|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4822 |
a) gli animali destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso non devono essere trasportati su strada per più di 8 ore o di 500 chilometri;
b) per i viaggi oltre le 8 ore:
1) deve essere assicurato maggiore spazio affinché tutti gli animali possano sdraiarsi allo stesso tempo nel corso del viaggio;
2) i veicoli devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata;
3) un veterinario deve essere presente al momento del carico degli animali;
c) i trasportatori devono essere formati e dotati di uno specifico patentino;
d) i solipedi come i cavalli devono essere trasportati in compartimenti singoli.
In conclusione, alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
1. La Repubblica promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche, fisiologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente.
2. Nel condannare gli atti di crudeltà contro gli animali e il loro abbandono, la presente legge individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta ulteriori disposizioni in materia di protezione degli animali rispetto alle norme già contenute nelle leggi speciali vigenti.
2. La presente legge disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
a) il divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, di cui al capo II;
b) la tutela degli animali da pelliccia, di cui al capo III;
c) la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo, di cui al capo IV;
d) la protezione degli animali durante il trasporto, di cui al capo V.
1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo svolgimento di esercizi e di spettacoli del circo e dello spettacolo viaggiante.
2. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 5.160 euro a 25.820 euro. Se il numero di animali è superiore a otto, si applica direttamente la sanzione maggiore.
1. I circhi e gli spettacoli viaggianti che sono in possesso di uno o più animali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza.
2. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi.
1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita l'Anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha l'obbligo di:
a) ricercare per gli animali censiti una collocazione alternativa all'attuale che ne garantisca il migliore mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e non;
b) decidere, previa indagine conoscitiva, in merito alla destinazione degli animali censiti, in collaborazione con la Lega anti-vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni per la protezione e i diritti degli animali;
c) presentare al Ministero per i beni e le attività culturali una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica al fine di rendere gli impianti progressivamente in grado di rendere la propria attività autonoma rispetto ai finanziamenti statali.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione e altri mezzi di comunicazione, a realizzare una
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione «circo equestre» prevista dalla legislazione vigente si intende sostituita dalla definizione «circo».
1. Ogni prodotto o manufatto composto in tutto o in parte da pelliccia deve riportare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, se trattasi di prodotto sintetico o derivante da spoglie di animali sottoposte a concia o ad altri trattamenti che mantengono inalterata la struttura naturale delle fibre. L'etichettatura deve inoltre riportare la specie animale utilizzata, l'azienda di confezionamento nonché il Paese di provenienza.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, produce o immette in commercio prodotti privi di etichette o etichettati in maniera generica e ingannevole, è punito per il reato di frode in commercio.
1. Il comando carabinieri per la sanità, nonché i servizi sanitari veterinari, di
1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subiti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.
1. Gli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.
1. L'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, avviene a cura del proprietario o del detentore di cani entro un mese dalla data di nascita o dalla data di inizio della detenzione.
2. Al fine di fornire un costante quadro conoscitivo sulla reale consistenza della popolazione canina, le aziende sanitarie locali sono tenute ad aggiornare periodicamente
1. Il Ministero della salute e le regioni provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:
a) l'introduzione del microchip, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal lo gennaio 2005;
b) l'istituzione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con la banca dati nazionale di cui alla lettera c);
c) l'istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero della salute, recante l'indice dei microchip inviati dalle singole anagrafi territoriali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e le regioni definiscono le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico previsto dal comma 1.
1. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane spetta la concreta adozione delle iniziative per il risanamento dei canili comunali e per la realizzazione dei rifugi per cani, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale o provinciale e con l'impiego dei contributi destinati a tali finalità.
2. Nei canili comunali, adeguatamente ristrutturati ai sensi del comma 1, oltre
1. I cani in stato di abbandono sono recuperati dai comuni, resi sterili, monitorati e iscritti all'anagrafe canina di cui legge 14 agosto 1991, n. 281, e successivamente rimessi in libertà nello stesso territorio dal quale sono stati prelevati.
