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PDL 4720

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4720



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CÈ, FRANCESCA MARTINI, BALLAMAN, DIDONÈ, DARIO GALLI, GIBELLI, SERGIO ROSSI, STUCCHI

Istituzione della «Giornata nazionale della famiglia»

Presentata il 18 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende istituire anche nel nostro Paese una Giornata nazionale espressamente dedicata alla famiglia, come previsto dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 47/237 del 20 settembre 1993, istitutiva della Giornata internazionale della famiglia.
      La data prescelta è il 15 maggio, come individuata nello strumento internazionale, ed il nostro Paese ha già anticipato l'anniversario, celebrando la ricorrenza fin dallo scorso anno.
      In occasione di tale avvenimento si intende porre all'attenzione del Paese il tema della centralità della famiglia, che rappresenta il punto di riferimento costante per l'elaborazione delle proposte contenute nel Libro bianco sul welfare, nonché per le iniziative fin qui intraprese al fine della valorizzazione delle responsabilità familiari.
      Le analisi statistiche e i rapporti demografici continuano a delineare la società italiana come un Paese sempre più vecchio: si rende, quindi, necessario investire sulla famiglia, avviando anche azioni di sostegno alla natalità, attraverso una rete di servizi diversificati e dislocati sul territorio, allo scopo di attuare politiche di intervento orientate al sostegno della genitorialità.
      Per disporre di uno strumento atto a monitorare le esigenze specifiche che si manifestano nelle diverse aree del Paese e per poter dare, in tale modo, risposte mirate ed efficaci, in occasione dell'avvio delle celebrazioni dell'anno internazionale della famiglia è stato istituito il nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia, del quale fanno parte, fra l'altro, venticinque comuni rappresentativi di tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di costituire una rete di conoscenze e di scambio di esperienze
 

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delle politiche per la famiglia tra livello nazionale, regionale e locale, e di superare, attraverso una mappa della realtà sociale italiana, le persistenti differenziazioni territoriali che ancora sussistono.
      La Giornata nazionale della famiglia deve, così, rappresentare un momento di riflessione e di rilancio della politica di sostegno alla famiglia, priorità ed obiettivo strategico per lo sviluppo della coesione sociale e deve favorire la crescita di consapevolezza sui temi della famiglia tra i responsabili istituzionali a tutti i livelli. Deve, inoltre, favorire una maggiore integrazione tra questi ultimi e il mondo dell'associazionismo.
      In tale modo, si intende sottolineare il ruolo di volano della famiglia, destinataria non tanto di politiche assistenziali, quanto protagonista e partecipe dei processi decisionali che la riguardano.
      La presente proposta di legge si compone di due articoli.
      L'articolo 1, al comma 1, istituisce la Giornata nazionale della famiglia, da celebrare il 15 maggio di ogni anno.
      Il comma 2 conferisce la necessaria importanza alla Giornata, che viene considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949. La medesima Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, non costituisce giorno di vacanza né comporta riduzione dell'orario delle scuole di ogni ordine e grado.
      Il comma 3 stabilisce che il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale della famiglia», da celebrare il 15 maggio di ogni anno, nella ricorrenza della Giornata internazionale della famiglia, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993.
      2. La ricorrenza di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      3. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata nazionale della famiglia senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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