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PDL 4828

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4828



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 marzo 2004 (v. stampato Senato n. 2791)

presentato dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

e dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

e con il ministro per le pari opportunità
(PRESTIGIACOMO)

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 marzo 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

Art. 2.
(Membro del Parlamento europeo).

      1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al titolo, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

          b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

          c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;

          d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;

          e) all'articolo 6:

              1) al primo comma, alinea, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti:

 

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«membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;

              2) al secondo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;

              3) al terzo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;

              4) al quarto comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il membro del Parlamento europeo»;

              5) al sesto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai membri»;

          f) all'articolo 7, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

          g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: «dei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri»;

          h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati»;

          i) all'articolo 40, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

          l) all'articolo 41, primo comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato»;

          m) all'articolo 44, primo comma, le parole: «di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,»;

          n) all'articolo 49, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad»;

          o) all'articolo 51, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

          p) all'articolo 52:

              1) al primo comma, le parole: «rappresentanti al» sono sostituite dalle seguenti: «membri del»;

              2) al secondo comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;

          q) all'articolo 55, primo comma, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

      2. Alla legge 13 agosto 1979, n.384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il titolo è sostituito dal seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

          b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

          c) all'articolo 2, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo»;

          d) all'articolo 3, primo comma:

              1) al primo periodo, le parole: «I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo»;

 

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              2) al secondo periodo, le parole: «Agli stessi rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi membri»;

          e) all'articolo 4, primo comma, le parole: «Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

          f) all'articolo 5, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,».

      3. Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo», contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ove compatibili.

Art. 3.
(Incompatibilità).

      1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

          a) membro della Commissione delle Comunità europee;

          b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

          c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

          d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

          e) mediatore delle Comunità europee;

          f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

 

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          g) membro del Comitato delle Regioni;

          h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

          i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

          l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea».

      2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

          a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

          b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro».

      3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n.18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,».

Art. 4.
(Efficacia).

      1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n.18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

 

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Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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