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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4246-4431-4436-A |
La I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 4246 Kessler,
premesso:
che in data 13 giugno 2002 il Consiglio dell'Unione Europea adottava la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri;
che il 30 luglio 2003 veniva presentata la proposta di legge C. 4246 Kessler e altri, avente ad oggetto «Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri»;
che, con lettera del Presidente della Commissione Giustizia, in data 22 ottobre 2003, veniva richiesto a questa Commissione di formulare parere, segnalandosi, in generale, il profilarsi di «motivi di contrasto con gli articoli 3, 10, 13, 25, 26, 104 e 111 della Costituzione» e, in particolare:
a) che «il mandato di arresto europeo sarebbe incompatibile con il principio di parità di trattamento stante che la libertà personale può essere limitata con provvedimenti del giudice italiano solo in presenza di ben precisi presupposti, mentre ciò non avverrebbe per i provvedimenti emessi da un'autorità straniera»;
b) che «il mandato di arresto europeo sarebbe in contrasto con il principio di legalità posto che, essendo venuto meno il requisito della doppia punibilità, il cittadino italiano può essere sottoposto a pena per i fatti che in Italia non costituiscono reato»;
c) che «nessuna esclusione è prevista dalla decisione quadro per ciò che riguarda i reati politici commessi dallo straniero o dal cittadino»;
d) che «l'articolo 26 della Costituzione limita l'estradizione del cittadino alle sole ipotesi in cui la stessa sia espressamente prevista da una convenzione internazionale» (atto per la cui vigenza è richiesta la ratifica da parte del Parlamento);
e) che le evidenziate perplessità potrebbero comunque trovare soluzione mediante una apposita modifica costituzionale, così come accaduto in Francia (dove il Parlamento ha approvato la seguente integrazione dell'articolo 88, comma 2, della propria Costituzione:
ritenuto:
che il relatore della proposta di legge in Commissione Giustizia ha manifestato l'opinione che la decisione quadro presenti diversi punti di contrasto con la nostra Costituzione, segnatamente riguardo:
a) alla esclusione della doppia incriminabilità per i reati previsti dall'articolo 2 comma 2 ed alla mancata definizione delle singole fattispecie criminose;
b) alla evenienza, stante le diversità ordinamentali esistenti tra i vari Stati, che l'autorità giudiziaria competente all'emissione del mandato d'arresto europeo (articolo 6) possa essere costituito dall'organo di accusa invece che da un giudice;
c) alla circostanza che, attesi i requisiti previsti dall'articolo 8, il mandato d'arresto europeo possa essere sprovvisto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ovvero agli elementi di prova;
d) alla possibilità che il reato oggetto del mandato d'arresto europeo e posto a base della successiva procedura di consegna rientri nella categoria dei delitti politici;
che le perplessità avanzate dal relatore hanno trovato piena o parziale condivisione negli interventi di taluni componenti della Commissione Giustizia, i quali, tra l'altro, hanno sottolineato:
a) che sussiste «il rischio che l'elenco, per così dire aperto, dei reati per i quali non è necessario il requisito della doppia incriminazione sia il maggiore ostacolo sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, in quanto verrebbero violati, in particolare, quello della tassatività della norma penale e quello della riserva di legge per le norme penali»;
b) che è opportuno anche «considerare la mancanza di omogeneità degli ordinamenti giudiziari dei vari Paesi»;
c) che «della Unione europea faranno parte anche Paesi nei quali il concetto di reato politico è completamente differente da quello comunemente inteso e nei quali per di più non sono rispettati i generali principi di ogni ordinamento»;
che, ex adverso, altri componenti della Commissione Giustizia hanno sostenuto l'assenza di punti di sofferenza costituzionale, affermando:
a) che, «poiché la decisione quadro prevede un elenco di 32 reati riconosciuti come tali in tutti i Paesi europei, appare superata, almeno per queste fattispecie di reato, la necessità della doppia incriminazione;
b) che, in tema di delitti politici, essendovi «nella decisione quadro un richiamo ai principi del Trattato dell'Unione secondo cui gli Stati contraenti devono rispettare sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia l'articolo 6 del medesimo Trattato, già esistono richiami di superiore rango normativo che assicurano la tutela»;
c) che «il riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi in altri ordinamenti» è «in armonia con il dettato dell'articolo 11 della Costituzione»;
ritenuto che il Titolo VI del Trattato dell'Unione Europea (Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) disciplina le decisioni quadro e, all'articolo 34 (ex K.6), prevede che esse siano «vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi», ma non abbiano «efficacia diretta».
