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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4784 |
Appare, quindi, evidente, anche a seguito delle vicende finanziarie recentemente verificatesi, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo un inasprimento delle pene applicabili che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività.
1. Al primo comma dell'articolo 2621 del codice civile, le parole: «con l'arresto fino ad un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni».
1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a sei anni»;
b) il secondo comma è abrogato;
c) al terzo comma, le parole: «la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «la pena per i fatti previsti al primo comma è da due a otto anni».
1. All'articolo 2623 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
b) il secondo comma è abrogato.
1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a sei anni»;
b) il secondo comma è abrogato.
1. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino a due anni»;
b) il secondo comma è abrogato.
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