PDL 4756
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4756
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MILANESE, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, ARNOLDI, COSSIGA, FALANGA, FALLICA, GAZZARA, LECCISI, LENNA, MILANATO, PATRIA, PERROTTA, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTULLI, TARANTINO, VERRO, ZORZATO
Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi
Presentata il 26 febbraio 2004
Onorevoli Colleghi! - Già nel 1975 la legge di riforma del diritto di famiglia aveva abolito l'istituto della separazione per colpa, ma il legislatore non riuscì completamente nel suo intento innovatore, in quanto in sede parlamentare furono approvati alcuni emendamenti che, seppur non parlando di «colpa», introdussero tale concetto edulcorandolo con il termine di «addebito» delle responsabilità della separazione.
Ora, però, dopo quasi trenta anni, in un mondo civilmente e socialmente più evoluto, è giunta l'ora di ridiscutere la questione giacché vari mutamenti hanno modificato l'istituto del divorzio, il concetto del matrimonio e la mentalità comune su tali questioni. Del resto l'istituto dell'addebito si è dimostrato un semplice strumento sanzionatorio, perdendo ogni capacità di moralizzare chi lo subisce; inoltre non fa che aumentare le tensioni e, di conseguenza, dilungare i tempi del processo, promuovendo una politica di conflittualità che danneggia i figli e divide i coniugi in due categorie (il perdente e il vincente), favorendo conflitti e tensioni, piuttosto che collaborazione e dialogo.
Per tutte queste ragioni, con la presente proposta di legge si intende abolire l'istituto dell'addebito, per avviare così la ricerca del dialogo, della condivisione e della solidarietà, nell'interesse delle parti più deboli.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 151 è abrogato;
b) il primo comma dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:
«Il giudice, pronunciando la separazione, può stabilire in favore di uno dei coniugi il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri»;
c) all'articolo 540:
1) al primo comma, dopo le parole: «A favore del coniuge» sono inserite le seguenti: «, anche se separato,»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «coniuge», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «, anche se separato,»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «, in costanza di matrimonio e in caso di separazione»;
d) l'articolo 548 è abrogato;
e) all'articolo 565, dopo la parola: «coniuge,» sono inserite le seguenti: «anche se separato,»;
f) l'articolo 585 è abrogato.