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

       2. Il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica di cui al comma 1, illustra la posizione che intende assumere. A tale fine il Governo predispone una relazione tecnica che dà conto dello stato dei negoziati nonché dell'impatto sull'ordinamento italiano del progetto di modifica.
       3. In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei progetti di modifica di cui al comma 1.
 

Art. 4.
(Autorità centrale).
 

      1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

       2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
       3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette

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 all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Capo I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 2.
(Competenza territoriale).

Art. 5.
(Garanzia giurisdizionale).
 

      1. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

       2. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
      1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.      3. Identico.
      2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1 è competente la corte di appello di Roma.      4. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello di Roma.
      3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è       5. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è

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possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
      4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.      6. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.
 

Art. 6.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).
 

      1. A condizione di ricevibilità il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

 

          a) identità e cittadinanza del ricercato;

 

          b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

 

          c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

 

          d) natura e qualificazione giuridica del reato;

 

          e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

 

          f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

 

          g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 

      2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata


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 copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
       3. Al mandato d'arresto devono essere allegati:
 

          a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

 

          b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

 

          c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

 

          d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

 

      4. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

       5. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui

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 al comma 4, la corte di appello dichiara la irricevibilità della richiesta.
       6. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.
 

Art. 7.
(Casi di doppia punibilità).
 

      1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che oggettivi.

      V. articolo 9, comma 2, lettera e).      2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
       3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
       4. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
 

Art. 8.
(Consegna obbligatoria).
 

      1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o


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 della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:
 

          a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

 

          b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

 

          c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

 

          d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

 

          e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

 

          f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

 

          g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;


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          h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

 

          i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

 

          l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

 

          m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

 

          n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;


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          o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

           p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;
 

          q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

 

          r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

 

          s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

 

          t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell' attività di un gruppo organizzato;

 

          u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

 

          v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;


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          z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

 

          aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

           bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
 

          cc) falsificare mezzi di pagamento;

 

          dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

 

          ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

 

          ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

 

          gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

 

          hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

 

          ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

 

          ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

 

          mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

 

      2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e


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 se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
       3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

Art. 3.
(Ricezione del mandato di arresto).

Art. 9.
(Ricezione del mandato di arresto.
Misure cautelari).

      1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

      1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

      2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.      2. Identico.
      3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.      3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.
      V. articolo 7, comma 1.      4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di

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 nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
      V. articolo 7, comma 2.      5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, e 280.
       6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
 

Art. 10.
(Inizio del procedimento).
 

       1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure, di cui all'articolo 9, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

       2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
       3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

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       4. La misura coercitiva perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non è pronunciata entro il termine di centoventi giorni dalla sua esecuzione.
       5. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il
 decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).

Art. 11.
(Arresto ad iniziativa
della polizia giudiziaria).

      1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

      1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

       2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 5.
(Adempimenti esecutivi).

Art. 12.
(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

      1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3,

      1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11


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comma 1, ovvero che ha comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.
      2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.      2. Identico.
      3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.      3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
       4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
 

Art. 13.
(Convalida).
 

      1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma  2.


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       2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.
       3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.
 

Art. 14.
(Consenso alla consegna).
 

      1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

       2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.
       3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.
       4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni,

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 alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.
       5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

Art. 6.
(Procedimento per la decisione
sulla richiesta di consegna).

Soppresso.

      1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica e al difensore.

      2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.
      3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte di appello identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.
      4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.      
      5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte di appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

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      6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.
      7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.
      8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
      9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

Art. 7.
(Misure cautelari).

Art. 15.
(Provvedimenti provvisori
in attesa della decisione).

      1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

      V. articolo 9, comma 4.

      2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.      V. articolo 9, comma 5.
 

      1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento


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 penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente ed al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
       2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.
       3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni ed alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

Art. 8.
(Informazioni supplementari).

Art. 16.
(Informazioni ed accertamenti integrativi).

      1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale

      1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la


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l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 12.ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 5 dell'articolo 6.
       2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

Art. 9.
(Decisione sulla consegna).

Art. 17.
(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

      1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

       2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
      V. articolo 12, comma 5.      3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.
       4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
            5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza

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 revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
       6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
       7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
      2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:      V. articolo 18, comma 1, alinea:

          a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

      soppressa;

          b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

      V. articolo 18, comma 1, lettera l).

          c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

      V. articolo 18, comma 1, lettera m).

          d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

      V. articolo 18, comma 1, lettera i).

          e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di

      V. articolo 7, comma 2.


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tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell'Unione europea emittente;

          f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

      V. articolo 18, comma 1, lettera o).

 

Art. 18.
(Rifiuto della consegna).
 

      1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

 

          a) se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

 

          b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

 

          c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

 

          d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

 

          e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

 

          f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della


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 Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
 

          g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

 

          h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

      V. articolo 9, comma 2, lettera d).

          i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 ed il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;


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      V. articolo 9, comma 2, lettera b).

          l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

      V. articolo 9, comma 2, lettera c).

          m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

 

          n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

      V. articolo 9, comma 2, lettera f).

          o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

 

          p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

 

          q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

 

          r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino italiano o risieda in Italia, sempre che l'Italia s'impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;


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           s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
 

          t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

 

          u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità o di specifici privilegi processuali che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

 

          v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

Art. 19.
(Garanzie richieste
allo Stato membro di emissione).
 

