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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4814 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti seguenti:
a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;
b) minerali sintetici;
c) prodotti artificiali;
d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
e) perle coltivate o altrimenti denominate;
f) imitazioni di perle.
1. Agli effetti della presente legge si intende:
a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica o artificiale adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;
c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche;
d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici,
e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;
f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;
g) per «materiale gemmologico agglomerato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;
h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;
i) per «perla coltivata, o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;
l) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.
2. Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costitutive dei materiali gemmologici di cui all'articolo 1, comma 1, sono fissate dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 17, di seguito denominato «regolamento». Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi gemmologica per la determinazione della categoria commerciale di appartenenza,
1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subìto.
2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali trattamenti operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:
a) per «termodiffuso o diffuso», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici cromofori;
b) per «impregnato», si intende un materiale di origine naturale i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;
c) per «irradiato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;
d) per «oliato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto permeazione di fratture con olio o altri liquidi oleosi con o senza aggiunta di coloranti;
e) per «otturato o infiltrato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono; tale trattamento è dichiarabile se visibile alla lente a 10 ingrandimenti;
f) per «ricoperto», si intende un materiale di origine naturale che è stato
g) per «riscaldato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici cromofori;
h) per «tinto», si intende un materiale di origine naturale i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti.
1. È fatto obbligo dl applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:
a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;
b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;
c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;
d) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.
2. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della Norma UNI EN 10245.
3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della Norma UNI EN 10245.
4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della Norma UNI EN 10245.
1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».
1. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse stano state segate o molate.
2. Le perle coltivate di cui al comma 1 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.
1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quella prevista dalla presente legge.
2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate sulle etichette che accompagnano il prodotto, poste in maniera chiaramente visibile da chiunque vende al dettaglio, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che a esso si riferiscono, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate anche verbalmente per indicare i prodotti.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In tali ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.
1. Per i prodotti indicati all'articolo 3, deve essere messa a disposizione dell'acquirente, e, su richiesta dello stesso, consegnate insieme alla fattura, una scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione della gemma.
1. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle denominazioni riportate nei documenti che li accompagnano e ogni altra eventuale indicazione prevista dalla presente legge.
1. I laboratori che effettuano l'analisi dei materiali gemmologici in commercio e rilasciano le relative certificazioni della categoria di appartenenza devono essere abilitati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», o appartenere alle stesse, o a loro aziende speciali, oppure all'Agenzia delle dogane.
2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale volta in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio. I medesimi laboratori devono essere accreditati presso il
a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle prove di gemmologia per le quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto a osservare le seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o in società con terzi, qualsiasi attività di commercio o di lavorazione nel settore dei materiali gemmologici;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza e il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni della presente legge, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
2. Al fine di cui al comma 1, il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di
1. La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei materiali gemmologici è esercitata dal personale delle camere di commercio competenti per territorio.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, deve attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia.
3. Ai fini dell'identificazione, il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio competente in territorio.
4. Il personale delle camere di commercio effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso. A tale fine, il medesimo personale ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.
1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalla legislazione vigente qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, materiali gemmologici privi dei documenti che li accompagnano, in cui sono chiaramente riportate le denominazioni commerciali e ogni altra eventuale indicazione prevista dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154,94 euro a 1.549,37 euro;
b) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, materiali gemmologici accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono essere confuse con quelle previste dalla medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,99 euro a 309,87 euro;
c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, i materiali gemmologici indicati all'articolo 3 privi della scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione della gemma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,99 euro a 309,87 euro.
1. Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione
1. L'immissione sul mercato in Italia di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.
1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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