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PDL 4817

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4817



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMATO

Modifica all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di praticanti avvocati

Presentata il 16 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La norma di cui si chiede la soppressione, al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, risalente alla legislazione fascista, vieta ai praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, di patrocinare cause pendenti dinanzi a un tribunale, o ad un organo giudiziario inferiore, non rientrante nel distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro speciale previsto dal primo comma dello stesso articolo 8.
      La soppressione che si propone, indispensabile per uniformare l'ordinamento giuridico italiano al contesto normativo comunitario, è pienamente in linea con l'articolo 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 5 del citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto) e con l'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha attribuito efficacia retroattiva alla abrogazione.
      Nonostante questa vecchia e non più attuale norma, retaggio di un contesto giuridico fondato sulle barriere geografiche erette a discapito dell'esercizio della professione forense, sia ormai ampiamente disapplicata dai giudici italiani, per contrasto con l'articolo 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, la sua formale permanenza in vigore potrebbe esporre lo Stato italiano al deferimento da parte della Commissione europea presso la Corte di giustizia delle Comunità europee e alla successiva apertura di un procedimento di infrazione, come è già avvenuto in parecchi
 

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casi, tra cui si cita, tra i tanti, il procedimento di infrazione instaurato contro lo Stato italiano, su iniziativa della Commissione europea, per violazione dell'articolo 40 del Trattato, conseguente a restrizioni geografiche poste alla prestazione di servizi per ingegneri, laboratori medici, esperti in brevetti e agenzie private di sicurezza.
      Del resto, a prescindere dall'obbligo di rispetto dei precetti comunitari che grava su ogni Stato membro dell'Unione europea, si reputa equo e giusto consentire, a una categoria di soggetti che pur non avendo ancora conseguito l'abilitazione tuttavia aprono la partita IVA, pagano i contributi previdenziali alla Cassa di previdenza forense e fatturano in certi casi cifre non marginali, di veder riconosciuta anche sotto un profilo formale, la possibilità di esercitare extra districtum.
      Il fatto di non avere ancora conseguito l'abilitazione professionale trova già un sufficiente elemento penalizzante, per gli stessi, nel limite di valore che viene posto al patrocinio consentito. La limitazione territoriale, aggiuntiva rispetto a quella per valore, oltre a non essere in linea con i dettami comunitari, è altresì ingiusta perché non si vede come un soggetto che si reputa idoneo a patrocinare cause di un determinato valore in un distretto territoriale non possa non esserlo in un altro distretto.
      Le preoccupazioni del legislatore del 1933 circa un controllo sull'operato del patrocinatore da parte dell'ordine di appartenenza, non si giustificano più nella società odierna, moderna e multimediale, in cui le tecniche di comunicazione a distanza, oltre che i sofisticati controlli informatici, consentono di svolgere un controllo non meno intenso solo perché il controllato eserciti in un contesto territoriale diverso da quello presso il quale è iscritto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto» sono soppresse.
      2. Gli atti compiuti dai praticanti avvocati in violazione dei limiti territoriali previsti dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono validi ed efficaci relativamente ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


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