|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4596-A |
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4596, ratifica Accordo Italia-Siria sulla collaborazione turistica;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione;
considerato, tuttavia, che la materia «turismo», oggetto dell'Accordo, dovrebbe ritenersi rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come peraltro confermato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 febbraio 2002 e ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 197 del 2003;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'Accordo in esame, adeguate forme di partecipazione delle regioni e delle province autonome, conformemente a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
TESTO |
|
|
|
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002. |
Identico. |
|
|
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
| |
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione ed all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri. | |
|
|
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo |
Identico. |
Pag. 4 | |
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
|
|
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
|