In altri termini, le decisioni quadro, finalizzate al «ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», da un lato sono fonte di un obbligo di adempimento in capo ad ogni singolo Stato membro (la cui violazione dà origine alla procedura prevista dal successivo articolo 35), ma dall'altro non esplicano alcuna efficacia sul piano ordinamentale interno fino a che non siano state oggetto di uno specifico atto di recepimento (così, ad es., con riguardo a quanto di interesse, fino all'atto di recepimento e nonostante la previsione caducatoria di cui all'articolo 31 n. 1 della decisione quadro in esame, la specifica materia continuerà ed essere regolata dalla disciplina in vigore, cioè quella richiamata alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato articolo 31 n. 1).
Da qui la proposta di legge in esame, la quale, per l'appunto, tende al recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni di cui alla decisione quadro adottata il 13 giugno 2002 dal Consiglio dell'Unione Europea in tema di mandato d'arresto europeo e di procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea. Una decisione, questa, che, come è stato notato in dottrina, pare esorbitare dai limiti che le sono assegnati dal Trattato dell'Unione, in quanto «non rimane nell'ambito del ravvicinamento tra le legislazioni degli Stati, non limita i suoi effetti ai fenomeni criminosi tassativamente indicati dall'articolo 31 del Trattato (criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti) e non rispetta la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai mezzi». Una decisione che, peraltro, ove recepita integralmente nel nostro ordinamento, darebbe corso a forti deviazioni dal diritto interno e a non poche disparità di trattamento in ragione delle diversità ordinamentali esistenti tra i vari Stati; tra le quali, vale la pena ricordare l'impossibilità per il nostro Stato di percorrere la strada del mandato d'arresto europeo con riguardo a tutti quei reati che prevedono una pena inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione (stante i limiti previsti dall'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale) ovvero di rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 3 (atteso il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo
1) Il combinato disposto degli articoli 1 n. 2 («ogni mandato d'arresto»), 3 e 4 della decisione quadro prevede che debba darsi esecuzione al mandato d'arresto ed alla procedura di consegna anche quando il reato oggetto della richiesta rientri nella casistica dei c.d. delitti politici (a tale ultimo riguardo è inutile dire che, giusta l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, il delitto politico non equivale a delitto terroristico e che la persecuzione di un soggetto a causa delle sue opinioni politiche si realizza, di regola, mediante l'utilizzo strumentale di una fattispecie delittuosa di carattere comune).
Tale disciplina si pone in aperto contrasto con gli articoli 10 e 26 della Costituzione, i quali prevedono espressamente, sia per il cittadino e sia per lo straniero, che l'estradizione, di cui la consegna è una forma semplificata, «non può in alcun caso essere ammessa per reati politici».
L'inequivoco chiaro dettato costituzionale rende inutile ogni altro approfondimento sul punto.
2) L'articolo n. 2 della decisione quadro prevede che i reati indicati nel corpo della stessa disposizione «danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, (...) indipendentemente dalla doppia incriminazione». Il che, in via esemplificativa, equivale a dire che la consegna verrebbe a correlarsi a fatti che, pur previsti come reato nell'ordinamento dello Stato emittente, sono del tutto neutri e inapprezzabili penalmente nell'ordinamento dello Stato richiesto ponendo così punti di contrasto rispetto al principio di legalità.
