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PDL 4819

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4819



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GROTTO, FRIGATO

Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati

Presentata il 17 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La costituzione dei collegi uninominali per l'elezione dei membri della Camera dei deputati, a seguito dell'introduzione del sistema elettorale uninominale, è il risultato di vari procedimenti amministrativi e legislativi.
      La legge n. 277 del 1993 ha previsto, per la costituzione dei collegi uninominali, le seguenti fasi:

              1) nomina, da parte dei Presidenti delle Camere, di una commissione di esperti, incaricata di formulare le indicazioni per la determinazione dei collegi;

              2) trasmissione delle indicazioni della commissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro quindici giorni dall'invio;

              3) predisposizione da parte del Governo di apposito schema di decreto legislativo, del quale è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

              4) adozione da parte del Governo del decreto legislativo che determina i collegi uninominali.

      Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, i collegi sono determinati garantendo: a) la coerenza del relativo bacino territoriale; b) la sua omogeneità economica-sociale; c) le sue caratteristiche storico-culturali. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per

 

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cento in eccesso o in difetto. Tra i criteri contenuti nella delega, quelli riguardanti la continuità del territorio, la divisione del territorio comunale o provinciale e la banda di oscillazione demografica rivestono carattere di «oggettività», poiché il loro rispetto può essere oggetto di una operazione di immediata verifica.
      Nel predisporre le indicazioni sulla delimitazione dei collegi nella prima attuazione della legge n. 277 del 1993, la commissione di esperti si è attenuta ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega, in particolare alla disposizione che i collegi uninominali di norma non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse. Altro principio che è stato assunto come prioritario, oltre alla continuità del territorio del collegio, è quello del rispetto dei limiti di oscillazione demografica previsti per i collegi di ciascuna circoscrizione, criterio che viene ritenuto diretta espressione del principio costituzionale dell'eguaglianza del voto.
      Nonostante ciò, il numero dei collegi interprovinciali risultanti nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, è pari a 45 per la Camera dei deputati, di cui uno solo interessa tre province.
      I pareri espressi dai consigli regionali hanno in diversi casi contestato l'opportunità di istituire collegi interprovinciali, ritenendo preferibile derogare al rispetto dei limiti demografici pur di assicurare una rappresentanza più omogenea delle singole province.
      Complessivamente, delle 199 proposte di modifica formulate dai consigli regionali per quanto riguarda i collegi della Camera dei deputati, il Governo ne ha accolte, nel citato decreto legislativo n. 536 del 1993, integralmente 108 e parzialmente 3.
      Nel Veneto, nella circoscrizione VII (Veneto 1), comprendente le province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, sette collegi sono attribuiti alla provincia di Verona, sei alla provincia di Vicenza, sette alla provincia di Padova e due a quella di Rovigo, per un totale di 22 collegi. In detta circoscrizione i collegi interprovinciali risultano essere due di cui uno interessa il territorio provinciale di Rovigo e di Verona, e cioè il collegio n. 7 (Legnago). Detto collegio, in larghissima maggioranza composto da comuni della provincia di Verona, comprende anche 4 comuni della provincia di Rovigo, e cioè i comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnuovo Bariano e Melara, per un totale di circa 12.800 residenti, pari a circa l'11 per cento dei circa 109.500 residenti del collegio.
          Questo collegio, per motivi incomprensibili ai più, è stato stravolto rispetto all'assetto iniziale indicato dalla commissione di esperti, all'epoca presieduta dal Presidente dell'ISTAT Zuliani.
      Il caso di questa circoscrizione elettorale è davvero eclatante. Infatti, con il decreto legislativo n. 536 del 1993, il collegio di Legnago acquisisce ad ovest i quattro comuni della provincia di Rovigo, mentre gli sono sottratti a nord-est i comuni accorpati nel collegio 5, e cioè i comuni di Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella.
      La presente proposta di legge, si pone l'obiettivo di ridisegnare i collegi del territorio della provincia di Rovigo, attualmente diviso nei collegi 21 del capoluogo e 22-Adria, lungo una linea da sud-ovest a nord-est che separa un'area occidentale da quella più orientale ai confini con Venezia, accorpando al collegio 21 i quattro comuni attualmente facenti parte del collegio 7 di Legnago, così come era stato previsto dalla commissione Zuliani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'allegato 1 annesso al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, alla circoscrizione Veneto 1, al collegio 7, le parole: «Bergantino, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Melara» sono soppresse.
      2. All'allegato 1 annesso al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, alla circoscrizione Veneto 1, al collegio 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Bergantino, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Melara».


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