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PDL 4785

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4785




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di società di revisione dei conti

Presentata il 4 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di società di revisione dei conti.
      È necessario, considerati anche gli elementi acquisiti nel corso dell'«Indagine conoscitiva sui rapporti fra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio» condotta dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati congiuntamente con le Commissioni VI (Finanze e tesoro) e X (Industria) del Senato della Repubblica, prevedere innanzitutto una specifica forma di responsabilità solidale per la certificazione di informazioni non veritiere a carico di tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nel procedimento di redazione e di controllo dei conti societari: le società di revisione, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari, ove da tali documenti risultino informazioni non vere.
      Solo così, mediante una genuina e veritiera rappresentazione dello stato dei conti societari, può essere garantita al mercato la trasparenza necessaria per il corretto funzionamento dello stesso e per la tutela degli investitori e del risparmio in generale.
      La proposta di legge interviene poi sulla materia al fine di evitare e disciplinare possibili fonti di conflitto di interessi, stabilendo il divieto di consulenza a carico delle società di revisione e dei soggetti collegati nei confronti delle società sottoposte a revisione, attualmente previsto soltanto da raccomandazioni non vincolanti dell'autorità di controllo, e affidando
 

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alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il compito di conferire l'incarico di revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il risparmio, secondo criteri di rotazione e nel rispetto di un limite massimo di durata dell'incarico.
      Per quanto attiene al contenuto delle singole disposizioni, l'articolo 1 intende introdurre una specifica forma di responsabilità solidale per certificazione di informazioni non veritiere, mediante l'inserimento di apposite norme nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      In particolare, si prevede che la società di revisione che, nello svolgimento dell'attività di controllo, certifichi informazioni non veritiere è responsabile per i danni arrecati ai soci della società assoggettata a revisione e ai terzi, se non prova di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico.
      Tale responsabilità è condivisa in solido con gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari, i quali, a loro volta, ove da tali documenti risultino informazioni non veritiere, rispondono dei danni arrecati ai soci della società e ai terzi, se non provano di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico (articolo 5).
      Al fine di fornire una efficace tutela, mediante il deterrente della sanzione penale, si prevede che, nei casi in cui la società di revisione sia dichiarata così responsabile in sede civile, gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile, i dipendenti che hanno materialmente effettuato la stessa revisione e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili della società assoggettata a revisione sono puniti con la pena della reclusione da tre a sei anni.
      Per quanto concerne il divieto di consulenza (articolo 2), viene stabilito che la società incaricata della revisione dei conti, i soci e i dipendenti della stessa non possono, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, svolgere attività di consulenza a favore della società assoggettata a revisione, né delle società ad essa collegate, né di altri soggetti individuati dalla CONSOB con proprio regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro, comminata dalla CONSOB.
      Nei casi in cui ricorra la responsabilità della società di revisione per certificazione di informazioni non veritiere ovvero la violazione del divieto di consulenza, è prevista la cancellazione della stessa società dall'albo speciale previsto dall'articolo 161 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 tenuto dalla CONSOB; nel caso di violazione del divieto di consulenza, inoltre, i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione vengono cancellati dal registro dei revisori contabili (articolo 3).
      Con riguardo al conferimento dell'incarico di revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il risparmio (articolo 4), si stabilisce che sia la CONSOB stessa a conferirlo ad una delle società di revisione iscritte nell'albo speciale, assicurando altresì la rotazione delle stesse società di revisione.
      Viene fissata la durata massima dell'incarico di revisione, disponendo che la società di revisione può essere incaricata della revisione dei conti di una stessa società ovvero di società da questa controllate o a questa collegate per un periodo non superiore a sei anni.
      Infine, si prevede che sia il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro della giustizia e sentiti gli ordini professionali interessati, a stabilire la misura delle tariffe professionali corrisposte dalla società assoggettata alla revisione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Responsabilità solidale per certificazione di informazioni non veritiere).

      1. All'articolo 164 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. La società di revisione che, nello svolgimento dell'attività prevista dagli articoli 155, 156 e 158, certifica informazioni non veritiere è responsabile, in solido con i soggetti di cui all'articolo 154-ter, per i danni arrecati ai soci della società assoggettata a revisione e ai terzi, se non prova di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico».

      2. Dopo l'articolo 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

      «Art. 178-bis (Certificazione di informazioni non veritiere). - 1. Nei casi in cui la società di revisione è dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 164, comma 2-bis, gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile, i dipendenti che hanno materialmente effettuato la stessa revisione e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili della società assoggettata a revisione sono puniti con la pena della reclusione da tre a sei anni».

Art. 2.
(Divieto di consulenza).

      1. Dopo l'articolo 160 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto

 

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legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:

      «Art. 160-bis (Divieto di consulenza). - 1. La società incaricata della revisione dei conti, i soci e i dipendenti della stessa non possono, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, svolgere attività di consulenza a favore della società assoggettata a revisione, né delle società ad essa collegate, né di altri soggetti individuati con regolamento dalla CONSOB.
      2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro comminata dalla CONSOB».

      2. Il regolamento previsto dall'articolo 160-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Provvedimenti della Commissione nazionale per le società e la borsa).

      1. Al comma 2 dell'articolo 163 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      «c-bis) ricorre la responsabilità della società prevista dall'articolo 164, comma 2-bis;

          c-ter) ricorre la violazione del divieto di cui all'articolo 160-bis. In tale caso, i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione sono cancellati dal registro dei revisori contabili».

Art. 4.
(Conferimento e durata dell'incarico).

      1. L'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

 

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febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

      «Art. 159 (Conferimento e durata dell'incarico). - 1. La CONSOB conferisce l'incarico di revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il risparmio ad una delle società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 161, assicurando la rotazione delle stesse.
      2. La società di revisione può essere incaricata della revisione dei conti di una stessa società ovvero di società da questa controllate o a questa collegate per un periodo non superiore a sei anni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro della giustizia e sentiti gli ordini professionali interessati, stabilisce la misura delle tariffe professionali corrisposte dalla società assoggettata alla revisione».

Art. 5.
(Responsabilità per le informazioni contenute nei documenti contabili societari).

      1. Dopo la sezione V del capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserita la seguente:

«Sezione V-bis
RESPONSABILITÀ PER LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

      Art. 154-bis. (Nomina dei dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di uno o più dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari.

      Art. 154-ter. (Responsabilità per le informazioni contenute nei documenti contabili societari). - 1. Gli amministratori, i

 

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sindaci, il direttore generale e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari, ove da tali documenti risultino informazioni non veritiere, rispondono dei danni arrecati ai soci della società e ai terzi, se non provano di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico».


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