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PDL 4481

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4481



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni in favore degli orfani di guerra

Presentata il 12 novembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Non occorrono certo molte parole per rappresentare alla Vostra personale sensibilità il gravissimo vulnus patito da chi, minore d'età, perse un genitore per cause di guerra: l'orfano - che avrebbe poi affrontato la vita deprivato ab origine di un rapporto affettivo primario - si trovò quasi sempre immerso anche in una condizione di grave indigenza familiare.
      In base alle risorse di cui all'epoca disponeva, la collettività destinò apposite provvidenze a questi minori; taluni di loro sono stati però totalmente dimenticati. Si tratta in genere di persone che hanno visto riconosciuto il loro status soltanto in seguito a un annoso contenzioso, il cui esito favorevole intervenne soltanto dopo che avevano già raggiunto la maggiore età.
      La presente proposta di legge mira, sia pure tardivamente, a rimediare al lungo oblio dello Stato verso di loro. Il beneficio previsto ricalca quanto a suo tempo disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, verso gli ex combattenti e categorie assimilate: un aumento di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione.
      È stato assunto quale reddito di riferimento il migliore reddito annuale dichiarato dall'interessato e sono state disciplinate le concrete modalità di applicazione della maggiorazione; nel contempo sono state previste cautele per impedire eventuali abusi; non rileverà alcun reddito dichiarato dopo la presentazione della proposta di legge, non rileveranno neppure dichiarazioni integrative di redditi relativi a passati periodi d'imposta.
      È stata prevista una facoltà ulteriore per i lavoratori autonomi: l'interessato che, utilizzando l'aumento dei sette anni, consegua una pensione d'anzianità avendo maturato una contribuzione di quarant'anni può proseguire la sua attività. A suo tempo la legge n. 366 del 1970 mirava anche a sfoltire i ruoli della pubblica
 

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amministrazione, e quindi tendeva al collocamento a riposo del personale; oggi appare socialmente più apprezzabile non costringere quel lavoratore autonomo non più giovane ma ancora desideroso di restare inserito nella vita attiva ad una forzata quiescenza soltanto al fine di ottenere il previsto beneficio.
      Il numero dei possibili destinatari della presente proposta di legge è molto ridotto, atteso che sono contemplati solo gli orfani di guerra che non hanno mai fruito di alcun beneficio e che non godono ancora di pensione; l'esiguità degli interessati non può però indurre a ritenere insignificante il principio di equità sostanziale che si intende affermare. E proprio per il trascurabile numero dei beneficiati gli oneri derivanti allo Stato avranno un impatto pressoché irrilevante sui conti pubblici. Anche per questo motivo è auspicabile una rapida approvazione della presente proposta di legge che - giova ripeterlo - tende solo ad una doverosa riparazione verso chi, orfano di guerra, ha in genere affrontato un lungo contenzioso per ottenere tale riconoscimento e che in concreto non ha mai ricevuto nulla dallo Stato, neppure «una matita» durante la sua età scolare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli orfani di guerra, esclusi quelli che hanno fruito o hanno titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, o che hanno direttamente fruito di ogni altro beneficio di natura previdenziale o assistenziale previsto dalla legislazione vigente e che non hanno in atto alcun trattamento di pensione, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione della stessa, un aumento contributivo di sette anni.
      2. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; le medesime disposizioni hanno effetti economici a decorrere dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda di pensione.
      3. Ad ognuna delle sette annualità di cui al comma 1 è attribuito un reddito figurativo pari al più elevato reddito annuo da lavoro, rivalutato, risultante dalle dichiarazioni del beneficiario relative a periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2003. Ai fini della presente legge non rilevano eventuali maggiori importi risultanti da dichiarazioni dei redditi integrative o da imputazioni operate in sede di rettifica o di accertamento. Il reddito figurativo attribuito alle sette annualità concorre alla determinazione del trattamento previdenziale; se questo è disciplinato con il sistema retributivo, le sette annualità, con il reddito figurativo ad esse attribuito, sono inserite nel periodo di riferimento del calcolo pensionistico. Qualora sia adottato il principio del pro rata, le sette annualità, con il reddito figurativo

 

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ad esse attribuito, sono inserite nei periodi di riferimento del calcolo di entrambe le quote di pensione; ai fini dell'anzianità la maggiorazione è computata in aggiunta alla quota di attività lavorativa più remota.
      4. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che, avendo maturato un'anzianità contributiva di quaranta anni con l'utilizzo dell'aumento previsto dal comma 1 richiedono e conseguono la pensione di anzianità hanno diritto di proseguire la loro attività mantenendo le loro iscrizioni nei relativi ruoli, registri e albi professionali. Al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia secondo i criteri del fondo previdenziale di appartenenza, gli stessi lavoratori hanno diritto ad un supplemento del trattamento pensionistico da calcolare in base alla media dei redditi da lavoro rivalutati di tutte le annualità successive a quella in cui è stata richiesta la pensione di anzianità; essi hanno altresì diritto ad eventuali ulteriori supplementi di pensione per periodi successivi se previsti dai regolamenti dei singoli enti e casse erogatori, da liquidare ai sensi delle disposizioni vigenti. I redditi da lavoro del beneficiario sono cumulabili con gli importi del trattamento pensionistico di anzianità.
      5. I benefici disposti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni. I medesimi benefici si applicano esclusivamente agli orfani di guerra, e non sono estesi ad altre categorie equiparate o assimilate agli orfani di guerra ai sensi della legislazione vigente.
      6. Ogni maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli enti e le casse erogatori di pensione interessati è posto a totale carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze sono stabilite le modalità di versamento dei rimborsi da parte dello Stato ai citati enti e casse.


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