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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 150-3282-3867-3884-4204-A |
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 150 e abbinate, recante disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente
rilevato che le disposizioni recate dagli articoli da 6 a 9 sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
osservato, inoltre, che, per altri profili, il provvedimento in titolo introduce disposizioni ascrivibili alla materia «tutela della salute», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,
ricordato che l'articolo 32 della Costituzione protegge in via primaria la salute, intesa come integrità fisica e mentale e la considera un fondamentale diritto dell'individuo, e che il Parlamento europeo, nella risoluzione adottata il 20 settembre 2001, ha condannato fermamente le mutilazioni genitali femminili, in quanto violazione dei diritti umani fondamentali,
considerato che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, prevede che lo straniero, al quale sia stato impedito l'effettivo esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali, o questo sia ragionevolmente temibile, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale che definisce le linee guida per la formazione del personale medico e infermieristico sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato regioni, ovvero tramite accordo, ai sensi degli articoli 3 o 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
b) all'articolo 5 valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che lo status di rifugiato è concesso alle donne che intendano sottrarsi, o sottrarre le figlie minori, al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tale pratica.
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 150 ed abb. recante «Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale»;
considerando necessario contrastare e sanzionare penalmente il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili,
ritenendo opportuno, a prescindere dalle specifiche situazioni che hanno attivato l'intervento legislativo, adottare norme che, in armonia con il principio costituzionale, tutelino in maniera assolutamente identica e con identiche sanzioni i soggetti di entrambi i sessi rispetto alle mutilazioni e alle lesioni genitali e sessuali;
esprime
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 583-bis del codice penale, la parola: «femminili», conseguentemente sopprimendo la parola «femminili» dalla rubrica.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi e campagne informative diretti a:
a) fornire informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile e sul diritto di famiglia vigente;
b) promuovere iniziative ed attività, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni
c) programmare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) realizzare programmi di educazione sanitaria nelle scuole dell'obbligo anche per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale e, in particolare con la collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le donne dall'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;
e) destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate;
f) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le
1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 583-bis. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, anche con il consenso della vittima, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore».
1. Le disposizioni previste dall'articolo 583-bis del codice penale si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto indicato al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
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