Al riguardo, tralasciando ogni approfondimento circa il rango costituzionale o no del principio della doppia incriminabilità, è opportuno sottolineare che, atteso il tenore della norma, la consegna conseguirebbe alla mera presunta commissione del fatto e a nulla rileverebbe qualsivoglia indagine in ordine alla consapevolezza del disvalore della propria azione da parte del soggetto destinatario del mandato d'arresto. Quindi, il presunto autore del fatto sarebbe oggetto di consegna sol perché avrebbe asseritamente commesso in territorio europeo un'azione considerata lecita nell'ordinamento del suo Paese, a nulla rilevando qualsiasi reale giustificazione che egli potrebbe
che l'autore del fatto ha la legittima presunzione di liceità dell'azione posta in essere atteso che la stessa non è considerata reato nell'ordinamento del proprio Paese;
che tale legittima presunzione assume valore pregnante con particolare riguardo a quei fatti che pur possono essere previsti come reati minimali in determinati ordinamenti (v. articolo 2 n. 2 nella parte in cui prevede il mandato di cattura europeo per reati puniti nel massimo con pena pari a tre anni);
che tale legittima presunzione è destinata a resistere non potendosi davvero pretendere, specie a fronte della generica indicazione nominativa delle tipologie di reato di cui all'articolo 2 n. 2, che si abbia puntuale conoscenza sul come i singoli Stati membri abbiano dato corpo e concretezza alle singole citate tipologie (ad es., se negli ordinamenti degli Stati dell'Unione l'assistenza agli associati costituisca uno specifico reato, così come nel nostro ordinamento interno, ovvero concretizzi il reato di partecipazione ad associazione criminale).
Quanto fin qui detto assume rilievo perché, alla luce della normativa della decisione quadro e della proposta di legge di recepimento, il giudice italiano, nel dare corso al mandato europeo e, principalmente, alla successiva misura cautelare, non potrà in alcun modo, così divergendo dai principi costituzionali, soffermare la sua attenzione sulla asserita possibile ignoranza inevitabile.
3) Il citato articolo 2, comma 2, individua i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo anche in assenza di doppia incriminabilità sulla base di una generica enunciazione di tipologie, non si fa alcun carico di indicare gli elementi minimi comuni delle varie fattispecie e lascia la loro definizione agli ordinamenti dei singoli Stati membri. Per di più, in taluni casi, la tipologia enunciata è talmente ampia (v., ad es., quelle costituite dalla criminalità informatica) da consentire qualsivoglia concretizzazione a seconda degli interessi e delle sensibilità di ogni Stato membro.
Orbene, se così è, appare evidente il contrasto con i principi di tassatività e di legalità di cui all'articolo 25 Cost. - il quale, come è noto, richiede che le figure di reato, per essere degne di tale nome, rispettino il fondamentale canone di «determinatezza della fattispecie»
4) L'articolo 2, comma 3, della decisione quadro prevede che «il Consiglio può decidere in qualsiasi momento (...) di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2», così, nella sostanza, consentendo l'ampliamento del campo di applicazione del mandato d'arresto europeo anche dopo l'entrata in vigore della legge di recepimento e, per ipotesi, estendendo anche i confini del settore della doppia incriminabilità.
Inutile dire che tale disposizione, come correttamente notato durante il dibattito in Commissione Giustizia, configura come «aperto» l'elenco di cui al comma 2 e, stante la natura sostanziale delle norme processuali che presiedono alla compressione della libertà personale, pone non pochi problemi alla luce dei nostri principi costituzionali.
Non v'è chi non veda, infatti, come tale facoltà di integrazione, per di più aggravata dalla possibile estensione del campo di esclusione della doppia incriminabilità, configga con l'articolo 25 della Costituzione scontrandosi:
con il principio della riserva di legge, in quanto l'estensione applicativa del mandato d'arresto europeo verrebbe a dipendere non da una legge ma da una decisione assunta dal Consiglio sia pure con il voto favorevole del rappresentante del Governo italiano;
con il principio di tassatività, stante che, non essendo consentita in materia la legiferazione in bianco, la legge di recepimento è del tutto inidonea a dare copertura alle successive integrazioni;
con il principio di non retroattività, atteso che, alla luce della disciplina in esame e della dichiarazione formulata dal Governo italiano sull'articolo 32, sarebbe applicabile la disciplina sul mandato d'arresto anche per i reati commessi dopo il 7 agosto 2002 ed inseriti nell'elenco di cui articolo 2, comma 2, successivamente all'entrata in vigore della decisione quadro e, ciò che più conta, successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di recepimento (reati per i quali, prima dell'inserimento, era applicabile la disciplina di cui all'articolo 2 n. 3, ivi compresa la tutela della doppia incriminabilità).
