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PDL 4789

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4789



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTANINI

Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 4 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole colmare una carenza della legge 23 febbraio 2001, n. 38, in merito alla tutela della popolazione di cultura resiana che da oltre un millennio vive in provincia di Udine.
      La presente proposta di legge introduce norme di salvaguardia a favore della minoranza linguistica resiana specificando la sua unicità sia sotto l'aspetto linguistico che culturale.
      Si tratta di una comunità linguistica che, compresa per la sua totalità nel territorio del comune di Resia, a causa dell'isolamento morfologico della valle in cui è insediata da più di 1.400 anni, ha mantenuto e mantiene qualità specifiche strettamente peculiari non riscontrabili in alcun altra comunità linguistica ancorché limitrofa. Le caratteristiche che connotano la comunità linguistica resiana sono: una lingua slavoarcaica, distinta da qualsiasi altro idioma, mantenuta e trasmessa per sola tradizione orale; una musica peculiare e particolare che non trova analogie o somiglianze in altre zone vicine o lontane; un particolare ballo che contribuisce a specificare l'unicità e la peculiarità della cultura resiana.
      Con la presente proposta di legge si introducono norme per salvaguardare la lingua resiana; in particolare l'articolo 5 della citata legge n. 38 del 2001 viene riformulato aggiungendo alla minoranza germanofona anche quella resiana per cui si prevedono norme particolari di tutela. Agli articoli 20 e 21 della medesima legge si introducono misure atte a tutelare il patrimonio storico e artistico e a prevedere interventi volti a favorire lo sviluppo economico del territorio del comune di Resia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale e delle popolazioni resiane della Val Resia). 1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale e alle popolazioni resiane della Val Resia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 2.

      l. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dopo le parole: «minoranza slovena» sono inserite le seguenti: «e dalla minoranza resiana»;

          b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «e della minoranza resiana».

Art. 3.

      1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

          «3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine nei quali sono storicamente insediate le popolazioni slave e germanofone, a decorrere dall'anno 2004, lo Stato assegna alla regione Friuli Venezia Giulia un contributo annuo pari a 517.000 euro».


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