      1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

 

          a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;


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      V. articolo 10, comma 6.          b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

      V. articolo 10, comma 5.

          c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Art. 10.
(Casi particolari).

      1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

      Soppresso.

      2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.
      Soppresso.
      3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è       Soppresso.

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assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.
      4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.      Soppresso.
      5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.      V. articolo 19, comma 1, lettera c).
      6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.      V. articolo 19, comma 1, lettera b).

Art. 11.
(Decisione in caso di concorso
di richieste).

Art. 20.
(Concorso di richieste di consegna).

      1. Se due o più Stati membri dell'Unione europea hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

      1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

       2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre

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 ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.
      2. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.      3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

Art. 12.
(Termini per la decisione).

Art. 21.
(Termini per la decisione).

      1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

      1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

      2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.
      Soppresso.
      3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.      Soppresso.
      4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.      Soppresso.
      5. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione       V. articolo 17, comma 3.

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dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

Art. 13.
(Ricorso per cassazione).

Art. 22.
(Ricorso per cassazione).

      1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale della Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione dell'avviso di deposito.

      1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

      2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.      2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
      3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno otto giorni prima dell'udienza.
      3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno successivo a quello della pronuncia.      4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
       5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
      4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.      6. Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 14.
(Termini per la consegna).

Art. 23.
(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).

      1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le

      1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro


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autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
      2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.      2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.
      3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.      3. Quando sussistono motivi umanitari o altre gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
       4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
      4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.      5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia ed il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato.
      5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del       6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria

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periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo, dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

Art. 15.
(Consegna rinviata o condizionata).

Art. 24.
(Rinvio della consegna
o consegna temporanea).

      1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.

      1. Con l'ordinanza che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

      2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.      2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

Art. 16.
(Consegna successiva).

Art. 25.
(Divieto di consegna
o di estradizione successiva).

      1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

      1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato


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 a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
      2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro dell'Unione europea può avvenire con l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 9, comma  2.      2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
      3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:      3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

          a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

          a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

          b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e  4;

          b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

          c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

          c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

      4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

      Soppresso.


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Art. 17.
(Principio di specialità).

Art. 26.
(Principio di specialità).

      1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

      1. Identico.

      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:      2. Identico:

          a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

          a) identica;

          b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

          b) identica;

          c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

          c) identica;

          d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

          d) identica;

          e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;          e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

          f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4.

          f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

      3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto

      3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto


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richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18.

Art. 18.
(Transito).

Art. 27.
(Transito).

      1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

      Identico.

      2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

          a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

          b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

      3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente


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pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

Capo II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Capo II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 19.
(Competenza).

Art. 28.
(Competenza).

      1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

      1. Identico.

          a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

          b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

          c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

      V. articolo 21, comma 2.

      2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione ed alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 20.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).

Art. 29.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).

      1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 19 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

      1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.


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      2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 21.      2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.
      3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.      3. Identico.

Art. 21.
(Contenuto del mandato
d'arresto europeo).

Art. 30.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

      1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

      1. Identico:

          a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

          a) identica;

          b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

          b) identica;

          c) l'indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 19;

          c) l'indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

          d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

          d) identica;

          e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione,

          e) identica;


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nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

          f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

          f) identica;

          g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

          g) identica.

      2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

      V. articolo 28, comma 2.

      3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.      V. articolo 34.
 

Art. 31.
(Perdita di efficacia del mandato
d'arresto europeo).
 

      1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 

Art. 32.
(Principio di specialità).
 

      1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.


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Art. 22.
(Computo della custodia
cautelare espiata).

Art. 33.
(Computabilità della custodia
cautelare all'estero).

      1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

      1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.

Capo III
MISURE REALI

Capo III
MISURE REALI
 

Art. 34.
(Richiesta in caso di sequestro
o di confisca di beni).

      V. articolo 21, comma 3.

      1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

Art. 23.
(Sequestro e consegna di beni).

Art. 35.
(Sequestro e consegna di beni).

      1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

      1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

       2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

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      2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.      3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
      V. comma 8.
       4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.
       5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
       6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.
      3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.      7. Identico.
      4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.      V. articolo 36, comma 1.
      V. comma 2, ultimo periodo.      8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.
      5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.      9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

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Art. 36.
(Concorso di sequestri).

      V. articolo 23, comma 4.

      1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

       2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

Capo IV
SPESE

Capo IV
SPESE

Art. 24.
(Spese).

Art. 37.
(Spese).

      1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

      1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

       2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

Art. 38.
(Obblighi internazionali).
 

      1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano


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 qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tal caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
       2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.
 

Art. 39.
(Norme applicabili).
 

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

       2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 25.
(Disposizioni transitorie).

Art. 40.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1o gennaio 2004.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

      2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.      2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

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      3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d'arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.      Soppresso.
       3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.


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