5) L'articolo 3, comma 3, prevedendo obbligatoriamente la non esecuzione del mandato d'arresto quando il soggetto destinatario non possa «ancora essere considerato, a causa dell'età, penalmente responsabile», impone l'arresto e la consegna del minore considerato responsabile penalmente sul solo dato anagrafico e non anche in
6) L'articolo 8 lettera e) della decisione quadro prevede come requisito del mandato d'arresto europeo la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. L'articolo 7 della proposta di legge prevede che il giudice, ultimati gli adempimenti di cui all'articolo 6, possa emettere misura cautelare al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e senza alcuna motivazione circa i requisiti indicati dall'articolo 273 stesso codice.
esprime,
con la seguente condizione:
la proposta di legge in esame venga puntualmente modificata, alla luce dei principi che sovraintendono alla gerarchia e al rapporto tra le fonti, secondo quanto indicato nelle argomentazioni formulate nel «ritenuto» ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) le quali devono intendersi tutte come specifiche condizioni.
(Parere espresso il 29 ottobre 2003).
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4246, recante norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
visto il parere espresso in data 29 ottobre 2003, e rilevato che le condizioni in esso formulate sono state integralmente recepite dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente,
rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
(Parere espresso il 20 novembre 2003).
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui: all'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto, di cui al comma 4 dell'articolo 4, non può farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, che prevede alcuni adempimenti amministrativi e giudiziari necessari per l'esecuzione del mandato di arresto, si può far fronte mediante disponibilità già esistenti in base alla normativa vigente;
dall'articolo 37, non derivano nuovi o maggiori oneri, potendosi addirittura prospettare l'eventualità di risparmi di spesa;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
a) all'articolo 4, sia soppresso il comma 4;
b) all'articolo 12, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia»;
c) all'articolo 37, sia aggiunto in fine il seguente comma: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;
considerato che la proposta di legge introduce una serie di norme procedurali volte a conformare il diritto interno alla decisione quadro adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI);
tenuto conto che la decisione quadro si inserisce nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia», così come delineato dal Trattato dell'Unione europea e facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 in cui si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo;
ricordato il rilevante incremento delle decisioni quadro recentemente esaminate dai Consigli dei ministri dell'Unione europea sul tema della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quali, in particolare, quelle relative al reato di razzismo e xenofobia, al sequestro dei beni, alla corruzione che fa sì che si intervenga con uno strumento quale quello delle decisioni quadro - fondato sul ruolo cardine dei soli Governi (riunioni nel Consiglio del Ministri dell'Unione europea) con un semplice parere del Parlamento europeo - su materie di rilievo fondamentale per gli Stati membri che investono i principi fondamentali di libertà dei cittadini con riguardo ai quali è invece quanto mai sentita l'esigenza di forme di esame fondate su procedure trasparenti e caratterizzate da adeguate garanzie di pubblicità;
evidenziata pertanto la necessità che il Parlamento sia sempre coinvolto nella fase di discussione in sede comunitaria su provvedimenti normativi di tale impatto sull'ordinamento interno, in modo da poter esprimere tempestivamente indirizzi al Governo;
apprezzato che nel testo viene inoltre introdotta una «anticipazione» della procedura di riserva di esame parlamentare riferita ai progetti di modifica del paragrafo 2 dell'articolo 2 prevedendo che i
sottolineata peraltro l'opportunità di rendere omogenea tale previsione rispetto alla fattispecie generale introdotta all'articolo 4 del testo unificato di modifica della legga La Pergola (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari»;
rilevato altresì come la decisione quadro in esame prevede una lista dei crimini che sembra eccedere le indicazioni incluse nell'articolo 31 lettera e) del Trattato che richiama tassativamente i fenomeni criminosi della criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti per l'adozione di azioni comuni;
sottolineato che la portata della decisione quadro al nostro esame è di un'ampiezza tale da non poter non richiedere congrui tempi di esame per la sua trasposizione negli ordinamenti nazionali, considerato che la stessa va ad incidere sui principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri eliminando la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'estradizione di cui dispone il superamento imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente);
rilevata pertanto la necessità di individuare le forme più adeguate per l'adeguamento della normativa nazionale tenendo conto che in base all'articolo 34 del Trattato le decisioni quadro non hanno un'efficacia diretta e sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi che individueranno lo strumento giuridico adeguato per tale adeguamento;
ricordato come nell'allegato 2 della decisione quadro in esame vi è un'espressa dichiarazione dell'Italia nella quale si evidenzia che «per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei» e che nella dichiarazione del Consiglio allegata alla direttiva quadro si fa presente che «il Consiglio conviene di continuare (...) i lavori sull'armonizzazione relativa ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro al fine di giungere ad un'intesa giuridica reciproca tra gli Stati membri»;
rilevato che nel nuovo testo della proposta di legge si prevede in particolare:
a) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che obiettivi;
