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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4833 |
Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La copertura finanziaria del comma 1 è garantita con parte delle risorse già spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996. In particolare, nell'ambito della quota degli utili derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire (circa 155 milioni di euro), prevista dal citato comma 83 per interventi a favore di beni e attività culturali, una somma di 90 milioni di euro viene destinata, per l'anno 2004, a finanziare il nuovo regime transitorio di sostegno alla produzione cinematografica, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché per le ulteriori esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
Il comma 1, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma soltanto un più puntuale riparto, per l'anno 2004, di risorse già spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali, anche in rispondenza alle contingenti esigenze emerse nel settore cinematografico ed in generale dello spettacolo.
Tale disciplina transitoria comporterà un importo massimo di 60 milioni di euro. Ciò avverrebbe solo nel caso in cui tutti i progetti filmici (sono 40 quelli che hanno già avuto il riconoscimento di interesse culturale e che potrebbero usufruire della nuova disciplina transitoria) fossero ammessi al finanziamento dopo aver superato l'ulteriore esame da parte della Commissione per il credito cinematografico.
La restante somma di 30 milioni di euro (in aggiunta a quella - ovviamente al momento attuale non quantificabile - che non verrà attribuita a seguito dell'esame della Commissione per il credito cinematografico di cui sopra) è destinata alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
Il comma 3 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, limitandosi ad eliminare il conto speciale istituito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 67 del 1997 nell'ambito del fondo d'intervento ex legge n. 819 del 1971. Il comma 3 appare, pertanto, un logico corollario della disposizione dell'articolo 12 del decreto
Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La copertura finanziaria dell'intero articolo è assicurata con le risorse disponibili nella tabella B - accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali - della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), rinviando la definizione degli interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport (comma 1) ad un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
In particolare, poi, vengono individuati direttamente (attesa l'urgenza e la necessità degli interventi) dai commi 2 e 3 finanziamenti a Cinecittà Holding Spa ed alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per spese di investimento (si tratta di indispensabili adeguamenti tecnologici attraverso lo sviluppo di progetti informatici e digitali ed improrogabili investimenti nel settore dell'adeguamento strutturale del patrimonio immobiliare delle due istituzioni).
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 171-ter.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1
Art. 174-ter. 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Art. 27. (Disposizioni transitorie).
3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1994, recante «Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 4. (Intervento su immobili adibiti a teatri).
1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
Legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Art. 10. (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.).
6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma».
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8».
2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'ano 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 2004.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Castelli, Ministro della giustizia.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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