2. Il tempo massimo di ricovero previsto dal comma 1 non può superare i due mesi salvo particolari esigenze.
1. Chiunque ha la proprietà o la disponibilità piena di animali domestici deve assicurarli contro il rischio dell'abbandono doloso o dovuto all'impossibilità di continuare a garantirne la protezione e l'assistenza.
2. Beneficiario della polizza assicurativa stipulata ai sensi del comma 1 è il comune di residenza del proprietario o del detentore dell'animale domestico il quale provvede a ricoverare l'animale utilizzando il premio assicurativo.
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con strutture private per il servizio di ricovero e cura degli animali domestici.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione in materia emanando le necessarie norme di attuazione.
1. Sulla base di quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2001, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, nonché dalla Dichiarazione scritta del Parlamento europeo, del 4 giugno 2003, sul trasporto di animali vivi in provenienza da Stati membri e paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nonché dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 del presente articolo, il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad apportare con uno o più decreti legislativi, opportune modifiche alla legislazione nazionale vigente in materia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono prevedere che la macellazione o l'abbattimento degli animali avvengano nel luogo più vicino possibile all'azienda di
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 20, il Governo apporta modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, recante attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, che devono essere ispirate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il trasporto su strada degli animali destinati alla macellazione o all'ingrasso non deve essere superiore alle 8 ore complessive o ad un massimo totale di 500 chilometri;
b) qualora la durata del viaggio superi le 4 ore o una distanza di 250 chilometri:
1) gli animali devono disporre di uno spazio di riposo e di acqua fresca;
2) il mezzo di trasporto deve disporre di un sistema di aerazione meccanica, indipendente dal motore, e la temperatura al suo interno non deve essere inferiore a 5o C né superiore a 30o C;
c) per gli animali destinati alla riproduzione, all'esposizione o alla competizione, la durata del trasporto può superare le 8 ore o i 500 chilometri, purché il viaggio non sia superiore alle 48 ore e sia stato preventivamente autorizzato; in ogni caso il trasporto deve essere garantito su veicoli speciali progettati e costruiti in base alle seguenti caratteristiche:
1) presenza di un sistema di ventilazione forzata, operativo anche a veicolo fermo e alimentato da una fonte energetica indipendente dal motore;
2) presenza di apparecchi per misurare la temperatura e l'umidità nel compartimento
3) collegamento ad un sistema di posizionamento e navigazione satellitare, GPS o Galileo;
4) le pareti, il tetto e la pavimentazione costruiti con materiali leggeri, solidi e isolanti;
5) i solipedi devono essere trasportati in comparti individuali;
6) sul pavimento del veicolo deve essere assicurato all'animale uno spazio sufficiente per il riposo, senza rischi di essere calpestato da altri animali;
7) possibilità di accesso diretto agli animali per ispezioni e controlli in qualsiasi momento;
8) l'altezza fra i piani del veicolo non deve essere inferiore a 1,4 metri;
9) le rampe di carico non devono avere una pendenza superiore ai 20o;
10) i veicoli per il trasporto dei suini devono essere dotati di una piattaforma elevatrice per le operazioni di carico e scarico;
11) sono vietati i veicoli a tre piani per scrofe e per maiali adulti;
d) per i viaggi di durata superiore alle 8 ore o ai 500 chilometri devono ricorrere le seguenti condizioni supplementari:
1) il veicolo di trasporto deve essere munito di una lettiera pulita e di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
2) il veicolo deve essere dotato di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua fresca in misura sufficiente durante il viaggio e le soste;
3) gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno quattro ore durante il quale sono alimentati e abbeverati;
4) è obbligatoria la presenza di un veterinario al momento del carico degli
e) l'organizzazione di specifici corsi di formazione per i trasportatori al termine dei quali sono rilasciati un patentino e l'autorizzazione al trasporto di animali;
f) l'aumento del numero dei controlli e delle ispezioni da parte dei soggetti competenti;
g) l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni della normativa attraverso un sistema di sanzioni di tipo pecuniario nonché la previsione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione al trasporto di animali nel caso di ripetute violazioni.
|
![]() |