b) che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo in condizioni di reciprocità sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, che sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, comma 2, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile;
c) una elencazione dettagliata e specifica delle fattispecie criminose che danno luogo a consegna obbligatoria indipendentemente dalla doppia incriminazione sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà personale sia pari o superiore a tre anni;
d) che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali;
tenuto infatti conto che la previsione di cui al punto 12 dei consideranda stabilisce che la decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo e che lungo tale direzione sembra andare il nuovo testo della proposta di legge, che rende il testo della direttiva quadro quanto più possibile aderente e compatibile con le disposizioni della Costituzione e con le garanzie fondamentali dell'ordinamento italiano;
richiamata quindi la necessità di pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per il contrasto di reati di particolare gravità e la necessità di garantire il pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini e di preservare i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, che stabilisce che la decisione quadro sarà attuata nei limiti in cui le relative disposizioni non contrastino con i principi supremi della Costituzione italiana, si valuti l'opportunità di richiamare anche il rispetto dei principi indicati dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000;
b) all'articolo 3 valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una formulazione della «riserva di esame parlamentare» quanto più possibile omogenea rispetto alla procedura delineata in via generale nel testo di riforma della legge n. 86 del 1989, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (S. 2386), dove si prevede che quando è apposta la riserva di esame «il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
TESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri |
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea. |
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge. | 2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia
Pag. 18 | adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile. | 3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2. | Soppresso. | 4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. | Soppresso. | |
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| 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano: a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.
1. I progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. 1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia. 1. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.
1. A condizione di ricevibilità il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni: a) identità e cittadinanza del ricercato; b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente; c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge; d) natura e qualificazione giuridica del reato; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. 2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena; c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19; d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna. 4. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana. 1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che oggettivi. 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o
a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti; b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali; c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali; d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore; e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope; f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente; g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico; i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore; m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti; n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio; r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione; s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità; t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell' attività di un gruppo organizzato; u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza; aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto; cc) falsificare mezzi di pagamento; dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita; ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto; gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica; ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica. 2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e
1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione. 1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. 1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure, di cui all'articolo 9, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale. 1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia. 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3, 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale. Soppresso. 1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica e al difensore. 1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna. V. articolo 9, comma 4. 1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento
1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale 1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la
1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente. a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro; soppressa; b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; V. articolo 18, comma 1, lettera l). c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna; V. articolo 18, comma 1, lettera m). d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana; V. articolo 18, comma 1, lettera i). e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di V. articolo 7, comma 2.
f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea. V. articolo 18, comma 1, lettera o). 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: a) se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi; b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne; c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; |